Corte costituzionale

Sentenza n. 219/2016

Corte cost., sent. 12 ottobre 2016, n. 219

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
219/2016
Data di deposito
12 ottobre 2016
Data di decisione
21 settembre 2016
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Amato
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2016:219

Norme oggetto del giudizio

  • art. 16-bis, comma 5, legge n. 11 del 4 febbraio 2005

Parametri

Massime

Massima n. 39078

È inammissibile la costituzione del Comune di San Ferdinando di Puglia, nel giudizio di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 117, primo comma, 114, 118 e 119, quarto comma, Cost., dell'art. 16-bis, comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, concernente il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti delle amministrazioni locali responsabili di violazioni della CEDU, perché avvenuta oltre il termine perentorio di venti giorni dalla pubblicazione in G.U. dell'ordinanza di rimessione. Sulla perentorietà del termine, stabilito dall'art. 3 delle Norme integrative, per la costituzione nel giudizio di legittimità costituzionale delle parti del giudizio a quo , v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 236/2015, 27/2015, 364/2010, 303/2010, 263/2009 e 215/2009, nonché le citate ordinanze nn. 11/2010, 100/2009 e 124/2008.

Massima n. 39079

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 97, 114, 117, primo comma, 118 e 119, quarto comma, Cost., dell'art. 16-bis, comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, che prevede il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti delle amministrazioni locali responsabili di violazioni della CEDU. Invero, l'ordinanza difetta di un'adeguata motivazione, limitandosi a denunciare il contrasto tra disposizioni censurate e parametri invocati, in termini assertivi ed apodittici. Sull'inammissibilità di questione di legittimità costituzionale posta senza un'adeguata ed autonoma illustrazione, da parte del giudice rimettente, delle ragioni per le quali la normativa censurata integrerebbe una violazione del parametro costituzionale evocato, v. le citate sentenze nn. 120/2015 e 236/2011 nonché le citate ordinanze nn. 26/2012, 321/2010 e 181/2009.

Massima n. 39080

Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 16-bis, comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, che prevede il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti delle amministrazioni locali responsabili di violazioni della CEDU. Invero, l'esame dello stesso dato letterale porta ad escludere, tra i possibili contenuti precettivi della disposizione, l'esistenza di un automatismo nella condanna dell'amministrazione locale in sede di rivalsa e, conseguentemente, di una deroga al principio dell'imputabilità. Infatti, come evidenziato dalla stessa Avvocatura generale dello Stato, compete, sia alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in sede di adozione del decreto costituente titolo esecutivo, sia al giudice adìto, in sede di contestazione giudiziale dello stesso, la valutazione dell'incidenza causale dell'azione delle amministrazioni territoriali nella produzione del danno e la comparazione delle responsabilità di queste ultime rispetto a quelle dello Stato. Il requisito dell'imputabilità, immanente al concetto stesso di responsabilità, è coerente con la ratio dell'intera normativa sull'esercizio della rivalsa per violazioni del diritto europeo, con riferimento sia alle condanne della Corte di Giustizia, sia a quelle della Corte EDU. L'art. 16-bis è una disposizione processuale finalizzata all'esercizio del diritto di rivalsa -di per sé riconducibile all'area della responsabilità aquiliana, ai sensi dell'art. 43 del codice civile. L'avvenuto accertamento della violazione, espresso nella forma della sentenza di condanna da parte della Corte europea, è quindi l'elemento costitutivo della fattispecie delineata dall'art. 16-bis ed è anche il momento discriminante ai fini dell'applicazione della disciplina da esso dettata. Ciò vale ad escludere la denunciata retroattività della disposizione censurata, la quale risulta applicabile alle sole ipotesi di responsabilità accertate con sentenza di condanna resa successivamente all'entrata in vigore della legge n. 11 del 2005. Per l'affermazione che la non adeguata utilizzazione dei poteri interpretativi che la legge riconosce al giudice rimettente e la mancata esplorazione di diverse, pur praticabili soluzioni ermeneutiche è motivo di non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, v. le citate sentenze nn. 95/2016, 45/2016, 262/2015 e 221/2015.

Massima n. 39081

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, dell'art. 16-bis, comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, che prevede il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti delle amministrazioni locali responsabili di violazioni della CEDU per violazione dell'art. 24 Cost.. Invero, quanto alla dedotta possibile inerzia difensiva dello Stato italiano, si tratta di un inconveniente di mero fatto come tale non attinente al profilo (astratto) della legittimità costituzionale della norma. Quanto alla invocata lesione del diritto di difesa per l'impossibilità per il Comune di partecipare al giudizio dinanzi alla Corte europea, risulta evidente l'inconferenza del parametro costituzionale evocato. Infatti, la disposizione censurata, stante il suo inequivoco tenore letterale, è volta a regolare il procedimento attraverso il quale viene esercitato il diritto statale di rivalsa nell'ordinamento interno, non già il diverso procedimento dinanzi alla Corte europea, nell'ambito del quale, ad avviso del rimettente, si sarebbe determinata la compressione del diritto di difesa dell'ente locale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile, in riferimento agli artt. 97, 114, 117, primo comma, 118 e 119, quarto comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16-bis, comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), sollevata dal Tribunale ordinario di Bari con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16-bis, comma 5, della legge n. 11 del 2005, sollevata dal Tribunale ordinario di Bari con l'ordinanza indicata in epigrafe;

3) dichiara non fondata, in riferimento all'art. 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16-bis, comma 5, della legge n. 11 del 2005, sollevata dal Tribunale ordinario di Bari con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 settembre 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Giuliano AMATO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 ottobre 2016.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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