Corte costituzionale

Sentenza n. 176/2016

Corte cost., sent. 14 luglio 2016, n. 176

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
176/2016
Data di deposito
14 luglio 2016
Data di decisione
4 maggio 2016
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Silvana Sciarra
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2016:176

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 428, legge n. 190 del 23 dicembre 2014

Parametri

Massime

Massima n. 38984

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost. - dell'art. 1, comma 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che disciplina le procedure di ricollocamento del personale in soprannumero in servizio presso Province e Città metropolitane, poiché la ricorrente non ha fornito elementi atti a dimostrare come dalle misure introdotte dalla disposizione impugnata, peraltro efficaci solo a far data dal 31 dicembre 2016, derivi una lesione della competenza organizzativa delle autonomie territoriali. Sulla necessità che, nei giudizi in via di azione, la Regione svolga un'adeguata argomentazione laddove incentri il ricorso su parametri estranei a quelli che presiedono al riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni, v. la citata sentenza n. 117 del 2016.

Massima n. 38985

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 114, 117, commi terzo e quarto, 118 e 120 Cost. - dell'art. 1, comma 428, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 del 2014, che disciplina le procedure di ricollocamento del personale in soprannumero in servizio presso Province e Città metropolitane, senza escludere, in ultima battuta, il collocamento in disponibilità. La norma, parte integrante di un assetto più ampio, finalizzato a una cospicua riduzione del personale dei suddetti enti, attraverso la mobilità verso Regioni, Comuni e altre pubbliche amministrazioni, regolamenta l'ipotesi residuale di un mancato riassorbimento del personale in soprannumero entro il 31 dicembre 2016. Essa non opera in modo arbitrario o irragionevole, ma si pone in linea con quanto già stabilito (con legge n. 56 del 2014) per il riordino delle Province e Città metropolitane. Il richiamato processo di ridimensionamento non comporta automaticamente un pregiudizio per l'esercizio delle funzioni fondamentali. Non solo la ricorrente non ha indicato elementi idonei a dimostrare che il taglio pregiudichi l'esercizio dei servizi essenziali anche da parte degli enti regionali e comunali subentranti, ma, più in generale, la disciplina statale non esautora le Regioni dal potere di individuare e riallocare le funzioni non fondamentali all'esito del processo di ridistribuzione, potendo affidarle alle Città metropolitane, alle Province e agli altri enti locali tramite apposite deleghe e convenzioni, disponendo contestualmente l'assegnazione del relativo personale, purché si tenga conto dell'obiettivo di riordino e ridimensionamento suddetto. Sulla legittimità del riordino del personale degli enti locali, stabilito con legge n. 56 del 2014, che prescinde da ogni considerazione relativa al comportamento virtuoso o meno delle Regioni in merito al processo di riorganizzazione amministrativa, ed è volto al ridimensionamento delle Province, v., rispettivamente, le citate sentenze nn. 159/2016 e 50/2015. Sulla necessità che la Regione, lamentando la riduzione del personale delle Province, debba dimostrare che il taglio del personale pregiudichi l'esercizio di tali servizi anche da parte degli enti regionali e comunali subentranti, nonché sulla necessità che i processi di riallocazione del personale rispettino i principi di sussidiarietà e adeguatezza, in modo che l'esercizio delle funzioni amministrative sia svolto in coerenza con gli obiettivi del riordino, destinati a incidere sull'allocazione delle funzioni e sulla distribuzione del personale e della relativa spesa, v. la citata sentenza n. 159/2016. Sul fatto che un Accordo tra Stato e Regioni non può successivamente condizionare l'esercizio della funzione legislativa, v. le citate sentenze nn. 160/2009 e 437/2001.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe;

1) dichiara l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015), promosse, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 428, della legge n. 190 del 2014, promosse dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 114, 117, terzo e quarto comma, 118 e 120 Cost., con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Silvana SCIARRA, Redattore

Carmelinda MORANO, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2016.

Il Cancelliere

F.to: Carmelinda MORANO

Testo integrale

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