Corte costituzionale
Sentenza n. 176/2016
Corte cost., sent. 14 luglio 2016, n. 176
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 176/2016
- Data di deposito
- 14 luglio 2016
- Data di decisione
- 4 maggio 2016
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Silvana Sciarra
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:176
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 428, legge n. 190 del 23 dicembre 2014
Parametri
Massime
Massima n. 38984
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost. - dell'art. 1, comma 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che disciplina le procedure di ricollocamento del personale in soprannumero in servizio presso Province e Città metropolitane, poiché la ricorrente non ha fornito elementi atti a dimostrare come dalle misure introdotte dalla disposizione impugnata, peraltro efficaci solo a far data dal 31 dicembre 2016, derivi una lesione della competenza organizzativa delle autonomie territoriali. Sulla necessità che, nei giudizi in via di azione, la Regione svolga un'adeguata argomentazione laddove incentri il ricorso su parametri estranei a quelli che presiedono al riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni, v. la citata sentenza n. 117 del 2016.
Massima n. 38985
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 114, 117, commi terzo e quarto, 118 e 120 Cost. - dell'art. 1, comma 428, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 del 2014, che disciplina le procedure di ricollocamento del personale in soprannumero in servizio presso Province e Città metropolitane, senza escludere, in ultima battuta, il collocamento in disponibilità. La norma, parte integrante di un assetto più ampio, finalizzato a una cospicua riduzione del personale dei suddetti enti, attraverso la mobilità verso Regioni, Comuni e altre pubbliche amministrazioni, regolamenta l'ipotesi residuale di un mancato riassorbimento del personale in soprannumero entro il 31 dicembre 2016. Essa non opera in modo arbitrario o irragionevole, ma si pone in linea con quanto già stabilito (con legge n. 56 del 2014) per il riordino delle Province e Città metropolitane. Il richiamato processo di ridimensionamento non comporta automaticamente un pregiudizio per l'esercizio delle funzioni fondamentali. Non solo la ricorrente non ha indicato elementi idonei a dimostrare che il taglio pregiudichi l'esercizio dei servizi essenziali anche da parte degli enti regionali e comunali subentranti, ma, più in generale, la disciplina statale non esautora le Regioni dal potere di individuare e riallocare le funzioni non fondamentali all'esito del processo di ridistribuzione, potendo affidarle alle Città metropolitane, alle Province e agli altri enti locali tramite apposite deleghe e convenzioni, disponendo contestualmente l'assegnazione del relativo personale, purché si tenga conto dell'obiettivo di riordino e ridimensionamento suddetto. Sulla legittimità del riordino del personale degli enti locali, stabilito con legge n. 56 del 2014, che prescinde da ogni considerazione relativa al comportamento virtuoso o meno delle Regioni in merito al processo di riorganizzazione amministrativa, ed è volto al ridimensionamento delle Province, v., rispettivamente, le citate sentenze nn. 159/2016 e 50/2015. Sulla necessità che la Regione, lamentando la riduzione del personale delle Province, debba dimostrare che il taglio del personale pregiudichi l'esercizio di tali servizi anche da parte degli enti regionali e comunali subentranti, nonché sulla necessità che i processi di riallocazione del personale rispettino i principi di sussidiarietà e adeguatezza, in modo che l'esercizio delle funzioni amministrative sia svolto in coerenza con gli obiettivi del riordino, destinati a incidere sull'allocazione delle funzioni e sulla distribuzione del personale e della relativa spesa, v. la citata sentenza n. 159/2016. Sul fatto che un Accordo tra Stato e Regioni non può successivamente condizionare l'esercizio della funzione legislativa, v. le citate sentenze nn. 160/2009 e 437/2001.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe;
1) dichiara l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015), promosse, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 428, della legge n. 190 del 2014, promosse dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 114, 117, terzo e quarto comma, 118 e 120 Cost., con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Silvana SCIARRA, Redattore
Carmelinda MORANO, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2016.
Il Cancelliere
F.to: Carmelinda MORANO
Testo integrale
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