Corte costituzionale

Sentenza n. 155/2016

Corte cost., sent. 24 giugno 2016, n. 155

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
155/2016
Data di deposito
24 giugno 2016
Data di decisione
3 maggio 2016
Esito
Cessata materia del contendere
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giuliano Amato
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2016:155

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 122, legge n. 190 del 23 dicembre 2014
  • art. 1, comma 123, legge n. 190 del 23 dicembre 2014
  • art. 1, comma 124, legge n. 190 del 23 dicembre 2014

Parametri

Massime

Massima n. 38943

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 122, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, impugnato, in riferimento all'art. 119, quinto comma, Cost., dalla Regione Campania, che provvede alla copertura finanziaria degli incentivi per le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato, di cui ai precedenti commi 118 e 121, attraverso la riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, originariamente destinate agli interventi del Piano di azione coesione, che risultino non ancora impegnate alla data del 30 settembre 2014. Non costituisce motivo di lesione del parametro menzionato il fatto che le risorse in esame non siano indirizzate a favore dei medesimi territori sottoutilizzati, e con la medesima percentuale di riparto prevista per il Fondo per lo sviluppo e la coesione (80 per cento per le aree del Mezzogiorno e 20 per cento per le aree del Centro-Nord). Come chiarito nella sentenza n. 196 del 2015, infatti, il suddetto criterio percentuale non ha alcun valore costituzionale, potendo leggi ordinarie successive modificare le disposizioni che disciplinano la destinazione del Fondo, anche ripartendone diversamente le risorse, ovvero non applicando alcuna percentuale di riparto. Inoltre, trattandosi di risorse statali, non ancora utilizzate, possono ricevere, sulla base di una rinnovata valutazione delle esigenze di finanza pubblica, una nuova destinazione ritenuta più consona in rapporto al mutato quadro di politica economica. Sul mancato riconoscimento del valore costituzionale, neppure indiretto, del criterio percentuale di riparto previsto per il Fondo per lo sviluppo e la coesione (80 per cento per le aree del Mezzogiorno e 20 per cento per le aree del Centro-Nord), v. la citata sentenza n. 196/2015. Sulla possibilità che le risorse del Fondo di rotazione possano ricevere, laddove non ancora utilizzate, una nuova destinazione ritenuta più consona in rapporto al mutato quadro di politica economica, sulla base di una rinnovata valutazione delle esigenze di finanza pubblica, v. la citata sentenza n. 207/2011.

Massima n. 38944

È cessata la materia del contendere relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 122, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, impugnato dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 11, 117, primo comma, e 119, primo comma, Cost., che - nel prevedere la riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, originariamente destinate agli interventi del Piano di azione coesione, destinandole alla copertura finanziaria degli incentivi per le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato - faceva riferimento alle risorse che risultavano non impegnate alla data del 30 settembre 2014. Nelle more del giudizio la disposizione impugnata è stata modificata dall'art. 7, comma 9- sexies , del d.l. n. 78 del 2015, che ha sostituito le censurate parole «alla data del 30 settembre 2014» con le parole «alla data di entrata in vigore della presente legge». A seguito del suddetto intervento normativo risultano integrate le due condizioni richieste dalla consolidata giurisprudenza costituzionale affinchè possa essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto la nuova disciplina è completamente satisfattiva delle pretese della ricorrente e le norme previgenti non hanno ricevuto medio tempore applicazione. Resta assorbita da tale decisione anche l'istanza di sospensione cautelare formulata dalla stessa Regione ricorrente.

Massima n. 38945

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 122, 123 e 124, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - impugnati, in riferimento agli artt. 81, sesto comma, e 119, primo e sesto comma, Cost., anche in relazione all'art. 10 della l. cost. n. 3 del 2001, dalla Regione siciliana - che prevedono la copertura finanziaria degli incentivi per le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato (attraverso la riprogrammazione delle risorse del fondo di rotazione per le politiche comunitarie, originariamente destinate agli interventi del piano di azione coesione, che risultino non ancora impegnate alla data del 30 settembre 2014), la destinazione delle relative risorse al bilancio dello Stato nonché la statuizione che il gruppo di azione coesione individui le specifiche linee di intervento oggetto della riprogrammazione. La Regione ricorrente, infatti, si è limitata a lamentare la violazione degli evocati parametri costituzionali da parte delle disposizioni impugnate in modo meramente assertivo. Sull'inammissibilità del ricorso per mera assertività delle censure prospettate, v., ex multis , le citate sentenze nn. 184/2012, 185/2011, 129/2011, 114/2011, 68/2011, 278/2010 e 45/2010.

Massima n. 38946

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 122, 123 e 124, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - impugnati, in riferimento agli artt. 3 e 97, primo e secondo comma, Cost., dalla Regione siciliana - che prevedono la copertura finanziaria degli incentivi per le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato (attraverso la riprogrammazione delle risorse del fondo di rotazione per le politiche comunitarie, originariamente destinate agli interventi del piano di azione coesione, che risultino non ancora impegnate alla data del 30 settembre 2014), la destinazione delle relative risorse al bilancio dello Stato nonché la statuizione che il gruppo di azione coesione individui le specifiche linee di intervento oggetto della riprogrammazione. Poiché la prevista riduzione del fondo statale ha ad oggetto risorse «non impegnate», è legittimo provvedere ad una loro diversa utilizzazione in quanto si tratta di somme ancora legittimamente programmabili dallo Stato. Non risulta disatteso, inoltre, il principio di territorialità, sancito nell'Accordo sottoscritto il 3 novembre 2011 tra il Governo e i Presidenti delle otto Regioni meridionali. Infatti, il criterio percentuale previsto dall'accordo stesso non ha alcun valore costituzionale, potendo leggi ordinarie successive modificare le disposizioni che disciplinano la destinazione del Fondo, anche ripartendone diversamente le risorse, ovvero non applicando alcuna percentuale di riparto. Sulla legittimità di norme legislative statali che, incidendo su somme iscritte in fondi statali, provvedono ad una diversa utilizzazione di risorse "non impegnate o programmate", v. le citate sentenze nn. 207/2011 e 16/2010. Sul mancato riconoscimento del valore costituzionale, neppure indiretto, del criterio percentuale di riparto previsto per il Fondo per lo sviluppo e la coesione (80 per cento per le aree del Mezzogiorno e 20 per cento per le aree del Centro-Nord), v. la citata sentenza n. 196/2015.

Massima n. 38947

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 123, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - impugnato, in riferimento all'art. 120 Cost., dalla Regione siciliana - che prevede che il gruppo di azione coesione individui le specifiche linee di intervento oggetto della riprogrammazione delle risorse del fondo di rotazione per le politiche comunitarie (originariamente destinate agli interventi del piano di azione coesione, che risultino non ancora impegnate alla data del 30 settembre 2014) da destinare alla copertura finanziaria degli incentivi per le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato. Nel caso in esame, poiché sussiste la competenza statale a disciplinare il fondo senza incidere su alcuna competenza della Regione, non risulta applicabile l'invocato principio di leale collaborazione, anche in considerazione del fatto che esso, in quanto non rispondente ad una finalità costituzionalmente vincolata, può essere derogato in casi particolari dal legislatore statale. Sulla procedura pattizia nella regolamentazione dei rapporti tra lo Stato e le autonomie speciali, v. le citate sentenze nn. 155/2015, 46/2015, 193/2012, 118/2012 e 353/2004. Sulla possibilità per il legislatore statale di derogare, in casi particolari, al principio pattizio nella regolamentazione dei rapporti tra lo Stato e le autonomie speciali in quanto non rispondente ad una finalità costituzionalmente vincolata, v. le citate sentenze nn. 46/2015, 23/2014 e 193/2012. Sulla inapplicabilità del principio di leale collaborazione nella regolamentazione dei rapporti tra lo Stato e le autonomie speciali, laddove sussiste una competenza statale che non incide su quella della Regione, v. le citate sentenze nn. 196/2015, 273/2013 e 297/2012.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con i ricorsi indicati in epigrafe;

riuniti i giudizi,

1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 122, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015), promossa, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 11, 117, primo comma, e 119, primo comma, della Costituzione, dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 122, 123 e 124, della legge n. 190 del 2014, promosse, in riferimento agli artt. 81, sesto comma, e 119, primo e sesto comma, anche in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dalla Regione siciliana, con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 122, della legge n. 190 del 2014, promossa, in riferimento all'art. 119, quinto comma, Cost., dalla Regione Campania, con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 122, 123 e 124, della legge n. 190 del 2014, promosse, in riferimento agli artt. 3 e 97, primo e secondo comma, Cost., dalla Regione siciliana, con il ricorso indicato in epigrafe;

5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 123, della legge n. 190 del 2014, promossa, in riferimento all'art. 120 Cost., dalla Regione siciliana, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Giuliano AMATO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 giugno 2016.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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