Corte costituzionale
Sentenza n. 141/2016
Corte cost., sent. 16 giugno 2016, n. 141
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 141/2016
- Data di deposito
- 16 giugno 2016
- Data di decisione
- 3 maggio 2016
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Nicolò Zanon
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:141
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 398, lett. c), legge n. 190 del 23 dicembre 2014
- art. 1, comma 414, legge n. 190 del 23 dicembre 2014
- art. 1, comma 556, legge n. 190 del 23 dicembre 2014
- art. 1, comma 398, lett. a), legge n. 190 del 23 dicembre 2014
- art. 1, comma 398, lett. b), legge n. 190 del 23 dicembre 2014
- art. 1, comma 398, legge n. 190 del 23 dicembre 2014
- art. 1, comma 555, legge n. 190 del 23 dicembre 2014
- art. 1, comma 557, legge n. 190 del 23 dicembre 2014
Parametri
Massime
Massima n. 38916
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 32 e 97 Cost., dell'art. 1, commi 398, lett. c (che modifica l'art. 46, comma 6, del d.l. n. 66 del 2014), 414 e 556, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che prevedono, rispettivamente, l'ammontare complessivo dell'incremento del contributo regionale alla spesa sanitaria; il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza assicurato dalle Regioni; la determinazione del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato. Quando le Regioni evocano parametri di legittimità diversi da quelli che sovrintendono al riparto di attribuzioni devono dimostrare che la violazione denunciata sia potenzialmente idonea a determinare una lesione delle loro attribuzioni costituzionali, indicando inoltre la specifica competenza regionale che ne risulterebbe offesa e le ragioni di tale lesione. Con riferimento ai due parametri indicati, invece, non si ricavano le ragioni per cui la loro violazione (peraltro neppure adeguatamente motivata) ridonderebbe in una lesione delle attribuzioni costituzionali della ricorrente. Nel senso che, ove una norma impugnata e successivamente modificata, venga nuovamente denunciata dalla ricorrente, non si richiede di valutare la necessità del trasferimento delle questioni di legittimità costituzionale alla modifica normativa sopravvenuta, v. le citate sentenze nn. 40/2016, 239/2015 e 77/2015. Sulla necessità, in caso di ius superveniens , che la questione di legittimità costituzionale venga trasferita dalla disposizione impugnata a quella nuova, quando la modifica sia marginale, senza che ne sia conseguita l'alterazione della portata precettiva della prima e la modifica risulti comunque orientata in senso non satisfattivo dalle richieste della ricorrente v., rispettivamente, le citate sentenze nn. 30/2012; 193/2012; 40/2016, 155/2015 e 46/2015. Sulla necessità di impugnare con autonomo ricorso la modifica legislativa che abbia un contenuto radicalmente innovativo rispetto alla norma originaria, v. le citate sentenze nn. 65/2016, 40/2016, 17/2015, 138/2014, 300/2012, e 32/2012. Sulla possibilitità per le Regioni di evocare parametri di legittimità diversi da quelli che sovrintendono al riparto di attribuzioni laddove la violazione denunciata sia potenzialmente idonea a determinare una lesione delle loro attribuzioni costituzionali e queste abbiano sufficientemente motivato in ordine ai profili di una possibile ridondanza della predetta violazione sul riparto di competenze, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 117/2016, 110/2016, 65/2016, 29/2016, 251/2015, 218/2015, 189/2015, 153/2015, 140/2015, 89/2015, 13/2015, 8/2013 e 199/2012. Sull'assorbimento dell'istanza di sospensione da parte della decisione di inammissibilità e non fondatezza, v. ex plurimis , le citate sentenze nn. 44/2014, 273/2013, 220/2013, 46/2013, 299/2012, 263/2011, 190/2011 e 189/2011.
Massima n. 38917
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 118 Cost. - dell'art. 1, commi 398, lett. a, b e c (che modifica l'art. 46, comma 6, del d.l. n. 66 del 2014, che prevede un contributo alla finanza pubblica a carico delle Regioni e stabilisce le modalità e il periodo di riferimento della riduzione di spesa per beni e servizi), 414 e 556, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Le norme stabiliscono, rispettivamente, l'esclusione del contributo per le Regioni ad autonomia speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano; l'estensione di un anno (dal 2017 al 2018), rispetto al termine iniziale, della riduzione di spesa per beni e servizi; l'ammontare complessivo dell'incremento del contributo regionale alla spesa sanitaria; la rideterminazione del finanziamento dei livelli essenziali di assistenza sanitaria da parte dello Stato; il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato. Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, i termini delle questioni di legittimità vanno ben identificati, dovendo il ricorrente individuare le disposizioni impugnate, i parametri evocati e le ragioni dei dubbi di legittimità costituzionale, in quanto l'esigenza di un'adeguata motivazione a fondamento della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale si pone in termini perfino più pregnanti nei giudizi proposti in via principale rispetto a quelli instaurati in via incidentale. Al contrario, con riferimento ai due parametri evocati, la ricorrente non ha sviluppato alcuna autonoma argomentazione, limitandosi a richiamarli e svolgendo in proposito riferimenti assolutamente generici. Sulla necessità che i termini delle questioni di legittimità costituzionale siano ben identificati, dovendo il ricorrente individuare le disposizioni impugnate, i parametri evocati e le ragioni dei dubbi di legittimità costituzionale, v., ex multis , le citate sentenze nn. 65/2016, 40/2016, 3/2016, 273/2015, 176/2015 e 131/2015. Nel senso che un'adeguata motivazione a fondamento della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale si pone in termini perfino più pregnanti nei giudizi proposti in via principale rispetto a quelli instaurati in via incidentale v., ex multis , le citate sentenze nn. 251/2015, 233/2015, 218/2015, 142/2015, 82/2015 e 32/2015.
Massima n. 38918
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 117, secondo comma, Cost. - dell'art. 1, comma 398, lett. a e b (che modifica l'art. 46, comma 6, del d.l. n. 66 del 2014, che prevede un contributo alla finanza pubblica a carico delle Regioni e stabilisce le modalità e il periodo di riferimento della riduzione di spesa per beni e servizi), della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Le norme stabiliscono, rispettivamente, l'esclusione del contributo per le Regioni ad autonomia speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano e l'estensione di un anno(dal 2017 al 2018), rispetto al termine iniziale, della riduzione di spesa per beni e servizi. Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, i termini delle questioni di legittimità vanno ben identificati, dovendo il ricorrente individuare le disposizioni impugnate, i parametri evocati e le ragioni dei dubbi di legittimità costituzionale, in quanto l'esigenza di un'adeguata motivazione a fondamento della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale si pone in termini perfino più pregnanti nei giudizi proposti in via principale rispetto a quelli instaurati in via incidentale. Al contrario, con riferimento al parametro evocato, la ricorrente non ha sviluppato alcuna autonoma argomentazione, limitandosi a richiamarlo e svolgendo in proposito riferimenti assolutamente generici. Sulla necessità che i termini delle questioni di legittimità costituzionale siano ben identificati, dovendo il ricorrente individuare le disposizioni impugnate, i parametri evocati e le ragioni dei dubbi di legittimità costituzionale, v., ex multis , le citate sentenze nn. 65/2016, 40/2016, 3/2016, 273/2015, 176/2015 e 131/2015. Nel senso che l'adeguata motivazione a fondamento della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale si pone in termini perfino più pregnanti nei giudizi proposti in via principale rispetto a quelli instaurati in via incidentale v., ex multis , le citate sentenze nn. 251/2015, 233/2015, 218/2015, 142/2015, 82/2015 e 32/2015.
Massima n. 38919
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 120 Cost. - dell'art. 1, comma 398, lett. a e b (che modifica l'art. 46, comma 6, del d.l. n. 66 del 2014, che prevede un contributo alla finanza pubblica a carico delle Regioni e stabilisce le modalità e il periodo di riferimento della riduzione di spesa per beni e servizi), della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Le norme stabiliscono, rispettivamente, l'esclusione del contributo per le Regioni ad autonomia speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano e l'estensione di un anno (dal 2017 al 2018), rispetto al termine iniziale, della riduzione di spesa per beni e servizi. Nelle more del giudizio è intervenuta la legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015), che ha inciso profondamente sulle modalità temporali del raggiungimento dell'accordo per l'adozione di tali misure, disciplinando ex novo , per gli anni successivi al 2015, i termini per la conclusione delle intese relative al riparto dei contributi alla finanza pubblica. La nuova disciplina conferma che per i contributi alla finanza pubblica imposti, tra l'altro, anche dalle norme impugnate, le Regioni possano raggiungere un'intesa con lo Stato; dispone tuttavia che essa venga raggiunta entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, restituendo alle Regioni la possibilità di concordare l'allocazione delle misure di contenimento. Pertanto la disposizione impugnata - che di fatto impediva di raggiungere un'intesa per l'anno 2018, in quanto il termine finale (30 settembre 2014) era già decorso al momento della prevista estensione - è da ritenersi implicitamente abrogata, limitatamente alla disciplina dei termini per gli anni dal 2016 in poi. Il mutamento del quadro normativo elide dunque l'asserita lesione del parametro indicato, determinando la sopravvenuta carenza di interesse. Sulla necessità, ai fini della leale collaborazione tra Stato e Regioni, che siano contemperate le ragioni dell'esercizio unitario statale che può inevitabilmente incidere sull'autonomia finanziaria delle Regioni e la garanzia delle funzioni costituzionalmente attribuite, attraverso procedure che assicurino il pieno coinvolgimento, v. le citate sentenze nn. 65/2016, 139/2012 e 88/2014. Sull'inammissibilità della questione come conseguenza della sopravvenuta carenza di interesse, v. le citate sentenze nn. 326/2010, 71/2005 e 197/2003.
Massima n. 38920
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3, 117, terzo comma, e 119 Cost. - dell'art. 1, comma 398, lett. a e b (che modifica l'art. 46, comma 6, del d.l. n. 66 del 2014, che prevede un contributo alla finanza pubblica a carico delle Regioni e stabilisce le modalità e il periodo di riferimento della riduzione di spesa per beni e servizi), della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Le norme stabiliscono, rispettivamente, l'esclusione del contributo per le Regioni ad autonomia speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano; l'estensione di un anno (dal 2017 al 2018), rispetto al termine iniziale, della riduzione di spesa per beni e servizi. La ricorrente lamenta che le disposizioni impugnate, travalicherebbero la funzione di coordinamento della finanza pubblica, in particolare a causa del carattere meramente lineare e generico del taglio imposto alle spese per acquisti di beni e servizi, in ogni settore e senza alcuna distinzione qualitativa. Al contrario, l'imposizione di risparmi di spesa prevista dalla norma impugnata rientra a pieno titolo nell'esercizio della funzione di coordinamento della finanza pubblica di competenza statale. La misura non impone in alcun modo il taglio lineare, ossia di pari importo, in ogni ambito di spesa, perché il meccanismo legislativo anziché effettuare riduzioni di identica dimensione in tutti i settori, richiede di intervenire in ciascuno di questi, limitandosi ad individuare un importo complessivo di risparmio, lasciando così alle Regioni il potere di decidere l'entità dell'intervento in ogni singolo ambito. La disposizione censurata, dunque, non esclude affatto che la riduzione avvenga prevedendo tagli maggiori proprio nei settori in cui la spesa sia risultata improduttiva, evitando di coinvolgere in modo rilevante, e nella medesima misura, gli ambiti in cui la spesa si sia rivelata efficiente. Non è dunque contestabile il potere del legislatore statale di imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducano, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti. Di conseguenza, la funzione di coordinamento finanziario prevale su tutte le altre competenze regionali, anche esclusive, risultando legittima l'incidenza dei principi statali di coordinamento, sia sull'autonomia di spesa delle Regioni, sia su ogni tipo di potestà legislativa regionale. Quanto, infine, alla presunta violazione del principio giurisprudenziale, secondo cui le manovre di contenimento della spesa pubblica a carico delle Regioni, delle Province e dei Comuni, debbano prevedere un termine finale massimo di operatività (rimesso alla discrezionalità del legislatore, ma deducibile dal ciclo triennale di programmazione del bilancio), la norma impugnata si limita ad estendere di una annualità il confine temporale di operatività delle misure di contenimento della spesa. Tuttavia, la declaratoria di non fondatezza non impedisce di segnalare che il costante ricorso alla tecnica normativa dell'estensione dell'ambito temporale di precedenti manovre, mediante aggiunta di un'ulteriore annualità a quelle originariamente previste, finisce per porsi in contrasto con il canone della transitorietà, se indefinitamente ripetuto. Il ricorso a tale tecnica normativa potrebbe, infatti, prestare al canone della transitorietà un ossequio solo formale, in assenza di plausibili e riconoscibili ragioni che impediscano in concreto al legislatore di ridefinire e rinnovare complessivamente, secondo le ordinarie scansioni temporali dei cicli di bilancio, il quadro delle relazioni finanziarie tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali, alla luce di mutamenti sopravvenuti nella situazione economica del Paese. Sulla natura di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica delle norme statali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli enti locali, alla condizione, tra l'altro, che si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della medesima, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo della spesa corrente, v., ex multis , le sentenze nn. 65/2016, 218/2015, 89/2015, 44/2014, 236/2013, 229/2013, 217/2012, 193/2012, 148/2012 e 182/2011. Sull'assenza di tagli lineari previsti nell'ambito della norma impugnata, v. la citata sentenza n. 65/2016.
Massima n. 38921
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3, 117, terzo comma, e 119 Cost., nonché al principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost.- dell'art. 1, commi 398, lett. c (che modifica l'art. 46, comma 6, del d.l. n. 66 del 2014), 414 e 556 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che prevedono, rispettivamente l'ammontare complessivo dell'incremento del contributo regionale alla spesa sanitaria, e l'intervento sostitutivo dello Stato in caso di mancata autodeterminazione da parte delle Regioni; che le Regioni assicurino comunque il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza; la rideterminazione, in conseguenza delle riduzioni di spesa, del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale al quale concorre lo Stato. Le disposizioni impugnate impongono alle Regioni semplicemente una riduzione di spesa, sebbene con riduzione dei livelli di finanziamento statale degli ambiti nei quali si è deciso il taglio. L'intervento statale sostitutivo, orientato sulla base dell'ammontare del PIL regionale e della popolazione residente, non comporta, neppure indirettamente, una riduzione degli squilibri tra le Regioni, mirando a coinvolgere tutti gli enti nell'opera di risanamento, secondo criteri di "progressività" dello sforzo, proporzionati alla dimensione del PIL e della popolazione, senza alcun effetto perequativo implicito. Né è sostenibile che lo Stato, in sede di eventuale intervento "sostitutivo", dovendo considerare anche le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale, operi un taglio lineare, senza cioè alcuna considerazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali, assunti invece a principale parametro di riferimento dalle vigenti norme che disciplinano il riparto del fondo sanitario nazionale. L'incisione prevista dalla disposizione impugnata ha natura di norma di coordinamento finanziario e non comporta alcun taglio necessariamente lineare; in particolare, il mancato esplicito riferimento ai costi ed ai fabbisogni standard regionali, non consente di desumere ostacoli all'impiego anche di tali criteri per la distribuzione della riduzione di spesa decisa in via eventuale e unilaterale dallo Stato. Al contrario, a prescindere che il taglio venga effettuato dalle Regioni in sede di autocoordinamento, o eventualmente dallo Stato in sede di intervento sussidiario, sarà possibile tener conto dei costi e dei fabbisogni standard regionali, in modo da onerare maggiormente le Regioni caratterizzate da una spesa inefficiente. Quanto poi alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, che secondo la ricorrente non sono mai stati rideterminati dal 2007, nonostante la riduzione delle risorse disponibili la loro determinazione è attribuita alla competenza esclusiva statale, per evitare che le Regioni possano fornire servizi inferiori a certi standard minimi, e per consentire alle stesse un significativo criterio di orientamento nell'individuazione degli obiettivi e degli ambiti di riduzione delle risorse. Se, dunque anche l'aggiornamento dei LEA è certamente di estrema utilità per orientare le scelte di bilancio delle Regioni, esso non può assurgere a condizione necessaria per la stessa legittimità dell'intervento statale di coordinamento della finanza pubblica nella corrispondente materia. Né infine può dirsi che la procedura che prevede un intervento statale di ultima istanza leda il principio di leale collaborazione. Anche se l'inevitabile l'obbligo imposto alle Regioni di concorrere alla finanza pubblica incide inevitabilmente sulla loro autonomia finanziaria, non rileva che lo Stato non abbia promosso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, in quanto il pieno coinvolgimento delle autonomie è garantito dalle disposizioni censurate, che riconoscono, nella fase iniziale, un potere di determinazione autonoma in ordine alla modulazione delle necessarie riduzioni nei diversi ambiti di spesa, realizzandosi così un meccanismo adeguato a contemperare le ragioni dell'esercizio unitario di date competenze e la garanzia delle funzioni costituzionalmente attribuite. Sulle condizioni di legittimità delle misure perequative dello Stato, ai sensi dell'art. 119 Cost. , v. le citate sentenze nn. 129/2016 e 79/2014. Sulla competenza esclusiva statale a determinare i livelli essenziali delle prestazioni, per evitare che le Regioni possano fornire servizi inferiori a certi standard minimi, nonché per fornire loro un significativo criterio di orientamento nell'individuazione degli obiettivi e degli ambiti di riduzione delle risorse impiegate, v. le citate sentenze nn. 65/2016, 125/2015, 111/2014 e 207/2012.
Massima n. 38922
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Lombardia in riferimento agli artt. 3, 117, sesto comma, e 119 Cost. - dell'art. 1, commi 398, 555, 556 e 557, della legge n. 190 del 2014, i quali prevedono nel caso di mancato raggiungimento dell'intesa in sede di autocoordinamento regionale per la riduzione della spesa regionale, che l'individuazione degli importi e degli ambiti in cui effettuarla, oltre alla rideterminazione dei livelli di finanziamento di tali ambiti e delle modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato avvenga attraverso l'adozione di un d.P.C.m.; e che gli eventuali risparmi nella gestione del Servizio sanitario nazionale conseguiti dalle Regioni rimangono nella disponibilità di queste ultime per scopi sanitari. Alla stregua degli indici sostanziali elaborati dalla giurisprudenza, l'atto attraverso cui lo Stato, in via residuale, opera la determinazione del taglio della spesa sanitaria e l'assegnazione dei relativi risparmi all'erario, non ha natura regolamentare, difettando del requisito dell'astrattezza (intesa quale indefinita ripetibilità, nel tempo, delle regole contenute nell'atto, ovvero quale attitudine dell'atto stesso ad essere applicato tutte le volte in cui si verifichino i presupposti da esso indicati). È, dunque, da escludere che il d.P.C.m., cui la disposizione impugnata rinvia, produca norme intese a disciplinare stabilmente, nel tempo, rapporti giuridici. Al contrario, il decreto in questione non può che contenere determinazioni puntuali, di rilievo essenzialmente tecnico, volte ad individuare aspetti concreti non aventi portata innovativa del sistema normativo, perché diretti a fissare, per una durata temporanea, la ripartizione delle riduzioni di spesa già individuate, in via di massima, nella disposizione di legge; si è pertanto al di fuori del modulo regolamentare. Né ha pregio l'osservazione che i criteri individuati per la riduzione unilaterale da parte dello Stato, in assenza di qualsiasi riferimento ai costi ed ai fabbisogni standard regionali, irrazionalmente porterebbero a premiare le Regioni con una più ingente spesa sanitaria. Il tenore letterale della disposizione non vieta affatto né alle Regioni, in sede di autocoordinamento, né allo Stato, in sede di intervento sussidiario, di tenere conto dei costi e dei fabbisogni standard regionali, in modo da onerare maggiormente le Regioni caratterizzate da una "spesa inefficiente". Quanto alla previsione che eventuali risparmi nella gestione del Servizio sanitario nazionale, effettuati dalle Regioni, rimangano nella disponibilità delle stesse per finalità sanitarie, essa costituisce pedissequa attuazione del cosiddetto Patto per la salute, frutto dell'intesa sancita, in data 10 luglio 2014, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Va pertanto esclusa, non solo qualsiasi violazione dell'autonomia finanziaria regionale - anche perché la disposizione appare neutrale in termini di incidenza sul bilancio regionale - ma anche qualsiasi imposizione statale unilaterale della finalità cui destinare i risparmi conseguiti nel settore sanitario. Né, infine, c'è contraddizione tra la disposizione relativa ai risparmi in materia sanitaria e quelle che individuano la finalità cui destinarli, in quanto la norma non prevede un trasferimento diretto allo Stato dei risparmi conseguiti nei settori interessati dalla riduzione della spesa, ma soltanto una ragionevole rideterminazione dei livelli di finanziamento degli ambiti così individuati, e delle modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato. Sull'ammissibilità del ricorso avverso una norma statale che impone la sottoscrizione di un accordo tra Stato e Regioni, in quanto detta stipula, proprio perché imposta, non produce un effetto di acquiescenza, v. le citate sentenze n. 77/2015 e 98/2007. Sul carattere dell'astrattezza che qualifica un atto normativo, v. la citata sentenza n. 139/2012. Sul carattere tecnico degli atti di governo, che ne esclude la natura regolamentare, v. le citate sentenze nn. 88/2014, 311/2012, 139/2012 e 569/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con i ricorsi indicati in epigrafe;
riuniti i giudizi,
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 398, lettera c), 414 e 556, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015), promosse, in riferimento agli artt. 32 e 97 della Costituzione, dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 398, lettere a), b) e c), 414 e 556, della legge n. 190 del 2014, promosse, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 118 Cost., dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 398, lettere a) e b), della legge n. 190 del 2014, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, Cost., dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe;
4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 398, lettere a), b) e c), 414 e 556, della legge n. 190 del 2014, promosse, in riferimento agli artt. 3, 117, terzo comma, e 119 Cost., nonché al principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost., dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe;
5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 398, lettera c), 414 e 556, della legge n. 190 del 2014, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, Cost., dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe;
6) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 398, 555, 556 e 557, della legge n. 190 del 2014, promosse, in riferimento agli artt. 3, 117, sesto comma, e 119 Cost., dalla Regione Lombardia, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 giugno 2016.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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