Corte costituzionale
Ordinanza n. 122/2016
Corte cost., ord. 30 maggio 2016, n. 122
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 122/2016
- Data di deposito
- 30 maggio 2016
- Data di decisione
- 20 aprile 2016
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Carosi
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:122
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 24, comma 2, Costituzione
- art. 24, comma 3, Costituzione
- art. 111, comma 1, Costituzione
- art. 1, comma 1, Costituzione
- art. 35, comma 1, Costituzione
- art. 36, comma 1, Costituzione
- art. 1, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 35, Costituzione
- art. 36, Costituzione
- art. 111, Costituzione
Massime
Massima n. 38885
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 130 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), impugnato in riferimento agli artt. 3, 24, secondo e terzo comma, e 111, primo comma, Cost., il quale prevede che, nel caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte siano ridotti della metà. Il legislatore gode di un'ampia discrezionalità nel dettare le norme processuali, comprese quelle che stabiliscono le modalità di realizzazione del diritto di difesa nonchè quelle in materia di spese di giustizia. L'asserita esistenza di una più ridotta platea di professionisti disposta a difendere i soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, nonché il vantaggio che la parte abbiente, sapendo di godere di un trattamento privilegiato in ordine alle spese processuali, ricaverebbe dalla condizione economica disagiata della controparte ammessa al gratuito patrocinio, sono meri inconvenienti di fatto irrilevanti nel giudizio di costituzionalità. Su analoga questione, v. la citata ordinanza n. 270/2012. Sull'affermazione che la specifica disciplina applicabile al patrocinio dei non abbienti è connotata da «peculiari connotati pubblicistici», v. la citata ordinanza n. 387/2004. Sull'ampia discrezionalità di cui gode il legislatore nel dettare le norme processuali, v., ex multis , le citate sentenze nn. 243/2014 e 157/2012 nonché le ordinanze nn. 270/2012, 26/2012 e 446/2007. Sull'affermazione che la garanzia costituzionale del diritto di difesa non esclude, quanto alle sue modalità, la competenza del legislatore a darvi attuazione sulla base di scelte discrezionali non irragionevoli v., tra le altre, la sentenza n. 394/2000 nonché l'ordinanza n. 299/2002. Sul sistema di liquidazione degli onorari civili, v. le citate ordinanze nn. 201/2006 e 350/2005. Sull'irrilevanza nel giudizio di costituzionalità di eventuali inconvenienti di fatto, che possono indirettamente derivare dalla disposizione censurata e che assumono il carattere di rilievi di opportunità, v. le citate sentenze nn. 247/2011, 329/2009, 298/2009 e 86/2008 nonché le citate ordinanze nn. 112/2013, 376/2007 e 123/2007.
Massima n. 38886
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 130 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), impugnato in riferimento agli artt. 1, primo comma, 35, primo comma, e 36, primo comma, Cost., il quale prevede che, nel caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte siano ridotti della metà. Il giudice rimettente si limita, infatti, ad evocare i parametri costituzionali indicati senza argomentare in alcun modo in ordine alla loro asserita violazione. Sulla manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale nel caso di mancata argomentazione del rimettente sulla violazione dei parametri indicati, v., ex plurimis , le citate ordinanze nn. 202/2009, 206/2008, 204/2008, 54/2008 e 32/2008.
Massima n. 38887
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 130 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), impugnato, in via subordinata, in riferimento agli artt. 1, 3, 24, 35, 36 e 111 Cost., nella parte in cui non prevederebbe, che - in caso di effettiva possibilità di recupero integrale delle spese di lite a carico del soccombente - gli onorari spettanti al difensore per l'attività prestata vadano determinati in base alla tariffa forense senza dimidiazione. Il petitum formulato dal giudice rimettente, infatti, volto ad ottenere una pronuncia additiva, non si configura come soluzione costituzionalmente obbligata alla stregua del quadro normativo di riferimento e dell'ampia discrezionalità spettante al legislatore in materia processuale. Sulla possibilità di adottare una pronuncia additiva purché la norma negativa, affetta da incostituzionalità, non possa essere superata in via interpretativa e purché esista un'unica soluzione costituzionalmente obbligata, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 23/2016, 277/2014, 241/2014, 81/2014 e 30/2014, nonché l'ordinanza n. 190/2013.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo e terzo comma, e 111, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Viterbo, in funzione di giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002, sollevate, in riferimento agli artt. 1, primo comma, 35, primo comma, e 36, primo comma, Cost., dal medesimo Tribunale ordinario di Viterbo, in funzione di giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
3) dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002 sollevata, in via subordinata, in riferimento agli artt. 1, 3, 24, 35, 36 e 111 Cost., dal medesimo Tribunale ordinario di Viterbo, in funzione di giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 maggio 2016.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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