Art. 130 — (L) Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte
ART. 130 (L) (Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte)
Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà.