Art. 130 — (L) Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte

ART. 130 (L) (Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte)

Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà.

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