Corte costituzionale
Sentenza n. 74/2015
Corte cost., sent. 7 maggio 2015, n. 74
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 74/2015
- Data di deposito
- 7 maggio 2015
- Data di decisione
- 25 marzo 2015
- Esito
- Cessata materia del contendere
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:74
Norme oggetto del giudizio
- art. 15, comma 13, lett. c), decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012
- art. 15, comma 22, decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012
- legge n. 135 del 7 agosto 2012
- art. 1, comma 132, legge n. 228 del 24 dicembre 2012
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 116, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. m), Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 134, Costituzione
- art. 5, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 49, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 63, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 65, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- decreto del Presidente della Repubblica n. 114 del 23 gennaio 1965
- decreto legislativo n. 9 del 2 gennaio 1997
- legge n. 220 del 13 dicembre 2010
- decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 25 novembre 1975
Massime
Massima n. 38341
E' cessata la materia del contendere relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 13, lett. c), e 22, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 135 del 2012), e dell'art. 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), recanti misure di contenimento della spesa pubblica in ambito sanitario, promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento a plurimi parametri costituzionali e statutari. Infatti, la rinuncia ai ricorsi - a seguito del protocollo d'intesa in materia di finanza pubblica stipulato con lo Stato in data 23 ottobre 2014 - pur non accettata dalla parte resistente comporta la cessazione della materia del contendere, ove, anche alla luce della condotta delle parti, non emerga alcun interesse a che la questione sia decisa. - Sulla cessazione della materia del contendere in caso di dichiarazione di rinuncia non accettata, v. le citate sentenze nn. 310/ 2011, 199/2010 e 179/2010.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi e riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 15, commi 13, lettera c), e 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, promosse, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera m), Cost., agli artt. 5, 49, 63 e 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), all'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2011), ed al "principio dell'accordo che caratterizza il regime dei rapporti finanziari tra Stato e autonomie speciali", dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con il ricorso n. 159 del 2012, ed alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), promosse in riferimento agli artt. 3, 97, 116, 117, 118, 119 e 134, Cost., ai principi di leale collaborazione e "dell'accordo in materia finanziaria", agli artt. 49 e 63 della legge costituzionale n. 1 del 1963, ed alle norme del d.P.R. 23 gennaio 1965, n. 114 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale), del d.P.R. 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni) e della legge n. 220 del 2010, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia con il ricorso n. 32 del 2013.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 maggio 2015.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze