Corte costituzionale
Sentenza n. 71/2015
Corte cost., sent. 30 aprile 2015, n. 71
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 71/2015
- Data di deposito
- 30 aprile 2015
- Data di decisione
- 11 marzo 2015
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicolò Zanon
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:71
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 42, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 111, comma 1, Costituzione
- art. 111, comma 2, Costituzione
- art. 113, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 6, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
- art. 1, Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
Massime
Massima n. 38333
Sono inammissibili gli interventi spiegati dalla SER - Società Edilizia Pineto Spa e da D.G.G. nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 42- bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 97, 111, primo comma, e 113, primo comma, Cost., in quanto prevede l'acquisizione, non retroattiva, al patrimonio indisponibile, contro la corresponsione di indennizzo, del bene immobile utilizzato dalla pubblica amministrazione senza titolo per scopi di interesse pubblico e modificato in assenza di un valido provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità. Nel giudizio in via incidentale di legittimità costituzionale possono partecipare le sole parti del giudizio principale ed i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. L'ammissibilità di interventi ad opera di terzi, titolari di interessi soltanto analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale, è esclusa in quanto contrasterebbe con il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale posto che avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza da parte del giudice a quo . - Sulla partecipazione al giudizio in via incidentale di legittimità costituzionale delle sole parti del giudizio principale e dei terzi portatori di un interesse qualificato, v. le citate sentenze nn. 162/2014, 293/2011, 118/2011, 138/2010 e le ordinanze nn. 240/2014, 156/2013 e 150/2012. - Sull'inammissibilità dell'intervento nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale dei terzi titolari di interessi soltanto analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale, v. le citate sentenze nn. 119/2012, 49/2011 e l'ordinanza n. 32/2013.
Massima n. 38334
Sono inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 42- bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 97, 111, primo comma, e 113, primo comma, Cost., in quanto prevede l'acquisizione, non retroattiva, al patrimonio indisponibile, contro la corresponsione di indennizzo, del bene immobile utilizzato dalla pubblica amministrazione senza titolo per scopi di interesse pubblico e modificato in assenza di un valido provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità. La necessità di fare applicazione della disposizione impugnata è esclusa in entrambi i giudizi principali dal fatto che non risulta essere stato emanato da parte della pubblica amministrazione alcun provvedimento di acquisizione ex art. 42- bis del T.U.
Massima n. 38335
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42- bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., in quanto prevede l'acquisizione, non retroattiva, al patrimonio indisponibile, contro la corresponsione di indennizzo, del bene immobile utilizzato dalla pubblica amministrazione senza titolo per scopi di interesse pubblico e modificato in assenza di un valido provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità. La violazione del principio di eguaglianza, infatti, sussiste solo qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso, ma non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili. Nel caso di specie, la Pubblica Amministrazione gode di una posizione di preminenza non in quanto soggetto, ma in quanto esercita potestà specificamente ed esclusivamente attribuitele nelle forme tipiche loro proprie. Il principio di eguaglianza non risulta violato neanche in relazione all'ammontare dell'indennizzo previsto dalla norma censurata, considerato che la norma de qua attribuisce al privato proprietario il diritto ad ottenere il ristoro del danno patrimoniale nella misura pari al valore venale del bene, così come accade per l'espropriazione condotta nelle forme ordinarie, oltre ad una somma a titolo di danno non patrimoniale, quantificata in misura pari al 10 % del valore venale del bene. Per quanto concerne, l'indennità dovuta per il periodo di occupazione illegittima antecedente al provvedimento di acquisizione, pur essendo determinata in base ad un parametro riduttivo rispetto a quello cui è commisurato l'analogo indennizzo per la (legittima) occupazione temporanea dell'immobile, è fatta salva la possibilità di provare una diversa entità del danno ai sensi del terzo comma della norma impugnata. Infine, non sussiste la violazione del menzionato parametro nemmeno in relazione al profilo temporale, in quanto, pur non essendo previsto alcun termine per l'esercizio del potere riconosciuto alla pubblica amministrazione - diversamente da quanto previsto per il provvedimento acquisitivo adottato nel corso del procedimento ordinario di espropriazione -, è possibile reagire all'inerzia della pubblica amministrazione mediante molteplici soluzioni elaborate dalla giurisprudenza amministrativa. È, dunque, possibile scegliere un'interpretazione idonea ad evitare il pregiudizio consistente nell'asserita esposizione in perpetuo al potere di acquisizione. Altresì, non sussiste una compressione del diritto di difesa. La violazione di tale parametro può considerarsi sussistente solo nei casi di sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione garantito dall'art. 24 della Costituzione o di imposizione di oneri tali da compromettere irreparabilmente la tutela stessa e non anche nel caso in cui, come nella specie, la norma censurata non elimini affatto la possibilità di usufruire della tutela giurisdizionale. Siffatta tutela viene, piuttosto, parzialmente "conformata", in modo da garantire un serio ristoro economico, prevedendosi la sola esclusione della azioni restitutorie, che comunque non sarebbero esperibili rispetto ad un comportamento non più qualificato in termini di illecito. Infine, non è irragionevole la scelta del legislatore di assicurare il ristoro economico trasformando il precedente regime risarcitorio in un indennizzo da atto lecito, che avendo la natura di debito di valuta non sarebbe soggetto alla rivalutazione monetaria automatica. Tale indennizzo, infatti, è determinato in misura corrispondente al valore venale del bene con riferimento al momento del trasferimento della proprietà, così che non vengono in considerazione somme che necessitano di una rivalutazione. Inoltre, ai destinatari del provvedimento di acquisizione spetta sempre un surplus pari al 10 per cento del valore venale del bene, a titolo di ristoro del danno non patrimoniale. - Sulla sussistenza di una violazione del principio di eguaglianza solo qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso, v. le citate sentenze nn. 155/2014, 85/2013, 41/2009 e 109/2004. - Sulla posizione di preminenza della Pubblica Amministrazione non in quanto soggetto, bensì nell'esercizio di potestà specificamente ed esclusivamente attribuitele nelle forme tipiche loro proprie, v. la citata sentenza n. 138/1981. - Sulla valenza processuale dell'art. 24 Cost., v. le citate ordinanze nn. 32/2013, 244/2009 e 180/2007. - Sulla riconducibilità agli artt. 24 e 113 Cost. del principio di effettività del diritto di difesa, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 15/2012 e 20/2009. - Sulla sussistenza della violazione dell'art. 24 Cost. solo nei casi di sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione o di imposizione di oneri tali da compromettere irreparabilmente la tutela stessa e non anche nel caso in cui la norma censurata non elimini affatto la possibilità di usufruire della tutela giurisdizionale, v. le citate sentenze nn. 85/2013, 237/2005 e 213/2005. - Sulla possibilità di scegliere un'interpretazione della norma impugnata idonea ad evitare il pregiudizio consistente nell'asserita esposizione in perpetuo al potere di acquisizione, v. la citata sentenza n. 235/2014.
Massima n. 38336
Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42- bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, impugnato, in riferimento all'art. 42 Cost., in quanto prevede l'acquisizione, non retroattiva, al patrimonio indisponibile, contro la corresponsione di indennizzo, del bene immobile utilizzato dalla pubblica amministrazione senza titolo per scopi di interesse pubblico e modificato in assenza di un valido provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità. La norma censurata delinea una procedura espropriativa eccezionale, volta a far fronte ad una situazione fattuale in cui già è avvenuta la modifica del bene immobile. Pertanto, non è congrua la pretesa che l'adozione del provvedimento di acquisizione sia preceduta da un procedimento scandito in fasi logicamente e temporalmente distinte al fine di individuare i motivi di interesse generale che legittimano la potestà espropriativa anteriormente al sacrificio del diritto di proprietà. Ciononostante, la procedura espropriativa prevista dalla norma impugnata, sebbene necessariamente semplificata nelle forme, consente ugualmente un'adeguata ponderazione degli interessi, prevedendosi l'adozione di un provvedimento specificamente motivato in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione. - Sul limite al diritto di proprietà derivante dalla funzione sociale, v. la citata sentenza n. 108/1986. - Sull'indicazione ad opera della legge ordinaria di elementi e criteri idonei a delineare chiaramente la discrezionalità dell'Amministrazione, v. la citata sentenza n. 38/1966.
Massima n. 38337
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42- bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, impugnato, in riferimento agli artt. 97 e 113 Cost., in quanto prevede l'acquisizione, non retroattiva, al patrimonio indisponibile, contro la corresponsione di indennizzo, del bene immobile utilizzato dalla pubblica amministrazione senza titolo per scopi di interesse pubblico e modificato in assenza di un valido provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità. Il principio del giusto procedimento, quale sequenza procedimentale partecipata dal privato, non può dirsi assistito in assoluto da garanzia costituzionale; ciononostante, in materia espropriativa si è da tempo riconosciuto che i privati interessati devono essere messi in condizioni di esporre le proprie ragioni sia a tutela del proprio interesse sia a titolo di collaborazione nell'interesse pubblico. Il provvedimento di acquisizione disciplinato dall'art. 42- bis non si sottrae a tale regola generale, essendo imposta dalla giurisprudenza amministrativa la previa comunicazione di avvio del procedimento e richiedendo la norma in questione un'effettiva comparazione degli interessi contrapposti, così che il privato possa eventualmente far valere l'esistenza delle «ragionevoli alternative» all'adozione del provvedimento acquisitivo. - Sui limiti alla garanzia costituzionale del principio del giusto procedimento, v. le citate sentenze nn. 312/1995, 210/1995, 57/1995, 103/1993, 23/1978 e l'ordinanza n. 503/1987. - Sulla portata assunta dal principio del giusto procedimento dopo l'entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 241, v. la citata sentenza n. 104/2007. - Sul dovere, in materia espropriativa, di mettere i privati in condizione di esporre le proprie ragioni sia a tutela del proprio interesse sia a titolo di collaborazione nell'interesse pubblico, v. le citate sentenze nn. 344/1990, 143/1989, 151/1986 e 13/1962.
Massima n. 38338
Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42- bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, impugnato, in riferimento agli artt. 117, primo comma, e 111 Cost., in quanto prevede l'acquisizione, non retroattiva, al patrimonio indisponibile, contro la corresponsione di indennizzo, del bene immobile utilizzato dalla pubblica amministrazione senza titolo per scopi di interesse pubblico e modificato in assenza di un valido provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità. Il provvedimento acquisitivo previsto dalla norma impugnata, a differenza del provvedimento precedentemente previsto dall'art. 43, è compatibile con la giurisprudenza della Corte EDU in materia di espropriazioni cosiddette indirette in quanto presenta carattere non retroattivo - così che l'istituto non può essere utilizzato in presenza di un giudicato che abbia già disposto la restituzione del bene al privato -, si fonda su una necessaria rinnovazione della valutazione di attualità e prevalenza dell'interesse pubblico a disporre l'acquisizione e su uno stringente obbligo di motivazione. In particolare, l'obbligo motivazionale deve essere interpretato nel senso che l'adozione dell'atto è consentita solo quando non sia ragionevolmente possibile la restituzione, totale o parziale, del bene, previa riduzione in pristino, al privato illecitamente inciso nel suo diritto di proprietà. - Sulla giurisprudenza della Corte EDU in relazione al provvedimento originariamente previsto dall'art. 43 del T.U. delle espropriazioni, v. la sentenza del 6 marzo 2007, Scordino contro Italia.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara inammissibile, nel presente giudizio di costituzionalità, l'intervento di D.G.G.;
2) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42-bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità - Testo A), sollevata, in riferimento agli artt. 42, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, con le ordinanze indicate in epigrafe;
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost., dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, con le ordinanze indicate in epigrafe;
4) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 97, 111, primo e secondo comma, 113 e 117, primo comma, Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 aprile 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Allegato:Ordinanza letta all'udienza del 10 marzo 2015ORDINANZARilevato che nel giudizio promosso dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, con ordinanza n. 442 del 13 gennaio 2014 (r.o. n. 89 del 2014), è intervenuta SEP - Società Edilizia Pineto Spa, con atto depositato in data 23 giugno 2014, specificando di non essere parte del giudizio a quo, ma di altro giudizio in cui si controverte circa la legittimità di una procedura espropriativa, suscettibile di essere definita con l'applicazione della norma impugnata;che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, possono partecipare al giudizio in via incidentale di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale e i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (tra le tante, ordinanza n. 240 del 2014, sentenza n. 162 del 2014 e relativa ordinanza letta all'udienza dell'8 aprile 2014, ordinanza n. 156 del 2013, ordinanza n. 150 del 2012 e relativa ordinanza letta all'udienza del 22 maggio 2012, sentenza n. 293 del 2011, sentenza n. 118 del 2011, sentenza n. 138 del 2010 e relativa ordinanza letta all'udienza del 23 marzo 2010);che, in questo caso, il rapporto sostanziale dedotto in causa è del tutto differente rispetto a quello oggetto dei procedimenti da cui è scaturito il giudizio costituzionale r.o. n. 89 del 2014, pur essendo, secondo la prospettazione dell'interveniente, suscettibile di essere regolato dalla norma oggetto di censura;che l'ammissibilità d'interventi ad opera di terzi, titolari di interessi soltanto analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale, contrasterebbe con il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, in quanto l'accesso delle parti al detto giudizio avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione da parte del giudice a quo (per tutte, ordinanza n. 32 del 2013, sentenze n. 119 del 2012 e n. 49 del 2011).per questi motiviLA CORTE COSTITUZIONALEdichiara inammissibile, nel presente giudizio di costituzionalità, l'intervento di SEP - Società Edilizia Pineto Spa.F.to: Alessandro Criscuolo, Presidente
Testo integrale
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