Corte costituzionale
Sentenza n. 263/2015
Corte cost., sent. 11 dicembre 2015, n. 263
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 263/2015
- Data di deposito
- 11 dicembre 2015
- Data di decisione
- 3 novembre 2015
- Esito
- Estinzione del processo
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giorgio Lattanzi
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:263
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 427, legge n. 147 del 27 dicembre 2013
- art. 1, comma 429, legge n. 147 del 27 dicembre 2013
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 81, Costituzione
- art. 117, comma 4, Costituzione
- art. 117, comma 6, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 4, n. 1), statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 1), statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 43, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 44, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 53, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 54, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 79, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 80, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 81, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 104, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 107, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 103, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 2, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
- art. 3, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
- art. 4, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
- decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
- art. 4, comma 1, bis, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 65, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 51, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 9, decreto legislativo n. 9 del 2 gennaio 1997
- art. 54, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 63, comma 5, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 1, legge n. 220 del 13 dicembre 2010
- art. 3, comma 1, lett. b), statuto regione Sardegna
- art. 7, statuto regione Sardegna
- art. 8, statuto regione Sardegna
- art. 119, Costituzione
- art. 5, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 120, Costituzione
- art. 2, comma 1, lett. a), statuto regione Valle d'Aosta
- art. 2, comma 1, lett. b), statuto regione Valle d'Aosta
- art. 3, comma 1, lett. f), statuto regione Valle d'Aosta
- art. 48-bis, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 50, statuto regione Valle d'Aosta
- legge n. 690 del 26 novembre 1981
- art. 81, comma 6, Costituzione
- art. 97, comma 1, Costituzione
- art. 119, comma 1, Costituzione
- art. 36, statuto regione Sicilia
- art. 119, comma 6, Costituzione
- art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
- art. 43, statuto regione Sicilia
Massime
Massima n. 38665
Sono estinti i processi relativi alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 427 e 429, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 - promosse dalle Regioni autonome Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Trentito-Alto Adige e dalle Province autonome di Bolzano e di Trento in riferimento a diversi parametri costituzionali e statutari - concernenti il contributo delle Regioni, per gli anni 2015, 2016 e 2017, e degli enti locali, per gli anni 2016 e 2017, alla finanza pubblica. Infatti le ricorrenti, a seguito di accordi stipulati con lo Stato in materia di finanza pubblica, hanno rinunciato alle impugnazioni e le rinunce sono state accettate dalla controparte costituita, con conseguente estinzione dei giudizi, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Massima n. 38666
È cessata la materia del contendere relativamente alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione autonoma Valle d'Aosta in riferimento a plurimi parametri costituzionali e statutari - dell'art. 1, comma 429, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernente il contributo delle Regioni, per gli anni 2015, 2016 e 2017, e degli enti locali, per gli anni 2016 e 2017, alla finanza pubblica. La rinuncia al ricorso, in esecuzione dell'accordo raggiunto con lo Stato in materia di finanza pubblica, comporta, in difetto di formale accettazione della stessa da parte del Presidente del Consiglio dei ministri e in difetto di un interesse della ricorrente a coltivare il giudizio, la cessazione della materia del contendere. Per la cessazione della materia del contendere in difetto di accettazione della rinuncia all'impugnazione e di interesse, da parte dello Stato, a coltivare il giudizio, v. le citate sentenze nn. 239/2015 e 77/2015.
Massima n. 38667
Sono inammissibili, per incertezza e oscurità della censura, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione siciliana in riferimento agli artt. 81, sesto comma, 97, primo comma, e 119, commi primo e sesto, Cost. e 36 dello statuto speciale, nonché 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 - dell'art. 1, commi 427 e 429, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede il contributo alla finanza pubblica, a valere sui risparmi connessi alle misure di cui al comma 427, a carico delle Regioni per gli anni 2015-2017, e degli enti locali per gli anni 2016-2017. Invero, nessun argomento, tra quelli svolti nel ricorso, consente di comprendere come la norma impugnata, univocamente diretta a ridurre il livello della spesa regionale, possa avere una qualche attinenza con il diverso istituto della riserva allo Stato del gettito dei tributi spettanti in linea di principio alla Regione, in quanto riscossi sul suo territorio. Parimenti, è oscura la censura relativa alla violazione del principio costituzionale dell'equilibrio di bilancio, in quanto questa sembra presupporre, senza alcun sostegno argomentativo, che i contributi stabiliti dalla norma impugnata comportino un trasferimento di risorse dalla Regione allo Stato, anziché una riduzione della spesa regionale, che non compromette, ma agevola l'equilibrio di bilancio, il cui raggiungimento costituisce il dichiarato scopo della norma denunciata. Per l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per incertezza ed oscurità della censura, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 247/2009 e 246/2009. Sulla riserva allo Stato del gettito di tributi spettanti alla Regione siciliana, in quanto riscossi sul suo territorio, v. la citata sentenza n. 77/2015.
Massima n. 38668
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione siciliana in riferimento all'art. 43 dello statuto speciale - dell'art. 1, commi 427 e 429, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 - che prevede il contributo alla finanza pubblica, a valere sui risparmi connessi alle misure di cui al comma 427, a carico delle Regioni per gli anni 2015-2017, e degli enti locali per gli anni 2016-2017. In materia di coordinamento della finanza pubblica merita di essere privilegiata la via dell'accordo, in esecuzione del principio generale di cui all'art. 27 della legge n. 42 del 2009, il quale, tuttavia, in quanto non è stato recepito dallo statuto di autonomia o dalle norme di attuazione, in casi particolari, può essere derogato dal legislatore statale. Perciò, benché non valga ad alterare il riparto costituzionale delle competenze, l'emergenza finanziaria, ove la legge ordinaria non incontri un limite in una fonte superiore, ben può alimentare interventi settoriali, che, per quanto non oggetto di accordo, pongano, caso per caso, obblighi finanziari a carico delle autonomie speciali. Ad ogni modo, la deroga rispetto a quanto previsto dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009 non potrebbe validamente trasformarsi da transitoria eccezione in stabile allontanamento dalle procedure previste dallo stesso. Nel senso che i principi di coordinamento della finanza pubblica stabiliti dalla legislazione statale si applicano anche ai soggetti ad autonomia speciale, v. le citate sentenze nn. 54/2014, 229/2011, 169/2007, 82/2007, 417/2005, 353/2004 e 36/2004. Sul principio dell'accordo in materia di coordinamento della finanza pubblica, in esecuzione dell'art. 27 della legge n. 42 del 2009, derogabile in casi particolari da legislatore statale, v. le citate sentenze nn. 46/2015, 23/2014, 193/2012, 118/2012 e 353/2004. Nel senso che l'emergenza finanziaria, pur nel rispetto del riparto costituzionale delle competenze, legittima interventi settoriali, che, anche se non oggetto di accordo, pongono oneri a carico delle autonomie speciali, v. le citate sentenze nn. 89/2014, 23/2014 e 39/2013. Per l'affermazione che l'art. 27 della legge n. 42 del 2009 pone una riserva di competenza a favore delle norme di attuazione degli statuti speciali per la modifica della disciplina finanziaria degli enti ad autonomia differenziata, così da configurarsi come presidio procedurale a carico della specialità finanziaria di tali enti, v. le citate sentenze nn. 241/2012 e 71/2012.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con i ricorsi indicati in epigrafe;
riuniti i giudizi,
1) dichiara estinti, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, i giudizi promossi dalle Regioni autonome Trentino-Alto Adige/Südtirol, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano;
2) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 429, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014), promosse dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, con il ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 427 e 429, della legge n. 147 del 2013, promosse, in riferimento agli artt. 81, sesto comma, 97, primo comma, e 119, primo e sesto comma, della Costituzione, all'art. 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), e all'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), dalla Regione siciliana, con il ricorso indicato in epigrafe;
4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 427 e 429, della legge n. 147 del 2013, promosse, in riferimento all'art. 43 del r.d.lgs. n. 455 del 1946, dalla Regione siciliana, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 novembre 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 dicembre 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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