Corte costituzionale
Sentenza n. 238/2015
Corte cost., sent. 19 novembre 2015, n. 238
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 238/2015
- Data di deposito
- 19 novembre 2015
- Data di decisione
- 3 novembre 2015
- Esito
- Estinzione del processo
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Daria de Pretis
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:238
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 499, legge n. 147 del 27 dicembre 2013
- art. 1, comma 500, legge n. 147 del 27 dicembre 2013
- art. 1, comma 502, legge n. 147 del 27 dicembre 2013
- art. 1, comma 504, legge n. 147 del 27 dicembre 2013
Parametri
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 81, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 117, comma 4, Costituzione
- art. 117, comma 6, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 3, statuto regione Sardegna
- art. 4, statuto regione Sardegna
- art. 5, statuto regione Sardegna
- art. 6, statuto regione Sardegna
- art. 7, statuto regione Sardegna
- art. 8, statuto regione Sardegna
- art. 4, n. 1-bis), statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 51, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 54, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 63, comma 5, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 65, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 9, decreto legislativo n. 9 del 2 gennaio 1997
- art. 1, legge n. 220 del 13 dicembre 2010
- art. 8, n. 1, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 53, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 54, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 79, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 80, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 81, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 103, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 104, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 107, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 2, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
- art. 3, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
- art. 4, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
- decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
- art. 2, comma 106, legge n. 191 del 23 dicembre 2009
- art. 2, comma 108, legge n. 191 del 23 dicembre 2009
- art. 118, Costituzione
- art. 5, Costituzione
- art. 120, Costituzione
- art. 2, comma 1, lett. a), statuto regione Valle d'Aosta
- art. 2, comma 1, lett. b), statuto regione Valle d'Aosta
- art. 3, comma 1, lett. f), statuto regione Valle d'Aosta
- art. 48-bis, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 50, statuto regione Valle d'Aosta
- legge n. 690 del 26 novembre 1981
- art. 81, comma 6, Costituzione
- art. 97, comma 1, Costituzione
- art. 119, comma 1, Costituzione
- art. 36, statuto regione Sicilia
- decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
- art. 119, comma 6, Costituzione
- art. 43, statuto regione Sicilia
Massime
Massima n. 38617
Sono estinti i processi relativi alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 499, 500, 502 e 504 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 - promosse dalle Regioni autonome Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Trentito-Alto Adige e dalle Province autonome di Bolzano e di Trento, in riferimento a plurimi parametri costituzionali e statutari - concernenti il concorso delle autonomie speciali agli obiettivi di finanza pubblica. Infatti le ricorrenti, a seguito di accordi stipulati con il Ministro dell'economia e delle finanze in materia di finanza pubblica, e in esecuzione degli stessi, hanno rinunciato alle impugnazioni e le rinunce sono state accettate dalla controparte costituita, con conseguente estinzione dei giudizi, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Per la riunione di ricorsi proposti in riferimento a parametri e motivi almeno in parte coincidenti, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 82/2015, 144/2014, 44/2014, 28/2014 e 22/2014. Nel senso che la rinuncia al ricorso, accettata da parte resistente, determina l'estinzione del processo, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 77/2015.
Massima n. 38618
È cessata la materia del contendere relativamente alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione autonoma Valle d'Aosta, in riferimento a plurimi parametri costituzionali e statutari - dell'art. 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti il concorso delle autonomie speciali agli obiettivi di finanza pubblica. La rinuncia al ricorso, in esecuzione dell'accordo raggiunto il 21 luglio 2015 con il Ministro dell'economia e delle finanze, comporta, in difetto di formale accettazione della stessa da parte del Presidente del Consiglio dei ministri e in difetto di un interesse della ricorrente a coltivare il giudizio, la cessazione della materia del contendere. Nel senso che la rinuncia al ricorso, in mancanza di accettazione di controparte costituita, comporta la cessazione della materia del contendere, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 82/2015, 77/2015 e 75/2015 e la citata ordinanza n. 62/2015.
Massima n. 38619
Sono inammissibili, per incertezza e oscurità della censura, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione siciliana, in riferimento agli artt. 81, sesto comma, 97, primo comma, e 119, commi primo e sesto, Cost. e art. 36 dello statuto siciliano, nonché 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 - dell'art. 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 - che prolunga sino al 2017 gli oneri finanziari connessi al concorso delle autonomie speciali agli obiettivi di finanza pubblica e individua ulteriori importi da computare in riduzione al complesso delle spese finali di ciascuna autonomia speciale, ai fini della determinazione del patto di stabilità in termini di competenza eurocompatibile. Invero, nessun argomento, tra quelli svolti nel ricorso, consente di comprendere come la norma impugnata, univocamente diretta a ridurre il livello della spesa regionale, possa avere una qualche attinenza con il diverso istituto della riserva allo Stato del gettito dei tributi spettanti in linea di principio alla Regione, in quanto riscossi sul suo territorio. Parimenti, è oscura la censura relativa alla violazione del principio costituzionale dell'equilibrio di bilancio, in quanto questa sembra presupporre, senza alcun sostegno argomentativo, che i contributi stabiliti dalla norma impugnata comportino un trasferimento di risorse dalla Regione allo Stato, anziché una riduzione della spesa regionale, che non compromette, ma agevola l'equilibrio di bilancio, il cui raggiungimento costituisce il dichiarato scopo della norma denunciata. Per l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per incertezza ed oscurità della censura, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 247/2009 e 246/2009. Sulla riserva allo Stato del gettito di tributi spettanti alla Regione siciliana, in quanto riscossi sul suo territorio, v. la citata sentenza n. 77/2015.
Massima n. 38620
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione siciliana, in riferimento all'art. 43 dello statuto siciliano - dell'art. 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 - che prolunga sino al 2017 gli oneri finanziari connessi al concorso delle autonomie speciali agli obiettivi di finanza pubblica e individua ulteriori importi da computare in riduzione al complesso delle spese finali di ciascuna autonomia speciale, ai fini della determinazione del patto di stabilità in termini di competenza eurocompatibile. In materia di coordinamento della finanza pubblica merita di essere privilegiata la via dell'accordo, in esecuzione del principio generale di cui all'art. 27 della legge n. 42 del 2009, il quale, in quanto non è stato recepito dallo statuto di autonomia o dalle norme di attuazione di esso, in casi particolari, può essere derogato dal legislatore statale. Perciò, benché non valga ad alterare il riparto costituzionale delle competenze, l'emergenza finanziaria, ove la legge ordinaria non incontri un limite in una fonte superiore, ben può alimentare interventi settoriali, che, per quanto non oggetto di accordo, pongano, caso per caso, obblighi finanziari a carico delle autonomie speciali. Ad ogni modo, la deroga rispetto a quanto previsto dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009 non potrebbe validamente trasformarsi da transitoria eccezione in stabile allontanamento dalle procedure previste dallo stesso. Nel senso che i principi di coordinamento della finanza pubblica stabiliti dalla legislazione statale si applicano anche ai soggetti ad autonomia speciale, v. le citate sentenze nn. 54/2014, 229/2011, 169/2007, 82/2007, 417/2005, 353/2004 e 36/2004. Sull'accordo in materia di coordinamento della finanza pubblica, in esecuzione dell'art. 27 della legge n. 42 del 2009, derogabile in casi particolari dal legislatore statale, v. le citate sentenze nn. 46/2015, 23/2014, 193/2012, 118/2012, 353/2004. Nel senso che l'emergenza finanziaria, pur nel rispetto del riparto costituzionale delle competenze, legittima interventi settoriali, che, anche se non oggetto di accordo, pongono oneri a carico delle autonomie speciali, v. le citate sentenze nn. 89/2014, 23/2014 e 39/2013. Per l'affermazione che l'art. 27 della legge n. 42 del 2009 pone una riserva di competenza a favore delle norme di attuazione degli statuti speciali per la modifica della disciplina finanziaria degli enti ad autonomia differenziata, così da configurarsi come presidio procedurale a carico della specialità finanziaria di tali enti, v. le citate sentenze nn. 241/2012 e 71/2012.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, dalla Regione autonoma Sardegna, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, dalla Provincia autonoma di Bolzano, dalla Provincia autonoma di Trento, dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e dalla Regione siciliana con i ricorsi indicati in epigrafe;
riuniti i giudizi,
1) dichiara estinti, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale e nei limiti di cui sopra, i processi relativamente alle questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione autonoma Sardegna, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, dalla Provincia autonoma di Bolzano, dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, con i ricorsi indicati in epigrafe;
2) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014), promosse dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, con il ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 499, della legge n. 147 del 2013, promosse dalla Regione siciliana in riferimento all'art. 36 del regio decreto legislativo 5 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), in relazione alla normativa di attuazione di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), nonché in riferimento agli artt. 81, sesto comma, 97, primo comma, e 119, primo e sesto comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;
4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 499, della legge n. 147 del 2013, promossa dalla Regione siciliana in riferimento all'art. 43 del r.d.lgs. n. 455 del 1946, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 novembre 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Daria de PRETIS, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 novembre 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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