Corte costituzionale
Sentenza n. 153/2015
Corte cost., sent. 14 luglio 2015, n. 153
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 153/2015
- Data di deposito
- 14 luglio 2015
- Data di decisione
- 9 giugno 2015
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Daria de Pretis
- Presidente
- CARTABIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:153
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, comma 1, decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014
- art. 13, comma 2, decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014
- art. 13, comma 3, decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014
- art. 13, comma 4, decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014
- legge n. 89 del 23 giugno 2014
Parametri
Massime
Massima n. 38487
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 1, 2, 3 e 4, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89), impugnato dalla Regione Campania, in riferimento agli artt. 117, commi terzo e quarto, 119 e 123 Cost., in quanto impone alle Regioni di estendere al proprio personale il vincolo del tetto massimo al trattamento economico annuo onnicomprensivo, già introdotto per il personale statale (euro 240.000 lordi). La spesa per il personale costituisce, infatti, un importante aggregato della spesa di parte corrente, sicché disposizioni dirette al suo contenimento, come quella oggetto di scrutinio, costituiscono legittima espressione della competenza legislativa riservata allo Stato dall'art. 117, terzo comma, Cost. di determinazione dei principi fondamentali nella materia del «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario». Siffatto coordinamento può realizzarsi anche tramite norme finanziarie che non si limitino a porre un obiettivo di riequilibrio della finanza pubblica, ma prescrivano le specifiche modalità per il suo perseguimento. Inoltre, l'impugnata misura di contenimento finanziario non ricade in una materia di competenza regionale, in quanto il trattamento economico dei dipendenti pubblici va ricondotto alla materia dell'«ordinamento civile», prevalendo quest'ultimo ambito di competenza su ogni tipo di potestà legislativa delle Regioni. Sulla limitazione dell'oggetto del giudizio in via principale alle questioni indicate nel ricorso introduttivo e sull'impossibilità per la parte ricorrente di introdurre nuove censure dopo l'esaurimento del termine perentorio assegnato per ricorrere in via principale, v. le citate sentenze nn. 108/2012 e 169/2010. Per la qualificazione della spesa per il personale come un importante aggregato della spesa di parte corrente, v. le citate sentenze nn. 69/2011 e 169/2007. Per l'affermazione che anche «norme puntuali adottate dal legislatore per realizzare in concreto la finalità del coordinamento finanziario, che per sua natura eccede le possibilità di intervento dei livelli territoriali sub-statali», possono essere ricondotte nell'ambito dei principi di coordinamento della finanza pubblica, giacché «il finalismo» insito in tale genere di disposizioni esclude che possa invocarsi «la logica della norma di dettaglio», v. le citate sentenze nn. 205/2013, 237/2009 e 417/2005. Sulla configurazione delle norme che pongono limiti a singole voci della spesa relative al personale come principi fondamentali di coordinamento finanziario, v. le citate sentenze nn. 61/2014 e 23/2014. Per l'affermazione che «la stessa nozione di principio fondamentale non può essere cristallizzata in una formula valida in ogni circostanza, ma deve tenere conto del contesto, del momento congiunturale in relazione ai quali l'accertamento va compiuto e della peculiarità della materia» e che «la specificità delle prescrizioni, di per sé, neppure può escludere il carattere di principio di una norma, qualora essa risulti legata al principio stesso da un evidente rapporto di coessenzialità e di necessaria integrazione », v. la citata sentenza n. 16/2010. Sulla possibilità del legislatore statale di operare scelte di fondo nell'ambito degli interventi volti all'equilibrio della finanza pubblica complessiva, v. la citata sentenza n. 151/2012. Per l'insussistenza della violazione dell'autonomia di spesa delle Regioni quando la norma statale sia espressione di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 79/2014, 52/2010, 237/2009, 139/2009 e 36/2004. Per l'affermazione che la potestà residuale delle Regioni in materia di organizzazione amministrativa recede a fronte di misure di coordinamento finanziario necessariamente uniformi sull'intero territorio nazionale, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 219/2013 e 151/2012. In tema di prevalenza della competenza esclusiva statale in materia di «ordinamento civile» sulle attribuzioni delle Regioni in materia di organizzazione amministrativa, nonché di coordinamento della finanza pubblica, v. rispettivamente le citate sentenze nn. 19/2013 e 225/2013.
Massima n. 38488
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 1, 2, 3 e 4, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89), impugnato dalla Regione Campania, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, in quanto sanziona con il taglio di trasferimenti di risorse statali il mancato adempimento nei termini di legge dell'obbligo a carico delle Regioni di estendere al proprio personale il vincolo del tetto massimo al trattamento economico annuo onnicomprensivo, già introdotto per il personale statale (euro 240.000 lordi). La ricorrente, infatti, pur invocando la violazione di un parametro non attinente al riparto delle competenze legislative (art. 97 Cost.), non ha spiegato in quali termini tale vizio ridondi sul riparto medesimo. Sotto altro profilo, viene evocata in modo cumulativo, generico e indistinto una pluralità di norme costituzionali, senza che vengano specificate le ragioni del contrasto delle disposizioni impugnate con ciascuno dei parametri. Inoltre, l'erronea interpretazione della norma impugnata da parte della Regione - secondo cui l'adeguamento dell'ordinamento regionale sarebbe dovuto avvenire entro il termine irragionevole di sei mesi dall'entrata in vigore della legge n. 147 del 2013, anziché dall'entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 66 del 2014 - si risolve nel mancato esperimento del tentativo d'interpretazione conforme a Costituzione. Infine, non vi è corrispondenza tra il ricorso promosso dal Presidente della Regione e la deliberazione della Giunta, dal momento che in quest'ultima non viene espressa alcuna volontà di impugnare la norma censurata in relazione alla sanzione del taglio dei trasferimenti statali. Sulla possibilità delle Regioni di evocare parametri di legittimità diversi da quelli che sovrintendono al riparto di attribuzioni solo allorquando la violazione denunciata sia idonea a determinare una lesione delle attribuzioni costituzionali delle Regioni e queste abbiano sufficientemente motivato in ordine ai profili di una possibile ridondanza della predetta violazione sul riparto di competenze, v. le citate sentenze nn. 229/2013 e 236/2013. Per l'affermazione che il ricorso in via principale non possa limitarsi ad indicare «le norme costituzionali e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l'oggetto della questione di costituzionalità», v. la citata sentenza n. 450/2005. Sulla necessità che il ricorso in via principale contenga, per superare lo scrutinio di ammissibilità, un'argomentazione di merito, sia pure sintetica, a sostegno della declaratoria di incostituzionalità, v. le citate sentenze nn. 315/2009, 322/2008, 38/2007 e 233/2006. Per il profilarsi dell'esigenza di motivazione «in termini perfino più pregnanti nei giudizi diretti che non in quelli incidentali», v. le citate sentenze nn. 139/2006 e 450/2005. Per l'affermazione che «di una disposizione legislativa non si pronuncia l'illegittimità costituzionale quando se ne potrebbe dare un'interpretazione in violazione della Costituzione, ma quando non se ne può dare un'interpretazione conforme a Costituzione», v. le citate sentenze nn. 46/2013, 77/2007 e le ordinanze nn. 102/2012, 212/2011, 103/2011, 101/2011, 110/2010, 192/2010, 322/2010, 257/2009, 363/2008. Sulla possibilità, in caso di omessa indicazione dei parametri di costituzionalità, di individuare comunque un motivo idoneo a configurare un contrasto con norme costituzionali, v. le citate sentenze nn. 352/1996, 305/1994 e 115/1993. Sulla necessità che il ricorso del Presidente della Regione denunci gli stessi vizi prefigurati nella delibera della Giunta che autorizza la presentazione dell'impugnazione in via principale, v. la citata sentenza n. 180/1980.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione sull'altra questione di legittimità costituzionale, di cui al ricorso della Regione Campania iscritto al n. 64 del registro ricorsi 2014;
1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, promossa, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, 123, 117, terzo comma, 119 della Costituzione, dalla Regione Campania con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara inammissibili le ulteriori questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 1, 2, 3 e 4, del d.l. n. 66 del 2014, promosse, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, 118, 119 e 120 Cost., dalla Regione Campania con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2015.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Daria de PRETIS, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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