Corte costituzionale
Sentenza n. 108/2015
Corte cost., sent. 9 giugno 2015, n. 108
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 108/2015
- Data di deposito
- 9 giugno 2015
- Data di decisione
- 13 maggio 2015
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Daria de Pretis
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:108
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 25, legge n. 190 del 6 novembre 2012
- art. 241, comma 1, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
- art. 1, comma 19, legge n. 190 del 6 novembre 2012
Parametri
Massime
Massima n. 38408
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 25, della legge 6 novembre 2012, n. 190, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 41, 108 e 111 Cost., nella parte in cui non esclude dall'applicazione del precedente comma 19 - a norma del quale, le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, possono essere deferite ad arbitri solo previa autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione - gli arbitrati conferiti successivamente alla data di entrata in vigore della stessa legge ma sulla base di clausole compromissorie pattuite anteriormente. Risulta, infatti, errato il presupposto interpretativo, comune a tutte le censure, secondo cui la norma in esame riconoscerebbe retroattivamente a favore della parte pubblica il diritto potestativo di escludere il ricorso all'arbitrato, negando l'autorizzazione alle clausole compromissorie pattuite prima dell'entrata in vigore della legge. Invero, lo ius superveniens , consistente nel divieto di deferire le controversie ad arbitri senza una preventiva e motivata autorizzazione dell'amministrazione, non ha l'effetto di rendere nulle in via retroattiva le clausole compromissorie originariamente inserite nei contratti, bensì quello di sancirne l'inefficacia per il futuro, in applicazione del principio, espresso dalla costante giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la nullità di un contratto o di una sua singola clausola, prevista da una norma limitativa dell'autonomia contrattuale che sopravvenga nel corso di esecuzione di un rapporto, incide sul rapporto medesimo, non consentendo la produzione di ulteriori effetti, sicché il contratto o la sua singola clausola si devono ritenere non più operanti.
Massima n. 38409
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 241, comma 1, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, come sostituito dall'art. 1, comma 19, della legge 6 novembre 2012, n. 190, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 41, 97, 102 e 111 Cost., in quanto prevede che le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, possano essere deferite ad arbitri solo previa autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione. La scelta discrezionale del legislatore di subordinare ad una preventiva e motivata autorizzazione amministrativa il deferimento ad arbitri delle suddette controversie non è manifestamente irragionevole, configurandosi come un mero limite all'autonomia contrattuale, la cui garanzia costituzionale non è incompatibile con la prefissione di limiti a tutela di interessi generali. Nel settore dei contratti pubblici, in particolare, alle esigenze di contenimento dei costi delle controversie e di tutela degli interessi pubblici coinvolti, si accompagna la generale finalità di prevenire l'illegalità della pubblica amministrazione. A tale finalità è dichiaratamente ispirata la norma censurata, che non esprime un irragionevole sfavore per il ricorso all'arbitrato, ma si limita a subordinare il deferimento delle controversie ad arbitri ad una preventiva autorizzazione amministrativa che assicuri la ponderata valutazione degli interessi coinvolti e delle circostanze del caso concreto. La discrezionalità di cui il legislatore gode nell'individuare i limiti al ricorso all'arbitrato consente, altresì, di escludere che il diverso trattamento normativo fra arbitrati in materia di contratti pubblici e arbitrati disciplinati dal codice di rito civile presenti caratteri di manifesta irragionevolezza. Inoltre, non sussiste la violazione del principio della parità delle parti nel processo, in quanto la prevista autorizzazione si inserisce in una fase che precede l'instaurazione del giudizio e non determina, pertanto, alcuno squilibrio di facoltà processuali a favore della parte pubblica. Infine, la scelta, operata dal legislatore, di affidare all'organo di governo, e non alla dirigenza, il compito di autorizzare motivatamente il ricorso all'arbitrato nei contratti pubblici non si pone in contrasto con il principio di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa. L'ampia discrezionalità di cui gode l'amministrazione nel concedere o negare l'autorizzazione non solo non è riducibile alla categoria dei semplici apprezzamenti tecnici, involgendo essa valutazioni di carattere politico-amministrativo sulla natura e sul diverso rilievo degli interessi caso per caso potenzialmente coinvolti nelle controversie derivanti dall'esecuzione di tali contratti, ma, per il suo stesso oggetto, si esprime in giudizi particolarmente delicati, in quanto connessi all'esigenza perseguita dalla disposizione censurata di prevenire e reprimere corruzione e illegalità nella pubblica amministrazione, e dunque non inopportunamente affidati all'organo di governo. - Sulla discrezionalità di cui il legislatore gode nell'individuazione delle materie sottratte alla possibilità di compromesso, v. la citata sentenza n. 376/2001. - In tema di compatibilità tra la garanzia costituzionale dell'autonomia contrattuale e la prefissione di limiti a tutela di interessi generali, v. la citata ordinanza n. 11/2003. - Sulla separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione amministrativa, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 81/2013.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 25, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 41, 108 e 111 della Costituzione, e dell'art. 241, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), come sostituito dall'art. 1, comma 19, della legge n. 190 del 2012, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 41, 97, 102 e 111 Cost., sollevata dal Collegio arbitrale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 maggio 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Daria de PRETIS, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 giugno 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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