Corte costituzionale
Ordinanza n. 90/2015
Corte cost., ord. 26 maggio 2015, n. 90
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 90/2015
- Data di deposito
- 26 maggio 2015
- Data di decisione
- 29 aprile 2015
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Grossi
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:90
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 38383
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 7, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, impugnato, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 23, 24, 36, primo comma, e 97, primo comma, Cost., in quanto obbliga il dipendente pubblico a restituire all'amministrazione di appartenenza i compensi percepiti per incarichi extraistituzionali privi della prescritta autorizzazione. Entrambi i rimettenti (un tribunale ordinario ed un TAR), trascurando di compiere un'esauriente ricognizione del contesto regolativo di riferimento, hanno completamente omesso di esaminare e di risolvere motivatamente il problema relativo alla sussistenza della rispettiva giurisdizione in ordine alla specifica domanda a ciascuno devoluta. In particolare, essi non hanno indicato le ragioni per le quali implicitamente escludono che possa trovare applicazione il comma 7- bis del predetto art. 53 secondo cui l'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti. Inoltre, il rimettente giudice amministrativo ha offerto una carente motivazione sulla rilevanza, poiché non ha sufficientemente descritto le circostanze di fatto di cui al giudizio a quo e non ha tenuto conto di talune disposizioni riguardanti la specifica posizione soggettiva sottoposta al suo vaglio.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), sollevata, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 23, 24, 36, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Bergamo e, in riferimento all'art. 36, primo comma, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, con le ordinanze descritte in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 aprile 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 maggio 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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