Corte costituzionale
Ordinanza n. 72/2015
Corte cost., ord. 30 aprile 2015, n. 72
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 72/2015
- Data di deposito
- 30 aprile 2015
- Data di decisione
- 15 aprile 2015
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicolò Zanon
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:72
Norme oggetto del giudizio
- art. 21, comma 5, decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011
- legge n. 111 del 15 luglio 2011
Parametri
Massime
Massima n. 38339
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 70, 77, 97 e 113 Cost. - dell'art. 21, comma 5, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 111 del 2011). La disposizione censurata - la quale prevede che tutte le funzioni e i compiti delle gestioni commissariali governative ferroviarie siano attribuite alla competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che, a far data dall'entrata in vigore del decreto-legge, i commissari governativi nominati cessino dall'incarico e dall'esercizio delle funzioni - disegna un nuovo assetto delle ferrovie in regime di gestione commissariale governativa indirizzato a favorire l'organico completamento delle procedure di trasferimento alle Regioni dei compiti amministrativi in materia, secondo un progetto riformatore di ampio respiro del quale la decadenza dei commissari governativi in carica costituisce una mera e inevitabile conseguenza. Contrariamente a quanto sostenuto dal rimettente, quindi, la disposizione censurata non presenta i caratteri della legge-provvedimento, in quanto non ha un contenuto particolare e concreto e non produce effetti direttamente nei confronti di destinatari determinati o di numero limitato; non sono pertanto violati né il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, in relazione all'asserita arbitrarietà e non ragionevolezza della disciplina denunciata, né il diritto alla tutela giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo. Non sussiste neppure la violazione degli artt. 70 e 77 Cost., in quanto la notoria situazione di emergenza economica posta a base del d.l. n. 98 del 2011 (avente ad oggetto «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria») consente di escludere che esso sia stato adottato in una situazione di evidente mancanza dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza; la disposizione censurata, inoltre, non appare estranea al contenuto e alla materia di tale decreto, perseguendo finalità di contenimento della spesa pubblica e di completamento delle procedure di trasferimento dei compiti amministrativi in materia, a loro volta collegate agli obiettivi dell'intero atto normativo. - Sulle leggi-provvedimento, v. le citate sentenze nn. 64/2014, 275/2013, 154/2013, 20/2012, 270/2010 e 94/2009. - Per l'affermazione che i presupposti costituzionali per la decretazione d'urgenza riguardano il decreto-legge nella sua interezza, inteso come insieme di disposizioni omogenee per la materia o per lo scopo, v. la citata sentenza n. 22/2012. - Sul sindacato costituzionale dei presupposti per la decretazione d'urgenza, v. le citate sentenze nn. 10/2015, 22/2012, 128/2008 e 171/2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 70, 77, 97 e 113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 aprile 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 aprile 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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