Corte costituzionale
Ordinanza n. 39/2015
Corte cost., ord. 17 marzo 2015, n. 39
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 39/2015
- Data di deposito
- 17 marzo 2015
- Data di decisione
- 25 febbraio 2015
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mario Rosario Morelli
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:39
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 2 del 14 febbraio 2014
- art. 2, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 2 del 14 febbraio 2014
- art. 3, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 2 del 14 febbraio 2014
- art. 4, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 2 del 14 febbraio 2014
- art. 5, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 2 del 14 febbraio 2014
- art. 12, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 2 del 14 febbraio 2014
- art. 16, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 2 del 14 febbraio 2014
- art. 33, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 2 del 14 febbraio 2014
- art. 35, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 2 del 14 febbraio 2014
Parametri
- art. 1, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 5, Costituzione
- art. 48, comma 4, Costituzione
- art. 114, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 4, comma 1, bis, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 5, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 59, comma 1, statuto regione Friuli Venezia Giulia
Massime
Massima n. 38279
Nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 12, 16, 33 e 35 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia, concernenti il sistema elettivo, di secondo grado, degli organi della provincia, è inammissibile l'intervento dell'Unione delle Province del Friuli-Venezia Giulia, che non è parte del procedimento principale né risulta essere titolare di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. Sull'intervento nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale delle sole parti del giudizio principale, del Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, del Presidente della Giunta regionale, v., ex multis , le citate ordinanze allegate alle sentenze nn. 237/2013, 82/2013, 272/2012, 349/2007, 279/2006 e 291/2001.
Massima n. 38280
Sono manifestamente inammissibili - per mancanza di chiarezza del petitum e per difetto di motivazione, sia sulla rilevanza, sia sulla non manifesta infondatezza - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 12, 16, 33 e 35 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 14 febbraio 2014, n. 2, che disciplinano il sistema elettivo, di secondo grado, degli organi della provincia, impugnati con riferimento agli artt. 1, 3, 5, 48, quarto comma, 114, 117, 118 e 119 Cost., ed agli artt. 4, comma 1- bis , 5 e 59, primo comma, della legge cost. 31 gennaio 1963, n. 1. Il rimettente, infatti, pur dando espressamente atto che la legge denunciata costituisce espressione della potestà normativa esclusiva, in materia di ordinamento degli enti locali, riconosciuta alla Regione Friuli-Venezia Giulia dallo Statuto di autonomia, ne censura poi genericamente, e in blocco, plurimi contenuti. Siffatta prospettazione impugnatoria, per un verso, ostacola l'individuazione dell'effettivo oggetto delle questioni proposte; per altro verso, trascura di spiegare quale sia l'incidenza, in concreto, delle disposizioni censurate rispetto alla decisione da adottare nel giudizio a quo , agli effetti della tutela del diritto di elettorato passivo, invocata, in astratto, dal ricorrente.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 12, 16, 33 e 35 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 14 febbraio 2014, n. 2 (Disciplina delle elezioni provinciali e modifica all'art. 4 della legge regionale n. 3/2012 concernente le centrali di committenza), sollevate, in riferimento agli artt. 1, 3, 5, 8, terzo comma (rectius: 48, quarto comma), 113 (rectius: 114), 117, 118 e 119 Cost., ed agli artt. 4, comma 1-bis, 5 e 59, primo comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 marzo 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Allegato:Ordinanza emessa all'udienza del 24 febbraio 2015ORDINANZAVisti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale introdotto con ordinanza del Tar Friuli-Venezia Giulia, Sezione I depositata il 15 ottobre 2014 (R.O. n. 230 del 2014).Rilevato che in tale giudizio è intervenuta l'Unione delle Province del Friuli-Venezia Giulia con atto depositato il 9 gennaio 2015;che detta Unione non è stata parte nel giudizio a quo;che la costante giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, cfr. le ordinanze allegate alle sentenze n. 237 e n. 82 del 2013, n. 272 del 2012, n. 349 del 2007, n. 279 del 2006 e n. 291 del 2001) è nel senso che la partecipazione al giudizio di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale);che a tale disciplina è possibile derogare - senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità - soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura;che, pertanto, l'incidenza sulla posizione soggettiva dell'interveniente non deve derivare, come per tutte le altre situazioni sostanziali governate dalla legge denunciata, dalla pronuncia della Corte sulla legittimità costituzionale della legge stessa, ma dall'immediato effetto che la pronuncia della Corte produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo;che, dunque - essendo l'Unione delle Province del Friuli-Venezia Giulia titolare non già di un interesse direttamente riconducibile all'oggetto del giudizio principale, sibbene di un mero indiretto, e più generale, interesse, connesso al suo scopo statutario, a «sviluppare, studiare e coordinare gli interessi delle Province della Regione negli ambiti di loro interesse anche al fine di favorire riforme delle vigenti leggi ed atti amministrativi» - il suo intervento, in questo giudizio, deve essere dichiarato inammissibile;che non rileva, in contrario, che l'Unione suddetta abbia, come deduce, proposto innanzi al medesimo Tar un ricorso analogo a quello proposto dal ricorrente nel giudizio principale che ne occupa, poiché quello cui l'Unione fa riferimento (e nel quale riconosce essere stata comunque dichiarata la sua carenza di legittimazione ad agire) è giudizio diverso da quello a quo, le cui parti soltanto possono, per quanto detto, costituirsi nel presente giudizio incidentale di legittimità costituzionale.PER QUESTI MOTIVILA CORTE COSTITUZIONALEdichiara inammissibile l'intervento dell'Unione delle Province del Friuli-Venezia Giulia.F.to: Alessandro Criscuolo, Presidente
Testo integrale
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