Corte costituzionale
Ordinanza n. 112/2015
Corte cost., ord. 15 giugno 2015, n. 112
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 112/2015
- Data di deposito
- 15 giugno 2015
- Data di decisione
- 27 maggio 2015
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicolò Zanon
- Presidente
- CARTABIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:112
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 3, legge della Provincia autonoma di Trento n. 7 del 15 giugno 1998
- art. 49, comma 1, legge della Provincia autonoma di Trento n. 3 del 27 agosto 1999
- art. 87, comma 2, legge della Provincia autonoma di Trento n. 1 del 19 febbraio 2002
Parametri
- art. 2, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 10, Costituzione
- art. 11, Costituzione
- art. 32, Costituzione
- art. 34, Costituzione
- art. 35, Costituzione
- art. 38, Costituzione
- art. 4, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 38413
E' manifestamente inammissibile, per incompleta ricostruzione della fattispecie e per difetto di motivazione in ordine ai parametri e alla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Trento 15 giugno 1998, n. 7 (come sostituito dall'art. 49, comma 1, della legge provinciale n. 3 del 1999, e modificato dall'art. 87, comma 2, della legge provinciale n. 1 del 2002, vigente fino al 29 dicembre 2010, prima della modifica apportata dall'art. 45 della legge provinciale n. 27 del 2010), impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 11, 32, 34, 35 e 38 Cost. ed all'art. 4 dello statuto Trentino Alto Adige, nella parte in cui subordinava la concessione di benefici assistenziali agli stranieri al requisito della titolarità della carta di soggiorno. La motivazione dell'ordinanza di rimessione, infatti, non contiene indicazioni sufficienti per una completa ricostruzione della fattispecie del giudizio a quo , necessaria al fine di valutare la rilevanza della questione di legittimità costituzionale. Quanto alle modalità illustrative sia dei parametri di costituzionalità che si assumono violati, sia delle ragioni della non manifesta infondatezza, il giudice rimettente ha richiamato, riportandone ampi stralci, diverse sentenze della Corte costituzionale, aventi ad oggetto provvidenze assistenziali disciplinate dalla legge nazionale, limitandosi a considerare, del tutto apoditticamente, applicabili «i medesimi principi costituzionali» anche alla norma impugnata. - Sul principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione, v. la citata sentenza n. 338/2011. - In tema di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale stante la carenza nella motivazione dell'ordinanza di rimessione di indicazioni sufficienti per una completa ricostruzione della fattispecie del giudizio a quo , v., ex plurimis , le citate ordinanze nn. 36/2015, 183/2014, 176/2014, 93/2012 e la citata sentenza n. 25/2015. - Sull'insufficienza della motivazione dell'ordinanza di rimessione ove il giudice a quo si sia limitato al mero recepimento o alla semplice prospettazione di argomenti sviluppati dalle parti o rinvenuti nella giurisprudenza, anche costituzionale, v. le citate sentenze nn. 22/2015, 234/2011 e ordinanze nn. 59/2004, 432/2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Trento 15 giugno 1998, n. 7 (Disciplina degli interventi assistenziali in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti), come sostituito dall'art. 49, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 27 agosto 1999, n. 3 (Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1999), e modificato dall'art. 87, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 19 febbraio 2002, n. 1 (Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2002), vigente fino al 29 dicembre 2010 (prima della modifica apportata dall'art. 45 della legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2010, n. 27, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Provincia autonoma di Trento - legge finanziaria provinciale 2011»), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 11, 32, 34, 35 e 38 della Costituzione ed all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dal Tribunale ordinario di Trento, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 maggio 2015.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 giugno 2015.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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