Corte costituzionale
Sentenza n. 64/2014
Corte cost., sent. 1° aprile 2014, n. 64
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 64/2014
- Data di deposito
- 1° aprile 2014
- Data di decisione
- 26 marzo 2014
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:64
Norme oggetto del giudizio
- art. 29, legge provincia Bolzano n. 1 del 8 aprile 2004
- art. 3, legge provincia Bolzano n. 13 del 29 agosto 2000
- art. 3, comma 1, legge provincia Bolzano n. 13 del 29 agosto 2000
- art. 3, comma 2, legge provincia Bolzano n. 13 del 29 agosto 2000
Parametri
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 23, Costituzione
- art. 41, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 113, Costituzione
- art. 120, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 154, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 171, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 5, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 26 marzo 1977
- art. 1-bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 26 marzo 1977
- art. 13, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 37812
Non è fondata, per erronea interpretazione della normativa statale, la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., - dell'art. 29 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1 nella parte in cui fissa l'ammontare del canone delle concessioni per le derivazioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico, che sviluppano oltre 3.000 chilowatt di potenza nominale, in 24 euro per ogni chilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta, stabilendo, al comma 3, la decorrenza di detto aumento dal 1° luglio 2004 e dell'art. 3 della legge provinciale 29 agosto 2000, n. 13 nella parte in cui ha per la prima volta introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2000, il criterio dell'aumento progressivo, anziché proporzionale, del canone per l'uso idroelettrico, fissando, altresì, importi differenziati all'interno della stessa tipologia di uso. Infatti - poiché la determinazione dei canoni di concessione è riconducibile alla competenza legislativa concorrente in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» e considerato che la questione in esame riguarda gli anni 2004/2005 quando alle Province autonome già erano state trasferite le funzioni relative al demanio idrico statale (che comprendevano la «determinazione dei canoni di concessione» relativi «alle derivazioni di acqua pubblica») e era stata loro riconosciuta la potestà legislativa concorrente in tale materia - i soli principi emergenti dalla legislazione statale erano quelli della onerosità della concessione e della determinazione del canone in base all'effettiva entità dello sfruttamento della risorsa idrica. Non può, di contro, qualificarsi come espressione di un principio fondamentale il criterio di determinazione del canone in base ad un importo fisso e non progressivo, in quanto la legislazione statale non vietava che un maggior uso del bene pubblico potesse essere assoggettato a costi maggiori. - Sulla riconducibilità della determinazione dei canoni di concessione alla competenza legislativa concorrente in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», v., ex plurimis, sentenze nn. 383/2005, 8/2004 e 303/2003.
Massima n. 37813
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. - dell'art. 29 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1 nella parte in cui fissa l'ammontare del canone delle concessioni per le derivazioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico, che sviluppano oltre 3.000 chilowatt di potenza nominale, in 24 euro per ogni chilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta, stabilendo, al comma 3, la decorrenza di detto aumento dal 1° luglio 2004 e dell'art. 3 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 29 agosto 2000, n. 13 nella parte in cui ha per la prima volta introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2000, il criterio dell'aumento progressivo, anziché proporzionale, del canone per l'uso idroelettrico, fissando, altresì, importi differenziati all'interno della stessa tipologia di uso. Non è, infatti, pertinente il richiamo - come se esprimesse un principio non derogabile dal legislatore provinciale - al disposto dell'art. 1, comma 13, della legge prov. n. 10 del 1983 (introdotto dall'art. 34 della legge prov. n. 1 del 1999), come sostituito dall'art. 41, comma 2, della legge prov. n. 1 del 2003, secondo il quale «Gli importi dei canoni annui e minimi per le singole utenze di acqua pubblica possono essere aggiornati ogni biennio dalla giunta provinciale in base alle variazioni del costo della vita secondo gli indici ISTAT», in quanto atto pariordinato a quello che lo ha sostituito.
Massima n. 37814
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 23, 41 e 117, primo comma, Cost. - dell'art. 29 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1 nella parte in cui fissa l'ammontare del canone delle concessioni per le derivazioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico, che sviluppano oltre 3.000 chilowatt di potenza nominale, in 24 euro per ogni chilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta, stabilendo, al comma 3, la decorrenza di detto aumento dal 1° luglio 2004. Il Tribunale remittente, infatti - censurando il fatto che la normativa impugnata è intervenuta a distanza di un solo anno da quando lo stesso legislatore provinciale ha ribadito la regola dell'aggiornabilità biennale del canone con la legge prov. n. 1 del 2003 - accomuna il criterio di determinazione del canone dettato dalla normativa censurata, all'attività amministrativa di competenza della Giunta provinciale, di adeguamento biennale del canone al costo della vita, che non è espressione di un principio fondamentale della legislazione statale, ma costituisce la modalità concreta di esercizio della potestà normativa provinciale. Non è, inoltre, inaspettato l'effetto dell'aumento del canone prodotto dalla disposizione censurata in quanto l'adozione del criterio della graduazione del canone sulla base degli scaglioni di potenza non è frutto di una decisione improvvisa ed arbitraria del legislatore, ma si inserisce in una precisa linea evolutiva nella disciplina dell'utilizzazione dei beni demaniali, confermato, nel caso di specie, dalla reiterazione nel tempo dell'intervento normativo sospettato di illegittimità costituzionale. - Sulla possibilità per il legislatore di emanare disposizioni che modificano in senso sfavorevole per i beneficiari la disciplina dei rapporti di durata e sui relativi limiti, v. le citate sentenze nn. 302/2010, 236/2009, 206/2009, 264/2005, nonché la sentenza della Corte di Giustizia del 29 aprile 2004, in cause C-487/01 e C-7/02. - Sull'adozione del criterio della graduazione del canone sulla base degli scaglioni di potenza quale decisione non improvvisa né arbitraria del legislatore, ma frutto di una linea evolutiva nella disciplina dell'utilizzazione dei beni demaniali, v. la citata sentenza n. 302/2010.
Massima n. 37815
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'arbitrarietà delle norme, ed agli artt. 97, 24 e 113, Cost. - dell'art. 29 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1 nella parte in cui fissa l'ammontare del canone delle concessioni per le derivazioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico, che sviluppano oltre 3.000 chilowatt di potenza nominale, in 24 euro per ogni chilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta, stabilendo, al comma 3, la decorrenza di detto aumento dal 1° luglio 2004 e dell'art. 3 della legge provinciale 29 agosto 2000, n. 13 nella parte in cui ha per la prima volta introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2000, il criterio dell'aumento progressivo, anziché proporzionale, del canone per l'uso idroelettrico, fissando, altresì, importi differenziati all'interno della stessa tipologia di uso. Le norme provinciali censurate, infatti, non sono riconducibili alla categoria delle leggi provvedimento ma sono espressione della potestà normativa riconosciuta alla Provincia dal comma 16 dell'art. 1- bis del d.P.R. n. 235 del 1977, aggiunto dall'art. 11 del d.lgs. n. 463 del 1999. Il potere di determinazione dei canoni di concessione, inoltre, è stato esercitato dalla Provincia nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi dello Stato e la modalità di quantificazione del canone costituisce atto di esercizio di potestà normativa, da tenere distinto dal provvedimento amministrativo di adeguamento biennale del canone in base al costo della vita. Infine, anche sul piano soggettivo, la platea dei destinatari è indeterminata, essendo la disciplina provinciale rivolta a qualunque concessionario che utilizza l'acqua per impieghi di natura idroelettrica nell'ambito territoriale di riferimento. - Sulle leggi provvedimento, v. le sentenze nn. 275/2013, 154/2013, 85/2013, 20/2012, 270/2010, 429/2009, 137/2009, 94/2009, 241/2008, 267/2007, 429/2002, 2/1997 e 143/1989.
Massima n. 37816
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata riferimento all'art. 3 Cost., sotto il principio della ragionevolezza della disciplina - dell'art. 29 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1 nella parte in cui fissa l'ammontare del canone delle concessioni per le derivazioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico, che sviluppano oltre 3.000 chilowatt di potenza nominale, in 24 euro per ogni chilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta, stabilendo, al comma 3, la decorrenza di detto aumento dal 1° luglio 2004 e dell'art. 3 della legge provinciale 29 agosto 2000, n. 13 nella parte in cui ha per la prima volta introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2000, il criterio dell'aumento progressivo, anziché proporzionale, del canone per l'uso idroelettrico, fissando, altresì, importi differenziati all'interno della stessa tipologia di uso. Non rileva l'asserito effetto che la normativa censurata comporterebbe, cioè quello di incentivare la proliferazione di piccoli impianti a basso rendimento che risultano di maggior impatto ambientale rispetto a pochi, grandi impianti di nuova generazione. La disposizione impugnata, infatti, mira esclusivamente ad assicurare, sulla base della linea di indirizzo politico-economico seguita dal legislatore provinciale, l'adeguatezza del corrispettivo dovuto per il prelievo della risorsa da parte del concessionario in relazione alla distrazione della risorsa idrica dall'uso della collettività, dovendosi escludere che la ragionevolezza dei criteri dettati per la misurazione dei canoni possa essere ancorata alla valutazione di altri elementi, quali il diverso impatto ambientale o il diverso rendimento degli impianti.
Massima n. 37817
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 41 e 120 Cost., ed all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione ai principi generali dell'ordinamento comunitario in tema di tutela del libero commercio, della libertà di iniziativa economica e della concorrenza - dell'art. 29 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1 nella parte in cui fissa l'ammontare del canone delle concessioni per le derivazioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico, che sviluppano oltre 3.000 chilowatt di potenza nominale, in 24 euro per ogni chilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta, stabilendo, al comma 3, la decorrenza di detto aumento dal 1° luglio 2004 e dell'art. 3 della legge provinciale 29 agosto 2000, n. 13 nella parte in cui ha per la prima volta introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2000, il criterio dell'aumento progressivo, anziché proporzionale, del canone per l'uso idroelettrico, fissando, altresì, importi differenziati all'interno della stessa tipologia di uso. Le lamentate differenze di trattamento, infatti, trovano ampia giustificazione nell'esercizio del potere determinativo con cui la Provincia, senza violare i principi fondamentali della legislazione statale, ha adottato i criteri per la misurazione delle prestazioni dovute dai concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche operanti nel proprio territorio, criteri che prescindono dalle caratteristiche dei destinatari ed hanno natura oggettiva, essendo rapportati all'entità dell'utilizzo della risorsa idrica ed all'obbligo di risarcire la collettività locale per la crescente devoluzione utilitaristica di un bene comune.
Massima n. 37818
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere e ) ed s ), Cost., in relazione agli artt. 154 e 171 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - dell'art. 29 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1 nella parte in cui fissa l'ammontare del canone delle concessioni per le derivazioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico, che sviluppano oltre 3.000 chilowatt di potenza nominale, in 24 euro per ogni chilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta, stabilendo, al comma 3, la decorrenza di detto aumento dal 1° luglio 2004 e dell'art. 3 della legge provinciale 29 agosto 2000, n. 13 nella parte in cui ha per la prima volta introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2000, il criterio dell'aumento progressivo, anziché proporzionale, del canone per l'uso idroelettrico, fissando, altresì, importi differenziati all'interno della stessa tipologia di uso. Infatti, con specifico riferimento alla asserita violazione dell'art.117, comma 2, lett. s ), Cost., la questione è stata prospettata sulla base di una normativa che è inconferente nel giudizio a quo, non solo perché l'art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006 ha un diverso ambito di applicazione, ma anche perché esso è entrato in vigore dal 29 aprile 2006 quindi successivamente agli anni 2004-2005 cui si riferisce la questione oggetto di giudizio a quo. Analoghe considerazioni valgono per l'art. 171 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 il cui tenore letterale e la cui finalità impediscono di trarre dalla norma una generale valutazione di retroattività della disciplina nonché di congruità del canone valevole per tutto il territorio nazionale. Con riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., poi - posto che con le norme censurate la Provincia, nell'esercizio della propria competenza in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia, ha attuato la quantificazione del corrispettivo delle concessioni per l'utilizzazione delle acque a scopo idroelettrico - va sottolineato che in tale settore il legislatore statale ha espressamente affrontato l'esigenza di tutelare la concorrenza garantendo l'uniformità della disciplina sull'intero territorio nazionale soltanto con il d.l. 22 giugno 2012, n. 83 e, pertanto, solo da tale data lo Stato ha ritenuto di attrarre nell'ambito della lett. e ) del secondo comma dell'art. 117, Cost., la suddetta disciplina. - Sulla tutela della concorrenza, v., ex multis , sentenze nn. 38/2013, 270/2010, 245/2010, 160/2009, 430/2007, 401/2007, 80/2006, 175/2005, 272/2004 e 14/2004.
Massima n. 37819
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 5, 9 e 13 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, agli artt. 1 e 1- bis delle relative norme di attuazione e in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della manifesta irragionevolezza e dell'eccesso di potere legislativo - dell'art. 29 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1 nella parte in cui fissa l'ammontare del canone delle concessioni per le derivazioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico, che sviluppano oltre 3.000 chilowatt di potenza nominale, in 24 euro per ogni chilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta, stabilendo, al comma 3, la decorrenza di detto aumento dal 1° luglio 2004 e dell'art. 3 della legge provinciale 29 agosto 2000, n. 13 nella parte in cui ha per la prima volta introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2000, il criterio dell'aumento progressivo, anziché proporzionale, del canone per l'uso idroelettrico, fissando, altresì, importi differenziati all'interno della stessa tipologia di uso. La ricostruzione del Tribunale rimettente, infatti, omette di considerare che l'art. 1 del d.P.R. n. 235 del 1977, nello stabilire che gli enti locali hanno facoltà di esercitare le attività elettriche nelle forme previste, fa salvo quanto disposto, tra l'altro, dall'art. 1- bis che disciplina le competenze della Provincia in materia di canoni di concessione. Non può essere condiviso, inoltre, neppure il riferimento all'art. 13 dello statuto speciale - che riconosce alle Province autonome una cospicua quota di energia prodotta dai concessionari di grandi derivazioni nella forma del sovra canone - in ragione della diversa natura degli istituti posti a confronto dal giudice a quo.
Massima n. 37820
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 1 del d.P.R. n. 235 del 1977, all'art. 3 Cost., sotto il profilo della disparità di trattamento, ed agli artt. 3, 41 e 120 Cost - dell'art. 29 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1 nella parte in cui fissa l'ammontare del canone delle concessioni per le derivazioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico, che sviluppano oltre 3.000 chilowatt di potenza nominale, in 24 euro per ogni chilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta, stabilendo, al comma 3, la decorrenza di detto aumento dal 1° luglio 2004 e dell'art. 3 della legge provinciale 29 agosto 2000, n. 13 nella parte in cui ha per la prima volta introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2000, il criterio dell'aumento progressivo, anziché proporzionale, del canone per l'uso idroelettrico, fissando, altresì, importi differenziati all'interno della stessa tipologia di uso. Infatti, il legislatore provinciale, nell'esercizio della potestà normativa concorrente, è intervenuto dettando le modalità di determinazione del canone in sintonia con il principio di corrispettività e a prescindere dalle caratteristiche dei titolari delle concessioni. Le presunte differenze di trattamento a discapito degli operatori territoriali trovano il loro fondamento nel carattere oggettivo dei criteri dettati per la misurazione delle prestazioni dovute dai concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche, i quali conducono alla quantificazione del canone concessorio non solo in relazione all'entità della fruizione della risorsa, ma anche per risarcire la collettività locale per la devoluzione utilitaristica di un bene comune.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006 e norme legislative collegate - Legge finanziaria 2004), e dell'art. 3, commi 1 e 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 29 agosto 2000, n. 13 (Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia di Bolzano per l'anno finanziario 2000 e per il triennio 2000-2002 e norme legislative collegate), sollevata, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale superiore delle acque pubbliche con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 della legge prov. n. 1 del 2004, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 23, 41 e 117, primo comma, Cost., dal Tribunale superiore delle acque pubbliche con l'ordinanza indicata in epigrafe;
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 della legge prov. n. 1 del 2004 e dell'art. 3, commi 1 e 2, della legge prov. n. 13 del 2000, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'arbitrarietà delle norme, ed agli artt. 97, 24 e 113, Cost., dal Tribunale superiore delle acque pubbliche con l'ordinanza indicata in epigrafe;
4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 della legge prov. n. 1 del 2004 e dell'art. 3, commi 1 e 2, della legge prov. n. 13 del 2000, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il principio della ragionevolezza della disciplina, dal Tribunale superiore delle acque pubbliche con l'ordinanza indicata in epigrafe;
5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 della legge prov. n. 1 del 2004 e dell'art. 3, commi 1 e 2, della legge prov. n. 13 del 2000, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 41 e 120 Cost., ed all'art. 117, primo comma, Cost., dal Tribunale superiore delle acque pubbliche con l'ordinanza indicata in epigrafe;
6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 della legge prov. n. 1 del 2004 e dell'art. 3, commi 1 e 2, della legge prov. n. 13 del 2000, sollevata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost., in relazione agli artt. 154 e 171 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dal Tribunale superiore delle acque pubbliche con l'ordinanza indicata in epigrafe;
7) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 della legge prov. n. 1 del 2004 e dell'art. 3, commi 1 e 2, della legge prov. n. 13 del 2000, sollevata, in riferimento agli artt. 1 e 1-bis del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia), agli artt. 5, 9 e 13 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della manifesta irragionevolezza e dell'eccesso di potere legislativo, dal Tribunale superiore delle acque pubbliche con l'ordinanza indicata in epigrafe;
8) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 della legge prov. n. 1 del 2004 e dell'art. 3, commi 1 e 2, della legge prov. n. 13 del 2000, sollevata, in riferimento all'art. 1 del d.P.R. n. 235 del 1977, all'art. 3 Cost., sotto il profilo della disparità di trattamento, ed agli artt. 3, 41 e 120 Cost., dal Tribunale superiore delle acque pubbliche con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'1 aprile 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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