Corte costituzionale

Ordinanza n. 93/2014

Corte cost., ord. 10 aprile 2014, n. 93

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
93/2014
Data di deposito
10 aprile 2014
Data di decisione
7 aprile 2014
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Grossi
Presidente
SILVESTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2014:93

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 37868

È manifestamente inammissibile, per denuncia di inconvenienti di mero fatto e per carenza di motivazione in punto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 5- ter , (come aggiunto dall'art. 1, comma 1, del d.l. n. 241 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 271 del 2004) e 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, impugnati, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13, 24, 97, 111 e 117 Cost. ed in relazione all'art. 5 CEDU, nella parte in cui, in materia di espulsione amministrativa dello straniero, prevedono, rispettivamente, che, per assicurare la tempestività del procedimento di convalida del provvedimento, le questure forniscano al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilità di un locale idoneo e che, nei particolari casi in cui non sia possibile eseguire con immediatezza l'espulsione o il respingimento, lo straniero sia trattenuto presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del ministro dell'Interno. Infatti, le diverse doglianze sono prospettate dal giudice a quo in termini generici e onnicomprensivi, risolvendosi, quindi, in questioni di mero fatto del tutto avulse dai vizi ascrivibili alle disposizioni denunciate e, quindi, insuscettibili di formare oggetto di un dubbio di legittimità costituzionale. Inoltre, l'ordinanza di rimessione risulta carente nella motivazione in punto di rilevanza, in quanto è assente una qualche palese interferenza tra gli "inconvenienti" additati e i dubbi manifestati a proposito delle contrapposte richieste avanzate dalle parti all'esito dell'udienza nel giudizio a quo . - Per la manifesta inammissibilità di analoga questione sollevata dallo stesso rimettente, siccome proposta in maniera del tutto ipotetica e astratta, si veda la citata ordinanza n. 109/2010.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come aggiunto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 12 novembre 2004, n. 271, e dell'art. 14 del medesimo decreto legislativo n. 286 del 1998 («e della legge 6 marzo 1998 n. 40 art. 12»), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13, 24, 97, 111 e 117 della Costituzione, in relazione all'art. 5 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Giudice di pace di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2014.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 aprile 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze