Corte costituzionale
Ordinanza n. 93/2014
Corte cost., ord. 10 aprile 2014, n. 93
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 93/2014
- Data di deposito
- 10 aprile 2014
- Data di decisione
- 7 aprile 2014
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Grossi
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:93
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, comma 5, ter,, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 14, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 1, comma 1, decreto-legge n. 241 del 14 settembre 2004
- legge n. 271 del 12 novembre 2004
Parametri
- art. 2, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 10, Costituzione
- art. 13, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 111, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 5, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
Massime
Massima n. 37868
È manifestamente inammissibile, per denuncia di inconvenienti di mero fatto e per carenza di motivazione in punto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 5- ter , (come aggiunto dall'art. 1, comma 1, del d.l. n. 241 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 271 del 2004) e 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, impugnati, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13, 24, 97, 111 e 117 Cost. ed in relazione all'art. 5 CEDU, nella parte in cui, in materia di espulsione amministrativa dello straniero, prevedono, rispettivamente, che, per assicurare la tempestività del procedimento di convalida del provvedimento, le questure forniscano al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilità di un locale idoneo e che, nei particolari casi in cui non sia possibile eseguire con immediatezza l'espulsione o il respingimento, lo straniero sia trattenuto presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del ministro dell'Interno. Infatti, le diverse doglianze sono prospettate dal giudice a quo in termini generici e onnicomprensivi, risolvendosi, quindi, in questioni di mero fatto del tutto avulse dai vizi ascrivibili alle disposizioni denunciate e, quindi, insuscettibili di formare oggetto di un dubbio di legittimità costituzionale. Inoltre, l'ordinanza di rimessione risulta carente nella motivazione in punto di rilevanza, in quanto è assente una qualche palese interferenza tra gli "inconvenienti" additati e i dubbi manifestati a proposito delle contrapposte richieste avanzate dalle parti all'esito dell'udienza nel giudizio a quo . - Per la manifesta inammissibilità di analoga questione sollevata dallo stesso rimettente, siccome proposta in maniera del tutto ipotetica e astratta, si veda la citata ordinanza n. 109/2010.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come aggiunto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 12 novembre 2004, n. 271, e dell'art. 14 del medesimo decreto legislativo n. 286 del 1998 («e della legge 6 marzo 1998 n. 40 art. 12»), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13, 24, 97, 111 e 117 della Costituzione, in relazione all'art. 5 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Giudice di pace di Roma con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 aprile 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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