Corte costituzionale

Ordinanza n. 261/2014

Corte cost., ord. 20 novembre 2014, n. 261

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
261/2014
Data di deposito
20 novembre 2014
Data di decisione
5 novembre 2014
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Amato
Presidente
NAPOLITANO
ECLI
ECLI:IT:COST:2014:261

Norme oggetto del giudizio

  • art. 135, comma 1, lett. q-quater), decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010
  • art. 13, decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010
  • art. 14, decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010
  • art. 15, decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010
  • art. 16, decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010

Parametri

Massime

Massima n. 38173

E' manifestamente inammissibile, per sopravvenuta carenza di oggetto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 135, comma 1, lett. q-quater ), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 77, 111 e 125 Cost., nella parte in cui prevede la devoluzione alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, delle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall'Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, la sentenza n. 174 del 2014 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della censurata disposizione, che è stata così già rimossa dall'ordinamento con efficacia ex tunc . - Per la declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua dell'art. 135, comma 1, lett. q-quater ), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, v. la citata sentenza n. 174/2014. - Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per sopravvenuta carenza di oggetto, conseguente alla declaratoria di incostituzionalità della norma censurata, v., ex plurimis , le citate ordinanze nn. 206/2014, 321/2013, 177/2013, 315/2012 e 182/2012.

Massima n. 38174

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, 14, 15 e 16 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, impugnati, in riferimento all'art. 76 Cost., in quanto, nel dettare la complessiva disciplina della competenza nel processo amministrativo, avrebbero ecceduto l'ambito della delega legislativa di cui all'art. 44 della legge n. 69 del 2009, limitata al riordino delle norme vigenti sulla giurisdizione del giudice amministrativo. La questione è identica, anche nella sua formulazione letterale, ad altra sollevata dal medesimo rimettente e decisa dalla sentenza n. 174 del 2014 nel senso dell'inammissibilità per difetto di rilevanza. L'identità delle questioni e delle relative argomentazioni, già valutate nella richiamata pronuncia, impone la medesima decisione di inammissibilità. - Per l'inammissibilità di identica questione, v. la citata sentenza n. 174/2014.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 135, comma 1, lettera q-quater), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recente delega al governo per il riordino del processo amministrativo), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 77, 111 e 125 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, con le ordinanze indicate in epigrafe;

2) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, 14, 15 e 16 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sollevata, in riferimento all'art. 76 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2014.

F.to:

Paolo Maria NAPOLITANO, Presidente

Giuliano AMATO, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 novembre 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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