Corte costituzionale

Sentenza n. 8/2013

Corte cost., sent. 23 gennaio 2013, n. 8

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
8/2013
Data di deposito
23 gennaio 2013
Data di decisione
16 gennaio 2013
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Marta Cartabia
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:8

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 4, decreto-legge n. 1 del 24 gennaio 2012
  • legge n. 27 del 24 marzo 2012
  • art. 35, comma 7, decreto-legge n. 1 del 24 gennaio 2012

Parametri

Massime

Massima n. 36884

Va dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, del d.l. n. 1 del 2012 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), sollevata in relazione agli articoli 3, 5, 97, 114 e 117 Cost., per assenza o comunque non sufficienza delle rispettive motivazioni; per quanto riguarda poi in particolare i parametri di cui agli artt. 5 e 114 Cost., essi sono altresì inconferenti, in quanto la norma censurata non ripristina alcun controllo sugli atti legislativi o amministrativi delle Regioni.

Massima n. 36885

Va dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale, per presunta violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost., dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27, norma che prevede che le Regioni e gli altri enti territoriali si adeguino al principio volto a favorire la liberalizzazione desumibile dai primi tre commi del medesimo art. 1 e, al fine di incentivare gli enti territoriali ad operare nel senso indicato dal legislatore statale, afferma che «il predetto adeguamento costituisce elemento di valutazione della virtuosità», alla quale si connettono conseguenze di ordine finanziario, secondo quanto previsto dall'art. 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011. Infatti in questo quadro, l'art. 1, comma 4, estende anche alle Regioni il compito di attuare i principi di liberalizzazione, per evitare che le riforme introdotte ad un determinato livello di governo siano, nei fatti, vanificate dal diverso orientamento dell'uno o dell'altro degli ulteriori enti che compongono l'articolato sistema delle autonomie: le Regioni, dunque, non risultano menomate nelle, né tanto meno private delle, competenze legislative e amministrative loro spettanti, ma sono orientate ad esercitarle secondo i principi di leale collaborazione e quelli indicati dal legislatore statale, che ha agito nell'esercizio della sua competenza esclusiva in materia di concorrenza.

Massima n. 36886

Va dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 7, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27 - sollevata in relazione all'art. 77 Cost. - norma che ha soppresso l'intesa introdotta con l'art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 68 del 2011, nell'ambito del procedimento volto all'adozione dell'atto di indirizzo di cui all'art. 59 del d.lgs. n. 300 del 1999, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze, in quanto la possibilità di pervenire a una intesa tra Regione e Agenzia delle entrate per la riscossione dei tributi di spettanza regionale non risulta in alcun modo pregiudicata dalla Convenzione stipulata a livello centrale, per ambiti diversi ed estranei alle competenze regionali, tra Ministero e Agenzia: la disposizione impugnata è dunque estranea agli ambiti di competenza regionale e non è possibile rilevare la ridondanza delle asserite violazioni sul riparto di competenze tra Stato e Regioni, in quanto l'asserita mancanza di ragioni di straordinaria necessità e urgenza, richieste dall'art. 77 Cost., non si ripercuote sul riparto delle competenze legislative.

Massima n. 36887

Va dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 7, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27 - sollevata in relazione agli artt. 117, 118 e 119 Cost. - norma che ha soppresso l'intesa introdotta con l'art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 68 del 2011, nell'ambito del procedimento volto all'adozione dell'atto di indirizzo di cui all'art. 59 del d.lgs. n. 300 del 1999, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze, in quanto è in sede di Convenzione tra Regioni e Agenzia delle entrate, e non nell'ambito della formazione del cosiddetto atto di indirizzo ministeriale, che possono trovare spazio le indicazioni regionali e l'attuazione del principio di leale collaborazione - spazio di cui la ricorrente ritiene essere stata privata con l'eliminazione dell'intesa ad opera della disposizione impugnata. La soppressione dell'intesa infatti non determina alcuna lesione delle competenze regionali in tema di coordinamento del sistema tributario di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., né viola in alcun modo il principio di leale collaborazione; per le medesime ragioni non sono neppure fondate le censure basate sulla violazione dell'art. 118, primo comma, Cost., e dell'art. 119, secondo comma, Cost.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle questioni di legittimità costituzionale riguardanti le altre disposizioni contenute nel decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27,

riuniti i giudizi,

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012, come convertito nella legge n. 27 del 2012, promosse dalla Regione Veneto con riferimento agli articoli 3, 5, 97, 114 e 119 della Costituzione; 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione); 1, comma 1, e 2, comma 2, lettere z) e ll), della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 35, comma 7, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 27 del 2012, promossa, in riferimento all'articolo 77, secondo comma, della Costituzione dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012, come convertito nella legge n. 27 del 2012, promosse dalla Regione Toscana e dalla Regione Veneto, con riferimento agli articoli 117, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 118, 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, con i ricorsi indicati in epigrafe;

4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 35, comma 7, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 27 del 2012, promosse, in riferimento agli articoli 117, terzo comma, 118, primo comma, 119, secondo comma, della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2013.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Marta CARTABIA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 gennaio 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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