Corte costituzionale

Sentenza n. 60/2013

Corte cost., sent. 5 aprile 2013, n. 60

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
60/2013
Data di deposito
5 aprile 2013
Data di decisione
26 marzo 2013
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Sergio Mattarella
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:60

Parametri

  • art. 79, comma 3, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 6, comma 3, bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 305 del 15 luglio 1988
  • art. 4, comma 1, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
  • art. 11, Costituzione
  • art. 28, Costituzione
  • art. 81, Costituzione
  • art. 97, comma 1, Costituzione
  • art. 117, comma 1, Costituzione
  • art. 119, Costituzione
  • art. 120, Costituzione
  • art. 1, comma 166, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 1, comma 167, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 1, comma 168, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 1, comma 169, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 1, comma 170, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 1, comma 172, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 1, comma 171, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 25, comma 3, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 25, comma 4, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
  • art. 41, legge n. 87 del 11 marzo 1953

Massime

Massima n. 36996

In relazione al conflitto di attribuzione proposto - in riferimento all'articolo 79, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, all'articolo 6, comma 3- bis , del decreto del Presidente della Repubblica n. 305 del 1988, e all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 266 del 1992 - va dichiarato che spettava allo Stato e, per esso, alla Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano, adottare la deliberazione n. 4/2011/INPR, concernente l'approvazione del programma dei controlli e delle analisi della sezione di controllo di Bolzano per l'anno 2012. In relazione al primo argomento secondo cui lo Stato e, per esso, la Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano, avrebbe avocato a sé funzioni di controllo ascrivibili in via esclusiva all'amministrazione provinciale, deve ritenersi che il controllo della Corte dei conti in relazione agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale (art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005) si pone su un piano distinto da quello ascrivibile alle funzioni di controllo e vigilanza sulla gestione amministrativa spettanti alla Provincia autonoma di Bolzano, non potendosi desumere dalle norme statutarie e dalle relative norme di attuazione, invocate a parametro nel presente giudizio, alcun principio di esclusività in merito alla titolarità di funzioni di controllo e di vigilanza sul conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica degli enti locali e delle aziende sanitarie (né, in maniera speculare, il suddetto controllo della Corte dei conti sulla gestione economico-finanziaria preclude in alcun modo l'istituzione di ulteriori controlli riconducibili all'amministrazione provinciale ai sensi di quanto previsto dall'art. 79, terzo comma, del d.P.R. n. 670 del 1972 e dall'art. 6, comma 3- bis , del d.P.R. n. 305 del 1988). In relazione al secondo argomento secondo il quale l'impugnata delibera dell'organo di controllo sarebbe illegittima in quanto lesiva delle prerogative provinciali nella materia «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», garantite dagli invocati parametri statutari e dalle relative norme di attuazione, interpretate anche alla luce della "clausola di maggior favore" di cui all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, la Corte ha già affermato che il controllo di legalità e regolarità della gestione economico-finanziaria attribuito alla Corte dei conti (in specie, art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005) risulta estensibile alle Regioni e alle Province dotate di autonomia differenziata, non potendo dubitarsi che anche la loro finanza sia parte della "finanza pubblica allargata" e che pertanto sono ad esse opponibili i principi di coordinamento della finanza pubblica. Inoltre, alla luce del quadro normativo già delineato dall'art. 3, comma 4, della legge n. 20 de1 1994, la Corte ha invece chiarito che il controllo sulla gestione economico-finanziaria degli enti territoriali non si connota, in senso stretto, come controllo di secondo grado, intervenendo infatti anche in via preventiva e in corso di esercizio, ed essendo attribuito alla Corte dei conti in veste di organo terzo, al servizio dello Stato-ordinamento; sicché, esso risulta piuttosto collocabile nel quadro delle complessive relazioni sinergiche e funzionali con riguardo all'esercizio dell'attività di controllo esterno, finalizzate a garantire il rispetto dei richiamati parametri costituzionali e degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea; in particolare il controllo sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico; alla Provincia autonoma spettano invece diverse forme di controllo interno sulla gestione delle risorse finanziarie, ancorché declinate in forma differenziata rispetto agli altri enti territoriali secondo quanto previsto dalle peculiari condizioni dello statuto di autonomia; né può trascurarsi che tale distinzione, su cui poggia l'estensione agli enti territoriali dotati di autonomia speciale del controllo sulla legalità e sulla regolarità della gestione economico-finanziaria, assuma ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 2012, che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. - In tema di controlli della Corte dei conti, in specie in relazione a quelli previsti dall'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005, v. citate sentenze n. 198 del 2012, n. 37 del 2011, n. 179 del 2007, n. 267 del 2006. - Sulla qualificazione della Corte dei conti quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento, v. citate sentenze n. 198 del 2012, n. 37 del 2011, n. 179 del 2007 e n. 267 del 2006. - Sul controllo della Corte dei conti posto a garanzia del rispetto complessivo degli equilibri di bilancio, v. citate sentenze n. 198 del 2012, n. 179 del 2007 e n. 267 del 2006. - Sulla compatibilità di funzioni statali di controllo e sanzionatorie con le norme di attuazione statutaria della Regione Trentino-Alto Adige o delle Province autonome, v. citate sentenze n. 159 del 2008 e n. 97 del 2001. - Sugli effetti non preclusivi della normativa di attuazione statutaria (art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 266 del 1992) della Regione Trentino-Alto Adige o delle Province autonome rispetto all'esercizio della funzione di controllo sulla gestione economico-finanziaria in riferimento ai parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e comunitari, v. citate sentenze n. 161 e n. 63 del 2012, n. 153 e n. 78 del 2011. - Sulla libertà del legislatore di assegnare alla Corte dei conti qualsiasi altra forma di controllo, purché questo abbia un suo fondamento costituzionale, v. citate sentenze n. 179 del 2007, n. 267 del 2006 e n. 29 del 1995. - Sull'estensibilità del controllo di legalità e regolarità della gestione economico-finanziaria alle Regioni e alle Province dotate di autonomia differenziata, v. citate sentenze n. 198 del 2012, n. 179 del 2007 e n. 267 del 2006. - Sulla riconducibilità delle Regioni e alle Province dotate di autonomia differenziata nell'ambito della "finanza pubblica allargata", v. citata sentenza n. 425 del 2004. - Sulla opponibilità alle Regioni e alle Province dotate di autonomia differenziata dei principi di coordinamento della finanza pubblica, v. citate sentenze n. 229 del 2011, n. 289 e n. 120 del 2008. - Sulla applicabilità alle Regioni e alle Province dotate di autonomia differenziata dei controlli della Corte dei conti, concorrendo detti soggetti «alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno», v. citate sentenze n. 198 del 2012 e n. 179 del 2007. - Sul controllo della Corte dei conti sulla gestione economico-finanziaria degli enti territoriali esercitato in veste di organo terzo, v. citate sentenze n. 267 del 2006 e n. 64 del 2005, al servizio dello Stato-ordinamento, v. citate sentenze n. 267 del 2006, n. 470 del 1997 e n. 29 del 1995, finalizzato a garantire il rispetto dei richiamati parametri costituzionali e degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea, v. citate sentenze n. 267 del 2006, n. 181 del 1999, n. 470 del 1997, n. 29 del 1995.

Massima n. 36997

Nel giudizio su ricorso per conflitto di attribuzione va dichiarata l'inammissibilità della costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei ministri in quanto la deliberazione di resistenza risulta depositata nella cancelleria della Corte oltre il termine costituzione nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti, previsti dagli articoli 25, terzo comma, e 41 della legge n. 87 del 1953, e dall'art. 25, comma 4, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. - In senso analogo, sui termini di costituzione in giudizio, v. citate sentenze n. 332 del 2011, n. 149 del 2009 e n. 313 del 2006. - Circa l'esigenza della previa deliberazione da parte dell'organo collegiale (Consiglio dei ministri) ai fini della presentazione del ricorso o della costituzione in giudizio, v. citate sentenze n. 61 del 2011, n. 51 del 2007, n. 54 del 1990.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spettava allo Stato e, per esso, alla Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano, adottare la deliberazione n. 4/2011/INPR, concernente l'approvazione del programma dei controlli e delle analisi della sezione di controllo di Bolzano per l'anno 2012, impugnata dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso per conflitto di attribuzione indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Sergio MATTARELLA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 aprile 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Allegato

ordinanza letta all'udienza del 26 febbraio 2013

ORDINANZA

Rilevato che l'ultima notifica regolarmente avvenuta del ricorso

per conflitto di attribuzione ha avuto luogo il 23 febbraio 2012 e che,

pertanto, ai sensi dell’art. 25, commi 3 e 4, delle norme integrative per i

giudizi davanti alla Corte costituzionale, il termine per la costituzione in

giudizio della parte scadeva il 3 aprile 2012;

che il deposito della memoria di costituzione in giudizio dell'Avvocatura

generale dello Stato è avvenuto in data 27 marzo 2012;

che la deliberazione di resistenza in giudizio del Consiglio dei ministri

è intervenuta nella riunione del 3 aprile 2012 ed è stata depositata nella

cancelleria di questa Corte il successivo 16 aprile, e, quindi, oltre il sopra

richiamato termine di costituzione in giudizio;

che i termini per la costituzione nel giudizio per conflitto di

attribuzione tra enti, previsti dagli articoli 25, terzo comma, e 41 della

legge 11 marzo 1953, n. 87, e dall’art. 25, comma 4, delle norme integrative

per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, devono essere considerati

perentori per costante giurisprudenza di questa Corte (v. le sentenze n. 332

del 2011, n. 149 del 2009 e n. 313 del 2006);

che, inoltre, questa Corte ha affermato l’esigenza della previa

deliberazione da parte dell'organo collegiale ai fini della presentazione del

ricorso o della costituzione in giudizio (ex plurimis, sentenze n. 61

del 2011, n. 51 del 2007, n. 54 del 1990);

che, pertanto, in assenza di una previa deliberazione del Consiglio dei

ministri, la costituzione in giudizio dell'Avvocatura generale dello Stato è

inammissibile.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la costituzione in giudizio del Presidente

del Consiglio dei ministri.

F.to: Franco GALLO, Presidente

Testo integrale

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