Corte costituzionale
Sentenza n. 275/2013
Corte cost., sent. 20 novembre 2013, n. 275
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 275/2013
- Data di deposito
- 20 novembre 2013
- Data di decisione
- 18 novembre 2013
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giancarlo Coraggio
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:275
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, comma 5, lett. b), decreto-legge n. 16 del 2 marzo 2012
- legge n. 44 del 26 aprile 2012
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 24, comma 1, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 111, Costituzione
- art. 6, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
- art. 103, comma 1, Costituzione
- art. 113, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 37459
È costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di ragionevolezza, l'art. 10, comma 5, lett. b ), del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, limitatamente alle parole «non superiore al 5 per cento». La disposizione in esame, che prevede un tetto alla riduzione delle somme ancora dovute all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dai concessionari per la raccolta di scommesse ippiche e la definizione, anche in via transattiva, di tutti i rapporti controversi, è ascrivibile alla categoria delle leggi-provvedimento in considerazione sia della sua ratio (che è quella di superare in via legislativa l'inerzia dell'amministrazione nella individuazione delle modalità di salvaguardia), sia della platea dei destinatari (che restano circoscritti ai soli concessionari "storici" che, al momento della sua entrata in vigore, avessero rapporti controversi con l'amministrazione). Tale disciplina, pur coerente in via generale con la finalità, di per sé non incongrua, di perseguire maggiore efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, riconducendo ad equità i rapporti economici con i concessionari, non rispetta i limiti della ragionevolezza e non arbitrarietà, posti dalla giurisprudenza costituzionale all'adozione di leggi-provvedimento, quanto al previsto sbarramento del cinque per cento alla riduzione delle somme dovute dai concessionari. Esiste infatti una evidente rottura della consequenzialità logica fra la pretesa di pervenire ad un equilibrato riassetto delle prestazioni economiche dei concessionari e la fissazione del tetto in modo apodittico, prescindendo cioè da quell'attenta e ponderata valutazione delle mutate circostanze di fatto (i pacifici minori introiti conseguenti all'evoluzione in senso concorrenziale del mercato delle scommesse ippiche), che costituiva la premessa indispensabile della determinazione delle modalità di salvaguardia e che rimane non meno indispensabile per l'applicazione del nuovo meccanismo di riequilibrio. Né dalla disposizione in esame (e anche dagli atti parlamentari) emergono le ragioni che inducono a ritenere il tetto congruente con l'obiettivo prefissato dallo stesso legislatore (restano assorbite le ulteriori censure). - Riguardo alla categoria delle leggi-provvedimento: sui caratteri che connotano tale tipologia di leggi, v. le citate sentenze nn. 154/2013, 20/2012, 270/2010, 429/2009, 137/2009, 94/2009, 241/2008, 267/2007, 2/1997; sulla loro ammissibilità, v. le citate sentenze nn. 85/2013 e 143/1989; sul necessario rispetto, tra gli altri, del principio di ragionevolezza e non arbitrarietà e sullo scrutinio stretto di costituzionalità cui sono soggette, v. rispettivamente le citate sentenze nn. 85/2013, 143/1989, 346/1991, 429/1995 e nn. 85/2013, 20/2012, 137/2009, 241/2008, 267/2007, 2/1997; sulla necessaria indicazione, ai fini della valutazione della legittimità costituzionale, dei criteri posti a base della scelta legislativa e delle relative modalità di attuazione, o anche solo della loro desumibilità in base agli ordinari criteri ermeneutici, v. le citate sentenze nn. 85/2013, 270/2010, 137/2009, 267/2007 e 492/1995. - Nel senso che la definizione quantitativa dell'assetto patrimoniale dei rapporti concessori è normalmente affidata all'autorità amministrativa, v. le citate sentenze nn. 94/2009 e 241/2008. - Sul principio del giusto processo e sul diritto alla tutela giurisdizionale, v. le citate sentenze nn. 160/2013, 137/2009, 94/2009, 267/2007 e 397/1994.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 5, lettera b), del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, limitatamente alle parole «non superiore al 5 per cento».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 2013.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 novembre 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze