Corte costituzionale
Ordinanza n. 217/2013
Corte cost., ord. 18 luglio 2013, n. 217
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 217/2013
- Data di deposito
- 18 luglio 2013
- Data di decisione
- 3 luglio 2013
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mario Rosario Morelli
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:217
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, comma 3, decreto-legge n. 1 del 24 gennaio 2012
- legge n. 27 del 24 marzo 2012
Parametri
Massime
Massima n. 37265
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, avente ad oggetto la disciplina delle spese processuali liquidate dal giudice, censurate, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 107, 111 e 117 Cost. Questioni identiche a quelle sollevate, infatti, sono state dichiarate manifestamente inammissibili con ordinanza n. 115 del 2013 per difetto di motivazione sulla rilevanza, «del tutto incomprensibilmente legata soltanto all'obiettivo del rimettente di poter liquidare le spese processuali attraverso l'auspicata caducazione proprio di quella disposizione intertemporale che tale liquidazione gli consentiva», e perché, «in relazione ai numerosi parametri invocati (per altro in modo disarmonico tra motivazione e dispositivo), manca una pertinente e coerente motivazione delle ragioni che ne determinerebbero, nella specie, la violazione da parte della norma denunciata». Pertanto - stante l'assoluta identità di contenuto tra le ordinanze di rinvio oggetto della richiamata pronuncia e quelle odierne - le questioni riproposte vanno conseguentemente dichiarate manifestamente inammissibili per le stesse ragioni.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo, delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 24, 101, 104, 107, 111 e 117 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Nocera Inferiore, con le quattordici ordinanze in epigrafe indicate.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2013.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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