Corte costituzionale
Sentenza n. 277/2012
Corte cost., sent. 12 dicembre 2012, n. 277
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 277/2012
- Data di deposito
- 12 dicembre 2012
- Data di decisione
- 5 dicembre 2012
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:277
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 3, legge della Regione Piemonte n. 39 del 24 dicembre 2004
- art. 1, comma 1349, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 41, Costituzione
- art. 42, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 1, Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 101, Costituzione
- art. 113, Costituzione
Massime
Massima n. 36751
Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 3, della legge della Regione Piemonte 24 dicembre 2004, n. 39 (Costituzione dell'Azienda sanitaria ospedaliera "Ordine Mauriziano di Torino"). In seguito alla scissione dell'originario unico Ente Ordine Mauriziano in due nuovi soggetti, l'uno volto alla gestione delle pregresse passività finanziarie (FOM), l'altro destinato alla prosecuzione dell'attività ospedaliera (ASOM), l'art. 2, comma 3, del d.l. n. 277 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 n. 4 del 2005, n. 4, ha, in modo univoco, circoscritto la responsabilità della Fondazione alle obbligazioni sorte anteriormente al 23 novembre 2004, escludendo così che sui beni della Fondazione potessero gravare anche i debiti contratti successivamente, e fino alla incerta data di costituzione dell'ASOM, giacché ciò avrebbe posto a repentaglio l'equilibrio raggiunto. Questo assetto normativo, di fonte statale, è stato in vigore nell'arco temporale antecedente alla costituzione dell'ASOM, sicché su di esso hanno riposto affidamento i creditori, e, parallelamente, si sono basati i giudici nel dirimere controversie aventi ad oggetto le obbligazioni allora sorte. Solo con l'art. 1, comma 1349, della legge n. 296 del 2006, e dunque a circa due anni di distanza, il legislatore statale, che è il solo competente a disciplinare la Fondazione e a definirne il grado di responsabilità patrimoniale (sentenza n. 173 del 2006), ha invertito la regola, e per di più ha paralizzato nei confronti dell'ASOM provvedimenti giurisdizionali già formatisi in applicazione di essa. Sulla base della suddetta normativa statale è stato emanato l'indicato art. 2, comma 3, della legge reg. n. 39 del 2004, che, al pari della citata norma statale è lesivo dell'art. 3 Cost., nella parte in cui si limita a rendere la Fondazione, anziché l'ASOM, responsabile delle obbligazioni contratte nella veste di Ordine Mauriziano, tradendo l'affidamento contrario ingenerato nei creditori dal d.l. n. 277 del 2004. Questi ultimi, infatti, hanno stipulato contratti con l'Ordine nel convincimento di essere esclusi dalla procedura concorsuale facente capo alla Fondazione, cosicché il credito non avrebbe insistito sul limitato patrimonio assegnato a detta Fondazione, ma sarebbe stato assistito dalla piena responsabilità dell'ASOM, e dunque dell'ordinamento regionale, ove l'azienda sanitaria è inserita.
Massima n. 36752
Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella parte in cui esclude che l'Azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino succeda all'Ordine Mauriziano nelle obbligazioni sorte dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 2005, n. 4, nonché nella parte in cui, con riferimento alle medesime obbligazioni, priva di efficacia nei confronti dell'azienda sanitaria ospedaliera i decreti di ingiunzione e le sentenze emanati o divenuti esecutivi e dispone che la Fondazione succeda nelle azioni esecutive. In seguito alla scissione dell'originario unico Ente Ordine Mauriziano in due nuovi soggetti, l'uno volto alla gestione delle pregresse passività finanziarie (FOM), l'altro destinato alla prosecuzione dell'attività ospedaliera (ASOM), l'art. 2, comma 3, del d.l. n. 277 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 n. 4 del 2005, n. 4, ha, in modo univoco, circoscritto la responsabilità della Fondazione alle obbligazioni sorte anteriormente al 23 novembre 2004, escludendo così che sui beni della Fondazione potessero gravare anche i debiti contratti successivamente, e fino alla incerta data di costituzione dell'ASOM, giacché ciò avrebbe posto a repentaglio l'equilibrio raggiunto. Questo assetto normativo, di fonte statale, è stato in vigore nell'arco temporale antecedente alla Costituzione dell'ASOM, sicché su di esso hanno riposto affidamento i creditori, e, parallelamente, si sono basati i giudici nel dirimere controversie aventi ad oggetto le obbligazioni allora sorte. Solo con l'art. 1, comma 1349, della legge n. 296 del 2006, e dunque a circa due anni di distanza, il legislatore statale, che è il solo competente a disciplinare la Fondazione e a definirne il grado di responsabilità patrimoniale (sentenza n. 173 del 2006), ha invertito la regola, e per di più ha paralizzato nei confronti dell'ASOM provvedimenti giurisdizionali già formatisi sulla base di essa. Tale intervento del legislatore statale ha comportato un mutamento del soggetto passivo delle obbligazioni effettuato, al di fuori dei limiti di tollerabilità costituzionale in materia perché attraverso l'indicazione di un Ente che risponde nei limiti di un patrimonio assegnato per far fronte ai soli debiti pregressi, rendendone così incerto il pieno soddisfacimento, a fronte della originaria e piena responsabilità dell'ASOM e diversificando, irragionevolmente, la posizione dei creditori divenuti tali posteriormente al d.l. n. 277 del 2004 rispetto a quella dei creditori che vantavano diritti sorti in precedenza. Né l'affidamento sulla responsabilità dell'ASOM può ritenersi minato dalla sopravvenienza della legge reg. n. 39 del 2004 che peraltro è entrata in vigore solo il 22 gennaio 2005, non influendo sul contrario affidamento legittimamente maturato in forza del d.l. n. 277 del 2004. Questa Corte ha ripetutamente rilevato che la tutela del legittimo affidamento è principio connaturato allo Stato di diritto (sentenza n. 206 del 2009; sentenza n. 156 del 2007), sicché, legiferando contro di esso, il legislatore statale e quello regionale hanno violato i limiti della discrezionalità legislativa.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 3, della legge della Regione Piemonte 24 dicembre 2004, n. 39 (Costituzione dell'Azienda sanitaria ospedaliera "Ordine Mauriziano di Torino");
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007), nella parte in cui esclude che l'Azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino succeda all'Ordine Mauriziano nelle obbligazioni sorte dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 2005, n. 4, nonché nella parte in cui, con riferimento alle medesime obbligazioni, priva di efficacia nei confronti dell'azienda sanitaria ospedaliera i decreti di ingiunzione e le sentenze emanati o divenuti esecutivi e dispone che la Fondazione succeda nelle azioni esecutive.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 dicembre 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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