Corte costituzionale

Sentenza n. 151/2012

Corte cost., sent. 14 giugno 2012, n. 151

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
151/2012
Data di deposito
14 giugno 2012
Data di decisione
6 giugno 2012
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Franco Gallo
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:151

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, comma 1, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
  • legge n. 122 del 30 luglio 2010
  • art. 5, comma 4, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
  • art. 5, comma 7, ultimo periodo, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
  • art. 5, comma 5, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
  • art. 5, comma 5, decreto-legge n. 78 del 30 luglio 2010

Parametri

Massime

Massima n. 36403

Deve essere respinta l'eccezione del Presidente del Consiglio dei ministri di tardività dei ricorsi delle regioni valle d'aosta, liguria, emilia-romagna, puglia alcune disposizioni del decreto-legge n. 78 del 2010 non modificate in sede di conversione e impugnate solo dopo la pubblicazione della legge di conversione, contenenti misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, volte a ridurre il costo degli apparati politici ed amministrativi. Infatti, la Regione, qualora si ritenga lesa nelle proprie competenze costituzionali da un decreto-legge, può impugnarlo nei termini previsti dall'art. 127 Cost. (con il rischio, però, che l'iniziativa di investire la Corte resti vanificata dall'eventualità di una mancata conversione) oppure riservarsi di impugnare la sola legge di conversione, che rende permanente e definitiva la normativa precariamente dettata con il decreto-legge, in quanto la conversione in legge, reitera, con la novazione della fonte, la lesione da cui deriva l'interesse a ricorrere della Regione. - Sulla reiterazione della lesione in caso di conversione di decreti leggi, vedi sentenze n. 232 del 2011, n. 430 del 2007, n. 383 e n. 62 del 2005, n. 287 e n. 272 del 2004.

Massima n. 36404

Deve essere respinta l'eccezione del Presidente del Consiglio dei ministri di tardività dei ricorsi delle regioni valle d'aosta, liguria, emilia-romagna, puglia alcune disposizioni del decreto-legge n. 78 del 2010 non modificate in sede di conversione e impugnate solo dopo la pubblicazione della legge di conversione, contenenti misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, volte a ridurre il costo degli apparati politici ed amministrativi. Infatti, la Regione, qualora si ritenga lesa nelle proprie competenze costituzionali da un decreto-legge, può impugnarlo nei termini previsti dall'art. 127 Cost. (con il rischio, però, che l'iniziativa di investire la Corte resti vanificata dall'eventualità di una mancata conversione) oppure riservarsi di impugnare la sola legge di conversione, che rende permanente e definitiva la normativa precariamente dettata con il decreto-legge, in quanto la conversione in legge, reitera, con la novazione della fonte, la lesione da cui deriva l'interesse a ricorrere della Regione. - Sulla reiterazione della lesione in caso di conversione di decreti leggi, vedi sentenze n. 232 del 2011, n. 430 del 2007, n. 383 e n. 62 del 2005, n. 287 e n. 272 del 2004.

Massima n. 36405

Devono essere dichiarate inammissibili le questioni di costituzionalità dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla n. 122 del 2010, promosse, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dalle Regioni Liguria ed Emilia-Romagna, riguardanti l'asserita lesione principi di ragionevolezza e di buon andamento dell'amministrazione per disincentivazione del risparmio. Infatti, nei giudizi in via principale le Regioni sono legittimate a censurare le leggi dello Stato esclusivamente in base a parametri relativi al riparto delle rispettive competenze e possono evocare altri parametri soltanto ove la violazione di questi comporti una compromissione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite. - Sulla evocazione dei parametri nei giudizi in via principale, vedi sentenze n. 128 e n. 33 del 2011; n. 52 del 2010; n. 237 del 2009; n. 289 e n. 216 del 2008.

Massima n. 36406

Devono essere dichiarate non fondate la questioni di costituzionalità dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e 123, primo comma, Cost., dalle Regioni Liguria, Emilia-Romagna e Puglia, relative all'asserita violazione delle competenze statutarie e legislative delle regioni. Infatti, la disposizione impugnata deve essere interpretata non nel senso che le Regioni hanno l'obbligo di adottare deliberazioni di riduzione di spesa, ma nel senso che, qualora nell'esercizio della loro autonomia deliberino per il triennio dal 2011 al 2013 tali riduzioni, i risparmi ottenuti siano riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Pertanto, la predetta disposizione non pone espressamente alcun obbligo di risparmio a carico delle Regioni ed anzi, mediante l'uso del tempo futuro («verranno deliberate»), indica la mera eventualità della decisione di risparmio, non quantificato in una misura minima. Tale interpretazione è priva di attitudine lesiva delle competenze statutarie e legislative delle Regioni.

Massima n. 36407

Devono essere dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, promosse, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 122, primo comma, Cost., dalla Regione Puglia, relative all' asserita lesione della competenza legislativa residuale della regione nella materia elettorale o, via subordinata, della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del sistema di elezione dei consiglieri regionali. Infatti, l'espressione «sistema di elezione» utilizzata nell'art. 122, primo comma, Cost. deve ritenersi comprensiva, nella sua ampiezza, di tutti gli aspetti del fenomeno elettorale, inclusa, perciò, la normativa concernente le campagne elettorali per il rinnovo dei Consigli regionali ed il rimborso, ove previsto, delle spese sostenute dai movimenti e partiti politici per tali campagne. Ne consegue la non fondatezza della censura formulata in via principale dalla ricorrente in riferimento al quarto comma dell'art. 117 Cost., perché in materia la potestà legislativa della Regione non è residuale, ma va ricondotta alla competenza concorrente di cui all'art. 122, primo comma, Cost., da esercitarsi nel rispetto dei princípi fondamentali stabiliti dallo Stato. Parimenti non è fondata neppure la questione promossa in via subordinata, in quanto la disciplina relativa all'entità del fondo da cui si attinge il rimborso forfetario delle spese sostenute da movimenti o partiti politici per le campagne per il rinnovo dei Consigli regionali - e quindi alla misura del rimborso forfetario - non integra una normativa di dettaglio, ma ha natura di principio fondante del «sistema di elezione» dei consiglieri regionali, avendo essa l'obiettivo di garantire l'uguale esercizio dei diritti politici tutelati dalle indicate disposizioni costituzionali e di evitare irragionevoli discriminazioni nel godimento degli stessi. Pertanto, la normativa denunciata non pone una norma di stretto dettaglio, violativa della competenza legislativa concorrente della regione. - Sulla disciplina del procedimento elettorale regionale, vedi sentenza n. 196 del 2003.

Massima n. 36408

Devono essere dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost., dalla Regione Puglia, relative all'asserita violazione della potestà legislativa regionale residuale in materia di organizzazione amministrativa e di disciplina del personale della regione e degli enti ad essa collegati. Infatti, l'introduzione del principio di gratuità di tutti gli incarichi conferiti dalle indicate pubbliche amministrazioni ai titolari di cariche elettive (inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo), in forza del quale i soggetti che svolgono detti incarichi hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese sostenute costituisce, un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ascrivibile alla competenza legislativa dello Stato, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.

Massima n. 36409

Deve essere dichiarata la cessata materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, nella parte in cui si applica, per le annualità a decorrere dal 2011, alla Regione Valle d'Aosta, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., e all'art. 3, primo comma, lettera f), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), dalla medesima Regione Valle d'Aosta, relative all'asserita previsione di un vincolo puntuale ad una specifica voce di spesa, in violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica e della competenza statutaria in materia di finanze regionali e comunali. Al riguardo, è stato, infatti, raggiunto un accordo sottoscritto tra il Ministro per la semplificazione normativa e il presidente della regione Valle d'Aosta, per effetto del quale, la disposizione denunciata non può trovare diretta applicazione nei confronti della Regione autonoma Valle d'Aosta per le annualità successive al 2010 e non può, perciò, violare, in parte qua, l'autonomia legislativa e finanziaria della Regione medesima.

Massima n. 36410

Deve essere dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, nella parte in cui si applica, per l'annualità 2010, alla Regione Valle d'Aosta, promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., e all'art. 3, primo comma, lettera f), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), dalla medesima Regione Valle d'Aosta, relativa all'asserita previsione di un vincolo puntuale ad una specifica voce di spesa, in violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica e della competenza statutaria in materia di finanze regionali e comunali, in quanto la disposizione censurata ha natura di principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica.

Massima n. 36411

Devono essere dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost., dalla Regione Puglia, relative all'asserita violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica, della autonomia finanziaria della regione, nonché della competenza legislativa regionale in materia comunità montane e unioni di comuni. Infatti, la censurata disposizione - che vieta di corrispondere ogni genere di emolumenti agli amministratori delle predette forme associative di enti locali (ivi comprese le comunità montane) - persegue l'obiettivo di ridurre la spesa pubblica corrente per il funzionamento di tali organismi attraverso una disciplina uniforme, che coordina la legislazione del settore. Essa è, pertanto, riconducibile alla materia «coordinamento della finanza pubblica», di competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. e costituisce principio fondamentale, e non norma di dettaglio, in quanto enuncia il principio di gratuità dell'amministrazione delle suddette forme associate di gestione di servizi e funzioni pubbliche da parte degli enti locali. - Sulla legittimità dell'incidenza dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica sull'autonomia di spesa delle Regioni, vedi sentenze n. 91 del 2011, n. 27 del 2010, n. 456 e n. 244 del 2005. - Sulla legittimità dell'incidenza dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica su ogni tipo di potestà legislativa regionale, compresa quella residuale in materia di comunità montane, vedi sentenze n. 326 del 2010 e n. 237 del 2009.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale riguardanti le altre disposizioni contenute nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

riuniti i giudizi;

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla n. 122 del 2010, promosse, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dalle Regioni Liguria ed Emilia-Romagna con i ricorsi, rispettivamente, n. 102 e n. 104 del 2010;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e 123, primo comma, Cost., dalle Regioni Liguria, Emilia-Romagna e Puglia con i ricorsi, rispettivamente, n. 102, n. 104 e n. 107 del 2010;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, promosse, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 122, primo comma, Cost., dalla Regione Puglia con il ricorso n. 107 del 2010;

4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost., dalla Regione Puglia con il ricorso n. 107 del 2010;

5) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, nella parte in cui si applica, per le annualità a decorrere dal 2011, alla Regione Valle d'Aosta, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., e all'art. 3, primo comma, lettera f), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), dalla medesima Regione Valle d'Aosta con il ricorso n. 96 del 2010;

6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, nella parte in cui si applica, per l'annualità 2010, alla Regione Valle d'Aosta, promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., e all'art. 3, primo comma, lettera f), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), dalla medesima Regione Valle d'Aosta con il ricorso n. 96 del 2010;

7) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost., dalla Regione Puglia con il ricorso n. 107 del 2010.

Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 giugno 2012.

Il Cancelliere

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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