Corte costituzionale
Sentenza n. 69/2011
Corte cost., sent. 3 marzo 2011, n. 69
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 69/2011
- Data di deposito
- 3 marzo 2011
- Data di decisione
- 23 febbraio 2011
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:69
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 55, legge della Regione Campania n. 2 del 21 gennaio 2010
- art. 1, comma 56, legge della Regione Campania n. 2 del 21 gennaio 2010
- art. 1, comma 57, legge della Regione Campania n. 2 del 21 gennaio 2010
- art. 1, comma 58, legge della Regione Campania n. 2 del 21 gennaio 2010
- art. 1, comma 59, legge della Regione Campania n. 2 del 21 gennaio 2010
- art. 1, comma 60, legge della Regione Campania n. 2 del 21 gennaio 2010
- art. 1, comma 61, legge della Regione Campania n. 2 del 21 gennaio 2010
- art. 1, comma 62, legge della Regione Campania n. 2 del 21 gennaio 2010
- art. 1, comma 63, legge della Regione Campania n. 2 del 21 gennaio 2010
- art. 81, legge della Regione Campania n. 1 del 30 gennaio 2008
- art. 1, comma 69, legge della Regione Campania n. 2 del 21 gennaio 2010
- art. 32-bis, legge della Regione Campania n. 4 del 28 marzo 2007
- art. 1, comma 83, legge della Regione Campania n. 2 del 21 gennaio 2010
- art. 3, legge regionale n. 13 del 5 giugno 1996
- art. 1, comma 84, legge della Regione Campania n. 2 del 21 gennaio 2010
- art. 1, comma 85, legge della Regione Campania n. 2 del 21 gennaio 2010
- art. 1, comma 86, legge della Regione Campania n. 2 del 21 gennaio 2010
- art. 1, comma 87, legge della Regione Campania n. 2 del 21 gennaio 2010
- art. 1, comma 88, legge della Regione Campania n. 2 del 21 gennaio 2010
- art. 1, comma 89, legge della Regione Campania n. 2 del 21 gennaio 2010
- art. 1, comma 90, legge della Regione Campania n. 2 del 21 gennaio 2010
- art. 1, comma 91, legge della Regione Campania n. 2 del 21 gennaio 2010
Parametri
- art. 32, ultimo comma, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 51, ultimo comma, legge regionale Campania n. 6 del 28 maggio 2009
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 17, comma 10, decreto legge n. 78 del 1° luglio 2009
- art. 17, comma 11, decreto legge n. 78 del 1° luglio 2009
- art. 17, comma 12, decreto legge n. 78 del 1° luglio 2009
- art. 17, comma 13, decreto legge n. 78 del 1° luglio 2009
- legge n. 102 del 3 agosto 2009
- art. 2, comma 71, legge n. 191 del 23 dicembre 2009
- art. 2, comma 72, legge n. 191 del 23 dicembre 2009
- art. 2, comma 73, legge n. 191 del 23 dicembre 2009
- art. 2, comma 74, legge n. 191 del 23 dicembre 2009
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 11, decreto legge n. 195 del 30 dicembre 2009
- legge n. 26 del 26 febbraio 2010
- art. 40, decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001
- art. 41, decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001
- art. 42, decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001
- art. 43, decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001
- art. 44, decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001
- art. 45, decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001
- art. 46, decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001
- art. 47, decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001
- art. 48, decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001
- art. 49, decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001
- art. 50, decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001
Massime
Massima n. 35446
Deve essere dichiarata l'inammissibilità della costituzione in giudizio della Regione Campania e dei proposti interventi, in quanto risulta che detta costituzione è stata deliberata dal coordinatore dell'Avvocatura regionale, anziché dalla Giunta regionale e che la ratifica della Giunta è intervenuta oltre i termini perentori di costituzione.
Massima n. 35447
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, commi da 55 a 63, della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2, sia con riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (ordinamento civile), sia con riferimento alla dedotta violazione di principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.). Quanto al primo parametro la disciplina regionale censurata autorizza gli enti del servizio sanitario regionale a trasformare contratti di lavoro precario o flessibile, attualmente in corso o comunque già stipulati, in veri e propri contratti di lavoro a tempo indeterminato. Essa, pertanto, incide sulla regolamentazione del rapporto precario già in atto (e, in particolare, sugli aspetti connessi alla durata del rapporto) e determina, al contempo, la costituzione di altro rapporto giuridico (il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, destinato a sorgere proprio per effetto della stabilizzazione). Le norme regionali censurate sono, inoltre, illegittime anche con riferimento alla lesione dei principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto la disciplina censurata nel prevedere l'estensione delle procedure di stabilizzazione di cui all'art. 1, comma 565, della legge n. 296 del 2006 alla "dirigenza di primo livello" che abbia prestato servizio a tempo determinato presso le aziende sanitarie, al personale del comparto e alla dirigenza delle aziende ospedaliere universitarie che svolge in via esclusiva attività di assistenza sanitaria in forza di contratti a tempo determinato stipulati con le medesime aziende, viola la disciplina statale di cui all'art. 17, commi da 10 a 13, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, che, con riferimento alla generalità delle amministrazioni pubbliche, nello stabilire nuove modalità di assunzione a tempo indeterminato del personale che abbia prestato servizio a tempo determinato e, dunque, nel consentire, a certe condizioni, la stabilizzazione del personale precario, limita tale possibilità al solo personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; e tra esse sono compresi anche gli enti del Servizio sanitario nazionale. Sulla riconducibilità della disciplina della fase costitutiva del contratto di lavoro nella materia "ordinamento civile", v. citata sentenza n. 324/2010.
Massima n. 35448
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 69, della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2, il quale abroga la disposizione contenuta nell'art. 32-bis della legge della Regione Campania n. 4 del 2007, che disponeva l'immediata cessazione dell'attività dei consorzi obbligatori per lo smaltimento dei rifiuti e il trasferimento delle relative funzioni alle Province, precisando che il subentro di queste ultime in rapporti attivi e passivi avvenga fin dal momento dell'avvenuto trasferimento dei servizi al nuovo soggetto gestore. Orbene, la norma regionale censurata è lesiva della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, in quanto determina uno slittamento temporale dell'effettivo passaggio delle funzioni amministrative in tema di raccolta e smaltimento dei rifiuti in Campania e, in ultima analisi, individua, in modo eccentrico rispetto alla legge statale, l'ente pubblico responsabile dell'intera attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti. In senso analogo, v. citate sentenze n. 314/2009, n. 62/2008 e n. 380/2007.
Massima n. 35449
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 83, promossa in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost. La disposizione censurata, invero, dispone che, al termine della legislatura, la Giunta regionale provveda alla remissione al Consiglio delle quote necessarie alla copertura delle spese di liquidazione accertate ad avvenuta elezione relativamente ai Consiglieri non eletti; la norma censurata si limita dunque a disporre il trasferimento della provvista necessaria all'adempimento di un preesistente obbligo di pagamento.
Massima n. 35450
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, commi da 84 a 91, della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2, che introduce incentivi economici alla risoluzione anticipata del rapporto, stabilendone l'importo nella misura massima di trentasei mensilità per il personale non dirigente e di trenta mensilità per il personale dirigenziale. Invero, le norme di cui ai commi censurati contrastano con le disposizioni statali contenute negli artt. da 40 a 50 del d.lgs. n. 165 del 2001, che riservano alla contrattazione collettiva la determinazione delle norme regolatrici del rapporto di lavoro privatizzato con le pubbliche amministrazioni, così invadendo la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile. In senso analogo, v. citate sentenze n. 7/2011, n. 332/2010 e n. 189/2007.
Per questi motivi
per questi motivi
la corte costituzionale
dichiara l'inammissibilità della costituzione in giudizio della Regione Campania e degli interventi proposti dalla Federazione Precari della Sanità Campana, la FP - CGIL - Medici Campania e il Coordinamento Italiano Medici Ospedalieri - Associazione sindacale Medici Dirigenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 55 a 63, comma 69 e commi da 84 a 91 della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria anno 2010)»;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 83, della legge della Regione Campania n. 2 del 2010, promossa con riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 3 marzo 2011.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Allegato:
ordinanza letta all'udienza del 25 gennaio 2011
ORDINANZA
Rilevato che la nel giudizio di costituzionalità sono intervenuti la Federazione Precari della Sanità Campana, la FP-CGIL-Medici Campania e il Coordinamento
Italiano Medici Ospedalieri Associazione sindacale Medici Dirigenti;
che tali interventi, nei giudizi costituzionali, in via principale, sono
da considerare inammissibili, in quanto promananti da soggetti privi di potestà
legislativa, dal momento che, come piú volte affermato da questa Corte (v.
sentenze n. 278 del 2010 e n. 250 del 2009), il giudizio di costituzionalità
delle leggi in via d'azione si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di
potestà legislativa, fermi restando, per i soggetti privi di tale potestà, i
mezzi di tutela delle rispettive posizioni soggettive, anche costituzionali, di
fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente anche di fronte a
questa Corte in via incidentale;
che, in ogni caso, le norme impugnate, di carattere generale ed astratto,
non hanno per oggetto, in modo immediato e diretto, una posizione giuridica
differenziata delle parti intervenienti, che possa venire irrimediabilmente
pregiudicata dall'esito dei presenti giudizi (v. sentenza n. 278 del 2010).
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili gli interventi di cui in parte motiva.
F.to: Ugo DE
SIERVO, Presidente
Allegato:
ordinanza letta all'udienza del 25 gennaio 2011
ORDINANZA
Rilevato che la Regione Campania risulta essersi costituita nel presente giudizio sulla base di decreto dirigenziale del Coordinatore
dell'Avvocatura della Regione Campania e, dunque, in assenza di delibera di
Giunta;
che tale costituzione in giudizio é stata già dichiarata inammissibile in
relazione ad altri capi del ricorso decisi da questa Corte con separata
sentenza (n. 331 del 2010);
che nella pronuncia citata da ultimo questa Corte ha affermato il
principio che, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale,
anche la costituzione in giudizio, oltre che la proposizione del ricorso, deve
essere deliberata dalla Giunta regionale, secondo quanto previsto dall'art. 32,
comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul
funzionamento della Corte costituzionale), cui si é adeguato l'art. 51 dello
statuto (legge statutaria della Regione Campania 28 maggio 2009, n. 6);
che, nelle more, la Regione Campania ha fatto pervenire una delibera di
Giunta, datata 30 dicembre 2010, con la quale si ratifica la delibera del
predetto responsabile e in udienza ha chiesto di essere ammessa alla
discussione;
che, a norma dell'art. 32, u.c., legge 11 marzo 1953, n. 87, i termini
per la costituzione nel giudizio di costituzionalità, tanto in via incidentale
tanto in via principale, devono essere considerati perentori (v. sentenze n.
364 del 2010; n. 160 del 2006; n. 397 del 2005);
che, invero, la delibera adottata da un organo meramente amministrativo
deve considerarsi radicalmente nulla in quanto non idonea a produrre
qualsivoglia effetto, ivi compreso quello di interrompere il termine perentorio
per la costituzione in giudizio;
che, a causa di tale perentorietà, l'adozione da parte della Giunta di
una delibera di cosiddetta ratifica della costituzione in giudizio deliberata
dall'organo incompetente potrebbe produrre effetti solo a condizione che
intervenga entro i termini perentori di costituzione in giudizio.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la costituzione in giudizio della Regione
Campania.
F.to: Ugo DE
SIERVO, Presidente
Testo integrale
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