Corte costituzionale
Sentenza n. 304/2011
Corte cost., sent. 11 novembre 2011, n. 304
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 304/2011
- Data di deposito
- 11 novembre 2011
- Data di decisione
- 5 ottobre 2011
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Grossi
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:304
Norme oggetto del giudizio
- art. 2700, codice civile
- art. 8, comma 2, decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010
- art. 77, decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010
- art. 126, decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010
- art. 127, decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010
- art. 128, decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010
- art. 129, decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010
- art. 130, decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010
- art. 131, decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010
- art. 7, comma 3, ultima parte, legge n. 1034 del 6 dicembre 1971
- art. 8, legge n. 1034 del 6 dicembre 1971
- art. 7, regio decreto n. 2840 del 30 dicembre 1923
- art. 41, regio decreto n. 642 del 17 agosto 1907
- art. 43, regio decreto n. 642 del 17 agosto 1907
- art. 28, comma 3, regio decreto n. 1054 del 26 giugno 1924
- art. 30, comma 2, regio decreto n. 1054 del 26 giugno 1924
- art. 42, regio decreto n. 642 del 17 agosto 1907
Parametri
- art. 24, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 103, Costituzione
- art. 111, Costituzione
- art. 113, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 6, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
- art. 13, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
- art. 44, legge n. 69 del 18 giugno 2009
- art. 117, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 35930
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è inammissibile l'intervento del soggetto che non riveste la qualità di parte nel relativo giudizio a quo e non è titolare di un interesse qualificato, inerente in modo diretto ed immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio. In senso analogo, v. sent. n. 47 del 2008 e 314 del 2007, ord. n. 414 del 2007. Per il giudizio in via principale, vedi sent. n. 254, n. 250, n. 249, n. 247, n. 246 e n. 295/2009.
Massima n. 35931
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 2, 77, 126, 127, 128, 129, 130 e 131 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo); dell'art. 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2840 (Modificazioni all'ordinamento del Consiglio di Stato e della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale); degli artt. 41, 42 e 43 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato); degli artt. 28, terzo comma, e 30, secondo comma, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato); degli artt. 7, terzo comma, ultima parte, e 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali) e dell'art. 2700 del codice civile, in riferimento agli artt. 24, 113 e 118, primo comma, Cost., nella parte in cui, nel giudizio amministrativo in materia elettorale, configurando l'obbligo della devoluzione al giudice ordinario della risoluzione dell'incidente di falso riguardo agli atti muniti di fede privilegiata, pregiudicherebbero le esigenze di speditezza del procedimento: la conformazione dell'accertamento della falsità documentale, per come discrezionalmente effettuata dal legislatore, costituisce un'opzione di sistema, di risalente e costante tradizione, rispondente a persistenti valori ed esigenze di primario risalto, quale la necessaria tutela della fede pubblica, che deve essere assicurata a prescindere dalla sede processuale in cui l'autenticità dell'atto sia stata, incidentalmente, messa in dubbio. Diversamente, la certezza e la speditezza del traffico giuridico potrebbero risultare non adeguatamente assicurate ove l'accertamento sulla autenticità dell'atto fosse rimesso ad un mero incidente, risolto all'interno di un determinato procedimento giurisdizionale, senza che tale verifica avesse effetti giuridici al di là delle parti e dell'oggetto dello specifico procedimento. Sulla discrezionalità del legislatore nella disciplina degli istituti processuali, vedi sent. n. 221 del 2008 e n. 237 del 2007; ord. n. 101 del 2006.
Massima n. 35932
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 2, 77, 126, 127, 128, 129, 130 e 131 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo); dell'art. 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2840 (Modificazioni all'ordinamento del Consiglio di Stato e della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale); degli artt. 41, 42 e 43 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato); degli artt. 28, terzo comma, e 30, secondo comma, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato); degli artt. 7, terzo comma, ultima parte, e 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali) e dell'art. 2700 del codice civile, in riferimento all'art. 111 Cost., nella parte in cui, nel giudizio amministrativo in materia elettorale, configurando l'obbligo della devoluzione al giudice ordinario della risoluzione dell'incidente di falso riguardo agli atti muniti di fede privilegiata, non assicurerebbero la ragionevole durata del processo a causa della necessaria sospensione del giudizio amministrativo, essendo insita in tutti i meccanismi di accertamento pregiudiziale essenziali ai fini della decisione, comprese la pregiudizialità costituzionale e quella comunitaria, l'incidenza sulla durata del processo, senza che ciò automaticamente si risolva nella violazione del principio richiamato.
Massima n. 35933
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 2, 77, 126, 127, 128, 129, 130 e 131 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo); dell'art. 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2840 (Modificazioni all'ordinamento del Consiglio di Stato e della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale); degli artt. 41, 42 e 43 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato); degli artt. 28, terzo comma, e 30, secondo comma, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato); degli artt. 7, terzo comma, ultima parte, e 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali) e dell'art. 2700 del codice civile, in riferimento all'art. 111 Cost., nella parte in cui, nel giudizio amministrativo in materia elettorale, configurando l'obbligo della devoluzione al giudice ordinario della risoluzione dell'incidente di falso riguardo agli atti muniti di fede privilegiata, comprimerebbero la tutela degli interessi legittimi, introducendo una limitazione della tutela, rispondendo la disciplina dell'incidente di falso a valori ed esigenze di primario risalto, quali la necessaria tutela della fede pubblica, la certezza e la speditezza del traffico giuridico.
Massima n. 35934
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 2, 77, 126, 127, 128, 129, 130 e 131 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo); dell'art. 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2840 (Modificazioni all'ordinamento del Consiglio di Stato e della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale); degli artt. 41, 42 e 43 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato); degli artt. 28, terzo comma, e 30, secondo comma, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato); degli artt. 7, terzo comma, ultima parte, e 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali) e dell'art. 2700 del codice civile, in riferimento all'art. 97 Cost., nella parte in cui, nel giudizio amministrativo in materia elettorale, configurando l'obbligo della devoluzione al giudice ordinario della risoluzione dell'incidente di falso riguardo agli atti muniti di fede privilegiata, precluderebbero agli organi preposti alla procedura elettorale l'accertamento di falsità evidenti, poiché il parametro evocato opera esclusivamente con riguardo all'attività amministrativa e non anche a quella giurisdizionale.
Massima n. 35935
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 2, 77, 126, 127, 128, 129, 130 e 131 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo); dell'art. 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2840 (Modificazioni all'ordinamento del Consiglio di Stato e della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale); degli artt. 41, 42 e 43 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato); degli artt. 28, terzo comma, e 30, secondo comma, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato); degli artt. 7, terzo comma, ultima parte, e 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali) e dell'art. 2700 del codice civile, in riferimento all'art. 76 Cost., in quanto non sarebbero stati rispettati dal codice del processo amministrativo i criteri fissati dalla legge delega di cui all'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, fra i quali quello di assicurare la snellezza, concentrazione ed effettività della tutela, e di semplificare la normativa per il processo amministrativo sul contenzioso elettorale. Infatti, fermo restando che l'eventuale omissione del legislatore delegato che non faccia in parte uso della delega conferitagli non determina violazione del parametro evocato, il non contrasto delle norme censurate con i princìpi di effettività della tutela e di ragionevole durata del processo, esclude altresì la violazione dei criteri direttivi della legge delega che a tali princìpi fanno riferimento. Sull'uso parziale della delega da parte del legislatore, vedi sent. n. 149 del 2005, n. 110 del 1982 e n. 8 del 1977.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 8, comma 2, 77, 126, 127, 128, 129, 130 e 131 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo); dell'articolo 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2840 (Modificazioni all'ordinamento del Consiglio di Stato e della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale); degli articoli 41, 42 e 43 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato); degli articoli 28, terzo comma, e 30, secondo comma, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato); degli articoli 7, terzo comma, ultima parte, e 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali); nonché dell'articolo 2700 del codice civile, sollevata, in riferimento agli articoli 24, 76, 97, 103, 111, 113 e 117 della Costituzione, dal Consiglio di Stato con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 ottobre 2011.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 novembre 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Allegato:
Ordinanza letta all'Udienza del 4
ottobre 2011
ORDINANZA
Rilevato che la Regione
Lombardia, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore,
ha depositato, in data 30 settembre 2011, un "atto di costituzione in giudizio
e memoria", con i quali ha chiesto di essere ammessa al giudizio incidentale di
legittimità costituzionale di cui al Registro ordinanze n. 73 del 2011 e ha
anche chiesto di disporre il rinvio della udienza pubblica di trattazione
fissata per il 4 ottobre 2011 al fine di poter "esercitare in modo pieno e
senza pregiudizio il proprio diritto di difesa", eccependo l'inammissibilità e
l'infondatezza della relativa questione di legittimità costituzionale;
che, sulla base delle prospettazioni del predetto
"atto di costituzione e memoria", la Regione Lombardia è parte non del giudizio a quo ma di altro giudizio con oggetto
asseritamente simile, pendente presso il medesimo giudice che ha rimesso la
questione all'esame, il quale, senza nuovamente sollevare la questione di
legittimità costituzionale delle norme già denunciate, si sarebbe limitato a
disporre la sospensione del secondo giudizio in attesa della pronuncia di
questa Corte.
Considerato che, secondo il
costante indirizzo di questa Corte, sono ammessi ad intervenire nel giudizio
incidentale di legittimità costituzionale – oltre che, come previsto, il
Presidente del Consiglio dei ministri o, nel caso si discuta di legge
regionale, il Presidente della Giunta regionale – soltanto le parti del
giudizio principale o quei soggetti che, per quanto estranei a questo, siano
tuttavia riconosciuti come titolari di un interesse qualificato, in quanto
direttamente e immediatamente inerente allo specifico rapporto sostanziale
dedotto nel giudizio e non in quanto semplicemente regolato, al pari di ogni
altro, dalle norme oggetto di censura (ex plurimis, ordinanza
dibattimentale pronunciata all'udienza del 10 maggio 2011, allegata alla
sentenza n. 199 del 2011);
che, secondo una giurisprudenza altrettanto
consolidata, non è rilevante, ai fini dell'ammissibilità dell'intervento, la
circostanza secondo cui il giudizio, di cui è parte il soggetto che aspiri a
intervenire, sia stato sospeso in attesa dell'esito di quello incidentale di
legittimità costituzionale scaturito da altro indipendente giudizio, «essendo
evidente che la contraria soluzione si risolverebbe nella sostanziale
soppressione del carattere incidentale del giudizio di legittimità
costituzionale e nell'irrituale esonero del giudice a quo dal
potere-dovere di motivare adeguatamente la rilevanza e la non manifesta
infondatezza della questione sottoposta al vaglio della Corte» (sentenza n. 470
del 2002; ordinanza n. 179 del 2003; ordinanza n. 119 del 2008; sentenza n. 151
del 2009);
che, d'altra parte, ove si accedesse alla richiesta
dell'atto di cui in premessa, l'eventuale intervento, proprio in quanto
totalmente svincolato dal giudizio incidentale ritualmente instaurato e
regolarmente pendente, risulterebbe esentato dal rispetto di qualsiasi termine,
con violazione della disciplina del contraddittorio;
che, pertanto, ai sensi dell'art. 4, comma 3, delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'intervento
deve essere dichiarato inammissibile.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile l'intervento
della Regione Lombardia nel giudizio introdotto con l'ordinanza di cui al Reg.
ord. n. 73 del 2011.
F.to Alfonso QUARANTA, Presidente
Testo integrale
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