Corte costituzionale
Sentenza n. 217/2011
Corte cost., sent. 21 luglio 2011, n. 217
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 217/2011
- Data di deposito
- 21 luglio 2011
- Data di decisione
- 4 luglio 2011
- Esito
- Estinzione del processo
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Sabino Cassese
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:217
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Regione Puglia n. 12 del 24 settembre 2010
- art. 4, legge della Regione Puglia n. 12 del 24 settembre 2010
- art. 2, comma 1, legge della Regione Puglia n. 12 del 24 settembre 2010
Parametri
Massime
Massima n. 35754
Va dichiarata l'estinzione parziale del giudizio relativamente alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 della legge della Regione Puglia 24 settembre 2010, n. 12, in quanto, tenuto anche conto della mancata costituzione della Regione Puglia, dopo la presentazione del ricorso, l'art. 9, comma 1, lettere a) e b), della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2010, n. 19 ha abrogato l'art. 4 modificando l'art. 1 della legge censurata, con conseguente rinuncia parziale da parte del ricorrente al ricorso stesso con riguardo alle censure relative ai citati artt. 1 e 4 della legge della Regione Puglia n. 12 del 2010. In senso analogo, v. citata sentenza n. 123/2011.
Massima n. 35755
Pur dopo la rinuncia parziale in senso satisfattivo delle ragioni del ricorrente, la vigenza per sei mesi delle disposizioni censurate anche per le aziende ospedaliero-universitarie, può far ragionevolmente presumere che la norma abbia trovato applicazione, impedendo l'assunzione in servizio di personale presso questi enti, sicché la Corte, non sussistendo i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, è tenuta a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge della Regione Puglia n. 12 del 2010, nel testo vigente prima della entrata in vigore dell'art. 3 della legge della Regione Puglia n. 5 del 2011 e nella parte in cui si applica alle aziende ospedaliero-universitarie.
Massima n. 35756
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 1, della legge della Regione Puglia 24 settembre 2010, n. 12, nel testo vigente prima della entrata in vigore dell'art. 3 della legge della Regione Puglia 8 aprile 2011, n. 5 (che prevede il divieto ai direttori generali delle Aziende ospedaliero-universitarie di procedere alla copertura, mediante incarichi a tempo indeterminato e a tempo determinato, dei posti resisi vacanti a partire dalla data di entrata in vigore della legge), in quanto la Regione non può dettare unilateralmente disposizioni sul personale delle aziende ospedaliero-universitarie, ma deve garantire il principio dell'autonomia delle università e il principio di leale collaborazione tra università e Regione (artt. 33, 117 e 118 Cost). In senso analogo, v. citate sentenze n. 68/2011 e n. 233/2006.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il giudizio, limitatamente all'impugnazione degli artt. 1 e 4 della legge della Regione Puglia 24 settembre 2010, n. 12 (Piano di rientro 2010-2012. Adempimenti), proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della medesima legge della Regione Puglia n. 12 del 2010, nel testo vigente prima della entrata in vigore dell'art. 3 della legge della Regione Puglia 8 aprile 2011, n. 5, recante «Norme in materia di Residenze sanitarie e socio-sanitarie assistenziali (RSSA), riabilitazione e hospice e disposizioni urgenti in materia sanitaria», nella parte in cui si applica alle aziende ospedaliero-universitarie.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2011.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 luglio 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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