Corte costituzionale
Ordinanza n. 65/2011
Corte cost., ord. 25 febbraio 2011, n. 65
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 65/2011
- Data di deposito
- 25 febbraio 2011
- Data di decisione
- 21 febbraio 2011
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Grossi
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:65
Norme oggetto del giudizio
- art. 10-bis, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 1, comma 16, lett. b), legge n. 94 del 15 luglio 2009
- art. 16, comma 1, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 1, comma 22, lett. o), legge n. 94 del 15 luglio 2009
- art. 1, comma 16, lett. a), legge n. 94 del 15 luglio 2009
- art. 1, comma 17, lett. d), legge n. 94 del 15 luglio 2009
Parametri
Massime
Massima n. 35419
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione, dell'art. 10- bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), il quale punisce a titolo di contravvenzione, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la condotta dello straniero che fa ingresso o si trattiene nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni dettate dal medesimo testo unico; nonché dell'art. 16, comma 1, come modificato dall'art. 1, comma 16, lett. b ) e comma 22, lett. o ), della legge n. 94 del 2009, e dell'art. 62- bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), aggiunto dall'art. 1, comma 17, lett. d ) della legge n. 94 del 2009, che consentono al giudice competente di sostituire la pena pecuniaria con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni. L'ordinanza di rimessione omette qualsiasi descrizione della fattispecie devoluta al giudizio principale ed inoltre non vengono esplicitate le ragioni per le quali la questione di legittimità costituzionale sarebbe rilevante nel giudizio stesso, cosicché l'atto di rimessione risulta privo degli indispensabili requisiti per consentire il preliminare scrutinio relativo al nesso di pregiudizialità tra la questione sollevata e la decisione che il giudice rimettente è chiamato ad adottare.
Massima n. 35420
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 25, 27, 97, 111 e 117 Cost., dell'art. 10- bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), il quale punisce a titolo di contravvenzione, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la condotta dello straniero che fa ingresso o si trattiene nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni dettate dal medesimo testo unico. Il giudice a quo , infatti, si è limitato a pronunciare una ordinanza di rimessione che consta del solo dispositivo, essendo totalmente priva di qualsiasi descrizione dei fatti di causa e di motivazione tanto sulla rilevanza che sulla non manifesta infondatezza della questione, enunciata solo attraverso il richiamo degli articoli di legge che si assumono in contrasto con i numerosi parametri indicati.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica); dell'articolo 16, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 286 del 1998, come modificato dall'art. 1, comma 16, lettera b) e comma 22, lettera o), della legge n. 94 del 2009; nonché dell'articolo 62-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), aggiunto dall'art. 1, comma 17, lettera d), della legge n. 94 del 2009, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 25 e 27 della Costituzione, dal Giudice di pace di Montepulciano e, in riferimento agli articoli 2, 3, 10, 25, 27, 97, 111 e 117 della Costituzione, dal Giudice di pace di Palermo, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 febbraio 2011.
Il Cancelliere
F.to: MELATTI
Testo integrale
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