Corte costituzionale
Ordinanza n. 64/2011
Corte cost., ord. 25 febbraio 2011, n. 64
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 64/2011
- Data di deposito
- 25 febbraio 2011
- Data di decisione
- 21 febbraio 2011
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Frigo
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:64
Norme oggetto del giudizio
- art. 10-bis, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 1, comma 16, lett. a), legge n. 94 del 15 luglio 2009
- art. 16, comma 1, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 1, comma 16, lett. b), legge n. 94 del 15 luglio 2009
- art. 62-bis, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000
- art. 1, comma 22, lett. o), legge n. 94 del 15 luglio 2009
- art. 1, comma 17, lett. d), legge n. 94 del 15 luglio 2009
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 25, Costituzione
- art. 27, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 2, Costituzione
- art. 10, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 5, Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata del 15 novembre 2000
- art. 16, Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata del 15 novembre 2000
Massime
Massima n. 35414
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27 e 97 della Costituzione, dell'art. 10- bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), che punisce con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato. Le ordinanze di rimessione presentano infatti carenze sia in punto di descrizione della fattispecie concreta - limitandosi a riportare, nell'epigrafe, il capo di imputazione, che si rivela, tuttavia, mera e generica parafrasi della norma incriminatrice - sia in ordine alla motivazione sulla rilevanza, affermata in termini puramente assiomatici. La mancanza di ogni concreta indicazione sulle vicende oggetto dei giudizi a quibus e sulla loro effettiva riconducibilità al paradigma punitivo considerato, atta a permettere la verifica dell'asserita rilevanza delle questioni, preclude pertanto lo scrutinio nel merito delle questioni medesime.
Massima n. 35415
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in relazione agli artt. 2, 3, 10, 25, 27 e 117 della Costituzione, dell'art. 10- bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) - che punisce con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato - ; dell'art. 16, comma 1, come modificato dall'art. 1, comma 16, lett. b ) e comma 22, lett. o ), della legge n. 94 del 2009, e dell'art. 62- bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), aggiunto dall'art. 1, comma 17, lett. d ) della legge n. 94 del 2009, che consentono al giudice competente di sostituire la pena pecuniaria con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni. L'ordinanza di rimessione si limita a riportare, nell'epigrafe, il capo di imputazione oggetto del giudizio principale - che tuttavia costituisce una mera e generica parafrasi della norma impugnata - ed afferma assiomaticamente la rilevanza della questione. Difettando ogni concreta indicazione sulle vicende oggetto dei giudizi a quibus e sulla loro effettiva riconducibilità al paradigma punitivo considerato, sì da consentire la verifica dell'asserita rilevanza delle questioni, risulta precluso lo scrutinio nel merito delle questioni medesime.
Massima n. 35416
Difettano del requisito della rilevanza e, pertanto, sono manifestamente inammissibili, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in relazione agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dell'art. 10- bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), che punisce con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato. Infatti, quanto alla censura inerente alla mancata previsione della non punibilità del fatto di illegittimo trattenimento commesso per «giustificato motivo», nell'ordinanza di rimessione non è stata prospettata, neppure con riguardo a mere allegazioni difensive, alcuna circostanza che, nel caso di specie, possa assumere rilievo quale «giustificato motivo» di inosservanza delle regole sul soggiorno dello straniero nel territorio dello Stato. Analogamente, quanto all'ulteriore censura - afferente al previsto obbligo del giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere nel caso di avvenuta esecuzione dell'espulsione amministrativa o di respingimento dello straniero alla frontiera -, dall'ordinanza di rimessione non consta che l'imputato nel giudizio a quo sia stato effettivamente espulso o respinto, con conseguente carenza del presupposto di applicabilità della previsione normativa censurata.
Massima n. 35417
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in relazione agli artt. 2, 3 e 27 della Costituzione, dell'art. 10- bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) - che punisce con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato. In ordine alla ritenuta violazione del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) - denunciata sulla scorta della considerazione che la norma incriminatrice perseguirebbe, nel suo complesso, un obiettivo (allontanare lo straniero illegalmente presente nel territorio dello Stato) già realizzabile con la procedura di espulsione amministrativa, avente il medesimo ambito applicativo - essa è già stata esclusa (sentenza n. 250 del 2010), sul presupposto che la considerazione, da parte del legislatore, «dell'applicazione della sanzione penale come un esito "subordinato" rispetto alla materiale estromissione dal territorio nazionale dello straniero» non comporta ancora che il procedimento penale per il reato in esame rappresenti, a priori, un mero "duplicato" della procedura amministrativa di espulsione, attesa, tra l'altro, l'impossibilità, per la pubblica amministrazione, a dare corso all'esecuzione di tutti i provvedimenti espulsivi. Analogamente, l'asserita lesione dei principi di materialità e necessaria offensività del reato - denunciata dal rimettente in riferimento all'art. 27 Cost. - è già stata disattesa in precedente pronuncia, sul presupposto che oggetto dell'incriminazione non è affatto «un modo di essere» della persona, quanto piuttosto uno specifico comportamento, trasgressivo di norme vigenti, quale quello descritto dalle locuzioni alternative «fare ingresso» e «trattenersi» contra legem nel territorio dello Stato, evidenziandosi, in generale, che il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice è agevolmente identificabile «nell'interesse dello Stato al controllo e alla gestione dei flussi migratori, secondo un determinato assetto normativo» (sentenza n. 250 del 2010). Quanto, infine, alla denunciata lesione del principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., la sua infondatezza - parimenti già oggetto di specifica statuizione (sentenza n. 250 del 2010) - discende dalla considerazione che, in materia di immigrazione, «le ragioni della solidarietà umana non possono essere affermate al di fuori di un corretto bilanciamento dei valori in gioco», rimesso alla discrezionalità del legislatore; in particolare, dette ragioni «non sono di per sé in contrasto con le regole in materia di immigrazione previste in funzione di un ordinato flusso migratorio e di un'adeguata accoglienza degli stranieri»: e ciò nella cornice di un «quadro normativo [...] che vede regolati in modo diverso - anche a livello costituzionale (art. 10, terzo comma, Cost.) - l'ingresso e la permanenza degli stranieri nel Paese, a seconda che si tratti di richiedenti il diritto di asilo o rifugiati, ovvero di c.d. "migranti economici"» (sentenza n. 250 del 2010, ordinanza n. 32 del 2011).
Massima n. 35418
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in relazione agli artt. 3, 10, 27 e 117 della Costituzione, dell'art. 10- bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) che punisce con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato. Infatti, è già stato escluso (sentenza n. 250 del 2010) che sia censurabile sul piano della legittimità costituzionale, in rapporto al principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), la scelta di prevedere per detto reato la pena dell'ammenda, atteso che - pur se tale pena presenta un ridotta capacità dissuasiva, a fronte della condizione di insolvibilità in cui assai spesso versa il migrante irregolare e della difficoltà di convertire la pena pecuniaria ineseguita in lavoro sostitutivo o in obbligo di permanenza domiciliare - tali valutazioni attengono all'opportunità della scelta legislativa, su un piano di politica criminale e giudiziaria di per sé estraneo al sindacato di costituzionalità. Le ulteriori censure di violazione dell'art. 3 Cost. - per assenza nella descrizione del fatto incriminato della clausola «senza giustificato motivo» - e di violazione dell'art. 27 Cost. - in rapporto alla prevista declaratoria del non luogo a procedere per avvenuta espulsione dello straniero - difettano, poi, del necessario requisito della rilevanza, non risultando dall'ordinanza di rimessione né che nel caso di specie ricorrano situazioni qualificabili come «giustificato motivo» di inosservanza del precetto, né che gli imputati nel giudizio principale siano stati materialmente espulsi. Analogamente, l'ulteriore profilo di violazione del principio di ragionevolezza - dedotto in ragione della facoltà del giudice di sostituire, nel caso di condanna, detta pena pecuniaria con la misura dell'espulsione dallo Stato per un periodo non inferiore a cinque anni - risulta manifestamente inammissibile per inconferenza della norma denunciata: invero, l'effetto censurato dal giudice a quo non deriva dalla disposizione impugnata, ma, eventualmente, da norme distinte, non coinvolte nello scrutinio di costituzionalità (segnatamente, art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 e art. 62- bis del d.lgs. n. 274 del 2000). Parimenti, la censura di violazione degli artt. 10 e 117 Cost. - derivante dall'asserito contrasto dell'incriminazione censurata con gli artt. 5 e 16 del Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico illecito di migranti, adottato il 15 dicembre 2000, ratificato e reso esecutivo con legge 16 marzo 2006, n. 146 - non è assistita dalla necessaria motivazione circa la rilevanza della questione medesima, atteso che il rimettente non ha dedotto che, nella fattispecie concreta sottoposta al suo vaglio, ricorra il presupposto di applicabilità delle norme internazionali pattizie evocate: vale a dire, che gli imputati nel giudizio a quo siano stati oggetto delle condotte di traffico di migranti descritte dall'art. 6 del citato Protocollo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27 e 97 della Costituzione, dal Giudice di pace di Lecco, sezione distaccata di Missaglia, e dal Giudice di pace di Pordenone con le ordinanze indicate in epigrafe;
2) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10-bis e 16, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 e dell'art. 62-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 25, 27 e 117 della Costituzione, dal Giudice di pace di Taranto con l'ordinanza r.o. n. 97 del 2010, indicata in epigrafe;
3) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 (quanto alla carenza di fondamento razionale dell'incriminazione) e 27 (quanto alla violazione dei principi di materialità e necessaria offensività del reato) della Costituzione, dal Giudice di Pace di Taranto con l'ordinanza r.o. n. 166 del 2010, indicata in epigrafe;
4) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, sollevate, in riferimento agli artt. 3 (quanto ai residui profili), 10, 27 (quanto ai residui profili) e 117 della Costituzione, dal Giudice di Pace di Taranto con l'ordinanza r.o. n. 166 del 2010 indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 febbraio 2011.
Il Cancelliere
F.to: MELATTI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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