Corte costituzionale

Ordinanza n. 178/2011

Corte cost., ord. 8 giugno 2011, n. 178

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
178/2011
Data di deposito
8 giugno 2011
Data di decisione
7 giugno 2011
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gaetano Silvestri
Presidente
MADDALENA
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:178

Norme oggetto del giudizio

  • art. 29, legge provincia Bolzano n. 1 del 8 aprile 2004
  • art. 3, comma 1, legge provincia Bolzano n. 13 del 29 agosto 2000
  • art. 3, comma 2, legge provincia Bolzano n. 13 del 29 agosto 2000

Parametri

Massime

Massima n. 35673

Devono essere restituiti al rimettente gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 29 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1 e 3, commi 1 e 2, della legge provinciale 29 agosto 2000, n. 13, impugnati, in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 41, 97, 113, 117, commi primo, secondo, lett. e ) ed s ), e terzo, e 120 Cost., nonché agli artt. 5, 9 e 13 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige e 1 e 1- bis del d.P.R. n. 235 del 1977, nelle parti in cui, modificando l'art. 1, comma 1, della legge provinciale n. 10 del 1983, rispettivamente, fissano, con decorrenza dal 1° luglio 2004, l'ammontare del canone delle concessioni per le derivazioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico che sviluppano oltre 3.000 chilowatt di potenza in 24 euro per ogni chilowatt e introducono per la prima volta il criterio dell'aumento progressivo, anziché proporzionale, del canone per l'uso idroelettrico. Infatti, successivamente alla deliberazione dell'ordinanza di rimessione, l'art. 31, comma 1, lett. a ), della legge provinciale n. 15 del 2010 ha disposto l'abrogazione dell'art. 1, comma 1, lett. c ), della legge provinciale n. 10 del 1983, cioè della norma direttamente censurata dal rimettente, con la conseguenza che appare necessario un nuovo esame della rilevanza delle questioni sollevate. Sulla spettanza al rimettente del compito di valutare gli effetti che l'abrogazione della norma oggetto di censura produce sulla definizione del giudizio a quo , in particolare avuto riguardo al profilo della perdurante applicabilità della predetta norma ai procedimenti in corso, in assenza di espressa disposizione di legge che disponga in tal senso, v., ex plurimis , le citate ordinanze n. 162/2010 e n. 145/2010.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale Superiore delle acque pubbliche.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2011.

F.to:

Paolo MADDALENA, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'8 giugno 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

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