Corte costituzionale

Sentenza n. 80/2010

Corte cost., sent. 26 febbraio 2010, n. 80

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
80/2010
Data di deposito
26 febbraio 2010
Data di decisione
22 febbraio 2010
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Maria Rita Saulle
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:80

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 413, legge n. 244 del 24 dicembre 2007
  • art. 2, comma 414, legge n. 244 del 24 dicembre 2007

Parametri

Massime

Massima n. 34400

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 413 e 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, censurato in riferimento agli artt. 2, 3, 4, primo comma, 10, primo comma, 30, commi primo e secondo, 31, primo comma, 34, primo comma, 35, commi primo e secondo, e 38, commi terzo e quarto, Cost., deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità della questione sollevata dalla difesa erariale per difetto di rilevanza. Infatti, il giudice rimettente è chiamato a pronunciarsi su un provvedimento dell'amministrazione scolastica che, in applicazione delle disposizioni impugnate, ha negato il riconoscimento delle ore di sostegno inizialmente accordate, quindi tenendo conto anche degli strumenti alternativi previsti dalla normativa statale, ivi comprese le compensazioni tra Province diverse.

Massima n. 34401

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 413 e 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 devono essere dichiarate inammissibili, perché non sufficientemente argomentate e formulate in modo generico ed apodittico, le censure relative alla violazione degli artt. 4, primo comma, e 35, commi primo e secondo, Cost., in relazione all'art. 38 Cost., nonché degli artt. 34, primo comma, e 38, commi terzo e quarto, Cost., in relazione agli artt. 30, commi primo e secondo, e 31, primo comma, Cost. Sull'inammissibilità di censure insufficientemente argomentate e, dunque, formulate in modo generico ed apodittico, v., ex plurimis , la citata ordinanza n. 344/2008.

Massima n. 34402

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di ragionevolezza, l'art. 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno. Premesso che i disabili non costituiscono un gruppo omogeneo, in quanto vi sono forme diverse di disabilità per ognuna delle quali è necessario individuare meccanismi di rimozione degli ostacoli che tengano conto della tipologia di handicap da cui risulti essere affetta in concreto una persona; che il diritto del disabile all'istruzione, oggetto di specifica tutela sia nell'ordinamento internazionale che in quello interno, si configura come diritto fondamentale; e che la discrezionalità del legislatore, nell'individuazione delle misure necessarie a tutela dei diritti delle persone disabili, trova un limite invalicabile nel rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati; la scelta legislativa di stabilire un limite massimo relativamente al numero delle ore di insegnamento di sostegno non trova alcuna giustificazione nell'ordinamento e si appalesa irragionevole poiché comporta l'impossibilità di avvalersi, in deroga al rapporto tra studenti e docenti stabilito dalla normativa statale, di insegnanti specializzati che assicurino al disabile grave il miglioramento della sua situazione nell'ambito sociale e scolastico. (Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura). Per l'affermazione che la legge n. 104 del 1992 è volta a «perseguire un evidente interesse nazionale, stringente ed infrazionabile, quale è quello di garantire in tutto il territorio nazionale un livello uniforme di realizzazione di diritti costituzionali fondamentali dei soggetti portatori di handicaps », v. la citata sentenza n. 406/1992. Sul fondamentale diritto del disabile all'istruzione e sulle misure legislative necessarie a garantirne la fruizione, ivi compresa quella del personale docente specializzato, v. le citate sentenze n. 52/2000 e n. 215/1987. Sulla discrezionalità spettante al legislatore nell'individuazione delle misure necessarie a tutela dei diritti delle persone disabili e sul correlativo invalicabile limite del rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: ordinanza n. 269/2009, sentenze n. 431/2008 e n. 251/2008.

Massima n. 34403

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di ragionevolezza, l'art. 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella parte in cui esclude la possibilità, già contemplata dalla legge n. 449 del 1997, di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente. Premesso che i disabili non costituiscono un gruppo omogeneo, in quanto vi sono forme diverse di disabilità per ognuna delle quali è necessario individuare meccanismi di rimozione degli ostacoli che tengano conto della tipologia di handicap da cui risulti essere affetta in concreto una persona; che il diritto del disabile all'istruzione, oggetto di specifica tutela sia nell'ordinamento internazionale che in quello interno, si configura come diritto fondamentale; e che la discrezionalità del legislatore, nell'individuazione delle misure necessarie a tutela dei diritti delle persone disabili, trova un limite invalicabile nel rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati; la scelta legislativa di sopprimere la riserva che consentiva di assumere insegnanti di sostegno a tempo determinato non trova alcuna giustificazione nell'ordinamento e si appalesa irragionevole poiché comporta l'impossibilità di avvalersi, in deroga al rapporto tra studenti e docenti stabilito dalla normativa statale, di insegnanti specializzati che assicurino al disabile grave il miglioramento della sua situazione nell'ambito sociale e scolastico. (Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura). Per l'affermazione che la legge n. 104 del 1992 è volta a «perseguire un evidente interesse nazionale, stringente ed infrazionabile, quale è quello di garantire in tutto il territorio nazionale un livello uniforme di realizzazione di diritti costituzionali fondamentali dei soggetti portatori di handicaps », v. la citata sentenza n. 406/1992. Sul fondamentale diritto del disabile all'istruzione e sulle misure legislative necessarie a garantirne la fruizione, ivi compresa quella del personale docente specializzato, v. le citate sentenze n. 52/2000 e n. 215/1987. Sulla discrezionalità spettante al legislatore nell'individuazione delle misure necessarie a tutela dei diritti delle persone disabili e sul correlativo invalicabile limite del rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: ordinanza n. 269/2009, sentenze n. 431/2008 e n. 251/2008.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 414, della legge n. 244 del 2007, nella parte in cui esclude la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Maria Rita SAULLE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 febbraio 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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