Corte costituzionale
Sentenza n. 346/2010
Corte cost., sent. 1° dicembre 2010, n. 346
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 346/2010
- Data di deposito
- 1° dicembre 2010
- Data di decisione
- 29 novembre 2010
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Grossi
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:346
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 179 del 1° dicembre 2009
- art. 1, comma 2, decreto legislativo n. 179 del 1° dicembre 2009
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 5, Costituzione
- art. 6, Costituzione
- art. 10, Costituzione
- art. 11, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 77, Costituzione
- art. 116, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 2, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 3, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 2, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 19, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 99, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 100, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 101, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 102, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 105, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 107, statuto regione Trentino Alto Adige
- decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 30 giugno 1951
- decreto del Presidente della Repubblica n. 846 del 19 ottobre 1977
- decreto del Presidente della Repubblica n. 571 del 31 luglio 1978
- decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 10 febbraio 1983
- decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 15 luglio 1988
- accordo di Parigi tra Italia e Austria del 5 settembre 1946
- Trattato di pace di Parigi, trattato, accordo internazionale del 10 febbraio 1947
- dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948
- convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950) del 4 novembre 1950
- Convenzione di Strasburgo del 1° febbraio 1995
- A (XXVII), n. 715 del 23 aprile 1959
- A (XLIV), n. 1314 del 31 maggio 1968
- del 5 novembre 1992
- del 18 dicembre 1992
- del 20 ottobre 2005
Massime
Massima n. 35143
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, promossa - in riferimento agli articoli 2, 3, 8, n. 2, 16, 19, 99, 100, 101, 102, 105 e 107 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), nonché agli articoli 3, 5, 6, 10, 11, 76, 77, 116 e 117, primo comma, della Costituzione e, inoltre, in relazione a diverse norme di attuazione del medesimo statuto (tra le quali, in particolare: d.P.R. 30 giugno 1951, n. 574; d.P.R. 19 ottobre 1977, n. 846; d.P.R. 31 luglio 1978, n. 571; d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89; d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574); nonché in relazione all'Accordo di Parigi tra Italia e Austria del 5 settembre 1946; al Trattato di pace di Parigi del 10 febbraio 1947; alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo 10 dicembre 1948; alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950; alla Risoluzione del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite del 23 aprile 1959, n. 715 (XXVII), all. A; alla Risoluzione del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite del 31 maggio 1968, n. 1314 (XLIV); alla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie adottata dal Consiglio d'Europa il 5 novembre 1992; alla Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 18 dicembre 1992 in tema di diritti di persone appartenenti a minoranze; alla Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995; alla Convenzione sulla protezione e promozione delle diversità delle espressioni culturali del 20 ottobre 2005 - «limitatamente alla parte in cui mantiene in vigore il regio decreto 29 marzo 1923, n. 800 (Allegato 2, n. 190), convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473 (Allegato 1, n. 182)». Infatti, il decreto legislativo n. 179 del 2009, nelle disposizioni impugnate, è sprovvisto di una propria e autonoma forza precettiva o di quel carattere innovativo proprio degli atti normativi: non è dubbio, infatti, che, nell'individuare le disposizioni da mantenere in vigore, esso non ridetermini né in alcun modo corregga le relative discipline, limitandosi a confermare, peraltro indirettamente - attraverso, cioè, la mera individuazione di atti da "salvare"-, la persistente e immutata loro efficacia. Ne discende che le disposizioni impugnate appaiono, perciò, prive della capacità di ledere, per sé stesse, come si lamenta, la sfera della competenza della Provincia ricorrente in materia di "toponomastica"; il tutto a prescindere dal problema di ciò che con questa espressione si voglia intendere e di ciò che, invece, riguardi la materia della "denominazione dei comuni", ai fini, eventualmente, del riparto delle relative competenze, secondo lo statuto speciale, tra Provincia autonoma di Bolzano e Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol. Ne consegue il difetto, in capo alla ricorrente, di un diretto e attuale interesse a sostenere l'impugnazione proposta.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179 (Disposizioni legislative anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), promossa - in riferimento agli articoli 2, 3, 8, n. 2, 16, 19, 99, 100, 101, 102, 105 e 107 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), nonché agli articoli 3, 5, 6, 10, 11, 76, 77, 116 e 117, primo comma, della Costituzione e, inoltre, in relazione a diverse norme di attuazione del medesimo statuto (tra le quali, in particolare: d.P.R. 30 giugno 1951, n. 574; d.P.R. 19 ottobre 1977, n. 846; d.P.R. 31 luglio 1978, n. 571; d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89; d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574); nonché in relazione all'Accordo di Parigi tra Italia e Austria del 5 settembre 1946; al Trattato di pace di Parigi del 10 febbraio 1947; alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo 10 dicembre 1948; alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950; alla Risoluzione del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite del 23 aprile 1959, n. 715 (XXVII), all. A; alla Risoluzione del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite del 31 maggio 1968, n. 1314 (XLIV); alla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie adottata dal Consiglio d'Europa il 5 novembre 1992; alla Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 18 dicembre 1992 in tema di diritti di persone appartenenti a minoranze; alla Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995; alla Convenzione sulla protezione e promozione delle diversità delle espressioni culturali del 20 ottobre 2005 - «limitatamente alla parte in cui mantiene in vigore il regio decreto 29 marzo 1923, n. 800 (Allegato 2, n. 190), convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473 (Allegato 1, n. 182)», dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso di cui all'epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 novembre 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'1 dicembre 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze