Corte costituzionale
Sentenza n. 312/2010
Corte cost., sent. 5 novembre 2010, n. 312
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 312/2010
- Data di deposito
- 5 novembre 2010
- Data di decisione
- 2 novembre 2010
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Grossi
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:312
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, comma 2, legge della Regione Campania n. 19 del 28 dicembre 2009
- art. 9, comma 3, legge della Regione Campania n. 19 del 28 dicembre 2009
- art. 10, comma 2, legge della Regione Campania n. 19 del 28 dicembre 2009
- art. 4, comma 2, legge della Regione Campania n. 9 del 7 gennaio 1983
- art. 4, comma 3, legge della Regione Campania n. 9 del 7 gennaio 1983
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 23, Costituzione
- art. 41, Costituzione
- art. 42, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 94, decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001
- art. 19, legge n. 241 del 7 agosto 1990
- art. 20, legge n. 241 del 7 agosto 1990
Massime
Massima n. 34993
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9, commi 2 e 3, della legge della Regione Campania 28 dicembre 2009, n. 19 (riguardanti l'obbligo del fascicolo di fabbricato per ogni incremento volumetrico o mutamento d'uso, da redigere con le modalità e i contenuti definiti da apposito regolamento), proposta in riferimento agli articoli 3, 23, 41, 42, 97, 117, secondo comma, lettera l ), e 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto le doglianze vengono basate esclusivamente sull'assunto (non altrimenti dimostrato) della non conformità delle previsioni oggetto di impugnazione ai parametri di volta in volta evocati: esse, dunque, non rispondono ai requisiti di chiarezza e completezza richiesti per la valida proposizione di una questione di legittimità costituzionale, a maggior ragione nei giudizi proposti in via principale. In senso analogo, v. citate sentenze n. 119, n. 45/2010 e n. 139/2006.
Massima n. 34994
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 2, della medesima legge della Regione Campania 28 dicembre 2009, n. 19 (concernente la necessità per l'inizio dei lavori edilizi in zona sismica della preventiva autorizzazione nonché la sufficienza per l'inizio dei lavori nelle zone a bassa sismicità del "deposito sismico", verificato dal competente Settore provinciale del Genio Civile, salvi controlli con il metodo a campione), proposta in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto, oltre che generica, essa risulta basata esclusivamente sulla apodittica affermazione di una (non altrimenti argomentata) asserita violazione dell'evocato principio fondamentale (la cui esatta portata neppure viene specificamente individuata) ad opera di una normativa, avente un contenuto altrettanto articolato e complesso, anch'esso non adeguatamente valutato in riferimento alle sollevate doglianze.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9, commi 2 e 3, della legge della Regione Campania 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), proposta - in riferimento agli articoli 3, 23, 41, 42, 97, 117, secondo comma, lettera l), e 117, terzo comma, della Costituzione - dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 2, della medesima legge della Regione Campania n. 19 del 2009, proposta - in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. - dal Presidente del Consiglio dei ministri con lo stesso ricorso.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 novembre 2010.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 novembre 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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