Corte costituzionale

Sentenza n. 289/2010

Corte cost., sent. 8 ottobre 2010, n. 289

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
289/2010
Data di deposito
8 ottobre 2010
Data di decisione
4 ottobre 2010
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Maria Napolitano
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:289

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 2, legge della Regione Abruzzo n. 6 del 5 aprile 2007
  • punto 5 dell'allegato, legge della Regione Abruzzo n. 6 del 5 aprile 2007

Parametri

Massime

Massima n. 34943

È inammissibile l'intervento nei giudizi incidentali di costituzionalità delle leggi e degli altri atti avente forza di legge di soggetti che non siano parti nei giudizi a quibus .

Massima n. 34944

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 5 aprile 2007, n. 6 e punto 5 dell'allegato "Piano di riordino posti letto ospedalieri", sollevata in relazione agli artt. 24 e 113 della Costituzione, poiché, ferma la indiscussa natura provvedimentale delle disposizioni censurate, non è preclusa alla legge ordinaria, né a quella di fonte regionale, la possibilità di attrarre nella propria sfera di disciplina oggetti o materie normalmente affidati alla autorità amministrativa; né ciò determina un vulnus al diritto di difesa del cittadino riguardo agli effetti provvedimentali dell'atto normativo, posto che la posizione soggettiva di questo troverà la sua adeguata tutela, ovviamente non sul piano della giurisdizione amministrativa ma, tramite questa, su quello, proprio della tipologia dell'atto in ipotesi lesivo, della giurisdizione costituzionale. In senso analogo, v. citata sentenza n. 241/2008 e n. 267/2007.

Massima n. 34945

Non è fondata, in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 5 aprile 2007, n. 6 e punto 5 dell'allegato "Piano di riordino posti letto ospedalieri", non risultando il dedotto contrasto con principi fondamentali rinvenibili nella legislazione statale, in quanto il rimettente ha indicato in maniera generica ed erronea i principi fondamentali in base ai quali l'esigenza di «complessiva riduzione della spesa sanitaria» dovrebbe essere soddisfatta, per ciò che concerne la «riorganizzazione del piano ospedaliero», incidendo esclusivamente su «la sola spedalità pubblica», senza in alcun modo chiarire in che termini esso sarebbe stato espresso dal legislatore statale; inoltre, viene erroneamente ed immotivatamente esclusa dai limiti operativi della ristrutturazione della rete ospedaliera di cui al comma 4 del suddetto art. 3 del decreto-legge n. 347 del 2001 la spesa della spedalità privata in regime di accreditamento, posto che anche i costi di questa, così come di quella pubblica, gravano sul servizio sanitario.

Massima n. 34946

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 5 aprile 2007, n. 6 e punto 5 dell'allegato "Piano di riordino posti letto ospedalieri", sollevata in relazione all'art. 43 Cost., per incongruità del parametro evocato la censura articolata in quanto siffatta disposizione ha ad oggetto un fenomeno del tutto diverso da quello che concerneva la normativa impugnata, riguardando, infatti, l'eventuale ipotesi in cui, a fini generali e tramite strumenti legislativi, è riservato, ovvero è trasferito, allo Stato, ad altri enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti, l'esercizio di determinate attività imprenditoriali laddove riferite a specifici settori strategici della vita economica e sociale del Paese; sicché è di tutta evidenza l'estraneità a detta problematica della disciplina della determinazione del numero dei posti letto accreditabili presso il servizio sanitario nelle strutture sanitarie private.

Massima n. 34947

Non è fondata, in relazione agli artt. 41 e 42 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 5 aprile 2007, n. 6 e punto 5 dell'allegato "Piano di riordino posti letto ospedalieri". Riguardo alla asserita violazione della libertà di impresa, la disciplina in questione non comporta alcun vincolo alla iniziativa economica, in quanto non pone alcun limite quantitativo alla facoltà degli imprenditori privati di realizzare strutture sanitarie, in particolare riguardo al numero dei posti letto ivi installati. Essa si limita, in applicazione dell'ineludibile principio di autorganizzazione della pubblica Amministrazione, a determinare quale sia il numero dei posti letto che, in base al regime dell'accreditamento, sono a carico economico del servizio sanitario pubblico. Alla infondatezza della questione argomentata in relazione all'art. 41 della Costituzione consegue, in assenza di qualsivoglia meccanismo espropriativo, l'infondatezza anche di quella ipotizzata ai sensi dell'art. 42 della Costituzione.

Massima n. 34948

Non è fondata, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 5 aprile 2007, n. 6 e punto 5 dell'allegato "Piano di riordino posti letto ospedalieri". Nessuna irragionevolezza né alcun contrasto col principio di buon andamento della pubblica Amministrazione viene, infatti, a minare la disciplina censurata nella parte in cui, al già rilevato ed evidente scopo di contenere la spesa pubblica nel settore sanitario, realizza la rideterminazione del numero dei posti letto ospedalieri fruibili nella Regione Abruzzo. La circostanza che siffatto riordino comporti una diversa incidenza della diminuzione dei posti letto fra la spedalità pubblica e quella privata non costituisce motivo di manifesta irragionevolezza della disciplina, rientrando nella sfera di discrezionalità del legislatore regionale, nel rispetto delle esigenze di funzionalità degli essenziali servizi offerti, la modulazione degli strumenti volti al contenimento della spesa pubblica nel predetto settore.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 5 aprile 2007, n. 6 (Linee guida per la redazione del piano sanitario 2007/2009 - Un sistema di garanzie per la salute - Piano di riordino della rete ospedaliera), nonché del punto 5 dell'allegato "Piano di riordino posti letto ospedalieri", sollevata dal Tribunale amministrativo regionale dell'Abruzzo, in relazione all'art. 43 della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale delle medesime disposizioni, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale dell'Abruzzo, in relazione agli art. 3, 24, 41, 42, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, con le stesse ordinanze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 ottobre 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'8 ottobre 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Allegato:

Ordinanza letta all’udienza del 6

luglio 2010

ORDINANZA

Rilevato che in ambedue i giudizi di legittimità costituzionale introdotti con le

ordinanze del Tribunale amministrativo regionale dell’Abruzzo, portanti

rispettivamente il n. 89 del 2009 ed il n. 90 del 2009, sono intervenute la

Casa di cura Villa Serena s.r.l., la Casa di cura dott. G. Spatocco s.r.l., la

Casa di cura Villa Letizia s.r.l. e la Casa di cura Pierangeli s.r.l., ciascuna

in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentate e

difese come in atti;

rilevato, altresì, che nessuna delle elencate intervenienti era parte nei due giudizi a

quibus, come, fra l’altro, si desume dalla stessa narrativa degli atti di

intervento, là dove si afferma che le citate intervenienti hanno appreso della

esistenza dei presenti giudizi di legittimità costituzionale solo a seguito

della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, in data 1°

aprile 2009, delle due ordinanze di rimessione, posto che, ove le stesse

fossero state parti, ancorché non costituite, dei due giudizi a quibus,

esse sarebbero state destinatarie della notificazione endoprocessuale delle due

ordinanze medesime;

considerato che, per costante giurisprudenza di questa Corte, ivi compresa la sentenza n.

190 del 2006 citata dagli intervenienti, sono ammessi ad intervenire nel

giudizio incidentale di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio

principale;

che tale principio,

posto a salvaguardia della natura necessariamente incidentale del giudizio di

legittimità costituzionale, incontra una deroga nei soli casi in cui il

giudizio medesimo incide direttamente sulle posizioni giuridiche soggettive di

quanti hanno spiegato intervento e costoro non hanno la possibilità di

difenderle come parti del processo di provenienza;

che tale situazione non

ricorre nel caso di specie.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili gli interventi della Casa di cura Villa Serena s.r.l., della Casa

di cura dott. G. Spatocco s.r.l., della Casa di cura Villa Letizia s.r.l. e

della Casa di cura Pierangeli s.r.l. e dispone procedersi oltre.

F.to: Francesco Amirante, Presidente

Testo integrale

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