Corte costituzionale
Sentenza n. 267/2010
Corte cost., sent. 22 luglio 2010, n. 267
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 267/2010
- Data di deposito
- 22 luglio 2010
- Data di decisione
- 7 luglio 2010
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Sabino Cassese
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:267
Norme oggetto del giudizio
- art. 22, comma 4, decreto-legge n. 78 del 1° luglio 2009
- art. 1, lett. a), legge della Regione Calabria n. 11 del 30 aprile 2009
- art. 1, lett. b), legge della Regione Calabria n. 11 del 30 aprile 2009
- art. 2, comma 1, legge della Regione Calabria n. 11 del 30 aprile 2009
- art. 2, comma 2, legge della Regione Calabria n. 11 del 30 aprile 2009
- art. 2, comma 3, legge della Regione Calabria n. 11 del 30 aprile 2009
- art. 2, comma 6, legge della Regione Calabria n. 11 del 30 aprile 2009
- art. 1, comma 1, legge della Regione Calabria n. 48 del 7 dicembre 2009
- art. 5, comma 1, legge della Regione Calabria n. 11 del 30 aprile 2009
- art. 6, legge della Regione Calabria n. 11 del 30 aprile 2009
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 117, comma 2, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 120, comma 2, Costituzione
- art. 121, Costituzione
- art. 8, comma 1, legge n. 131 del 5 giugno 2003
- art. 8, comma 4, legge n. 131 del 5 giugno 2003
- art. 8, comma 5, legge n. 131 del 5 giugno 2003
- art. 51, Costituzione
- art. 81, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 29, decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006
- legge n. 248 del 4 agosto 2006
- art. 68, decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008
- legge n. 133 del 6 agosto 2008
Massime
Massima n. 34866
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 4, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte, va dichiarata l'estinzione del processo, dato che la Regione Calabria ha dichiarato di rinunciare al ricorso e che tale rinuncia è stata formalmente accettata dall'Avvocatura generale dello Stato, per conto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Massima n. 34867
In relazione alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, lett. a ) e b ), e 2, commi 1, 2, 3 e 6, della legge della Regione Calabria 30 aprile 2009, n. 11, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte, va dichiarata l'estinzione del processo, dato che l'Avvocatura generale dello Stato, per conto del Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato di rinunciare al ricorso e che tale rinuncia è stata formalmente accettata dalla Regione Calabria.
Massima n. 34868
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 (come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge della Regione Calabria 7 dicembre 2009, n. 48), del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione per omessa motivazione circa la contestata legittimità della proroga, in quanto il ricorrente si sarebbe limitato a riprodurre i motivi di gravame ad altro ricorso. Tra le censure prospettate, infatti, una è riferita espressamente allo slittamento temporale, ai fini dell'efficacia, determinato dalla posposizione del termine dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010. Inoltre, dal ricorso si evince che il Presidente del Consiglio dei ministri ha inteso censurare l'art. 5 della legge della Regione Calabria n. 11 del 2009 anche nella versione risultante a seguito del sopravvenuto art. 1, comma 1, della legge della Regione Calabria n. 48 del 2009, nel presupposto che quest'ultimo, posponendo il termine, non abbia fatto venir meno gli asseriti vizi di legittimità della disposizione.
Massima n. 34869
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 (come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge della Regione Calabria 7 dicembre 2009, n. 48) e dell'art. 6 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione per formulazione generica e assertiva delle censure, in quanto, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa regionale, le censure sono agevolmente individuabili.
Massima n. 34870
E' costituzionalmente illegittimo, in relazione agli artt. 3, 51 e 97 Cost., l'art. 5 della legge della Regione Calabria 30 aprile 2009, n. 11, così come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge della Regione Calabria 7 dicembre 2009, n. 48, nella parte in cui prevede che, a seguito della liquidazione della «Fondazione per la ricerca e la cura dei tumori Tommaso Campanella», unità operative allo stato esistenti presso la Fondazione possano entrare a fare parte della struttura sanitaria ed operativa dell'Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini e che i rapporti di lavoro dei dirigenti medici e del personale sanitario in atto presso tali unità continuino presso l'Azienda «senza soluzione di continuità». La norma non fornisce indicazioni circa la sussistenza dei requisiti fissati dalla Corte per poter ammettere deroghe al principio del concorso pubblico, vale a dire la peculiarità delle funzioni che il personale svolge o specifiche necessità funzionali dell'amministrazione. La disposizione, inoltre, non distingue tra le diverse categorie di personale (a tempo determinato o a tempo indeterminato, dirigenziale o non dirigenziale), non opera alcuna distinzione con riguardo al modo in cui il personale della Fondazione è stato reclutato, né indica le modalità di inserimento dei dipendenti nell'Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini. Sulla regola del pubblico concorso, v. citate sentenze n. 195/2010, n. 293/2009.
Massima n. 34871
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 6 della legge della Regione Calabria n. 11 del 2009, dato che la disposizione censurata, istituendo l'Autorità per il servizio sanitario, si pone in contrasto con i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica e di contenimento della spesa, con conseguente violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. L'art. 29 del d.l. n. 223 del 2006, che reca disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica per le Regioni, le Province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, dispone la «limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi» (comma 2, lettera c). Orbene, l'Autorità per il sistema sanitario prevista dall'art. 6 della legge regionale n. 11 del 2009, che si configura quale nuovo organismo di supporto alle attività di vigilanza e di controllo del Consiglio regionale, non presenta il carattere di indispensabilità richiesto dalla normativa di principio statale. Sotto questo profilo, in primo luogo, l'Autorità si aggiunge ad altri uffici regionali già esistenti in materia sanitaria, come il Garante della salute, con una parziale sovrapposizione dei compiti di vigilanza sulla qualità del servizio sanitario. In secondo luogo, la creazione della Autorità e le sue attribuzioni non sono coordinate in alcun modo con le funzioni spettanti al Dipartimento della tutela della salute e politiche sanitarie della Regione, soprattutto per quanto riguarda le attività di controllo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Calabria 30 aprile 2009, n. 11 (Ripiano del disavanzo di esercizio per l'anno 2008 ed accordo con lo Stato per il rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale), così come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge della Regione Calabria 7 dicembre 2009, n. 48 (Modifica alla legge regionale n. 11/2009 su «Ripiano del disavanzo d'esercizio per l'anno 2008 ed accordo con lo Stato per il rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale»), nella parte in cui prevede che, a seguito della liquidazione della «Fondazione per la ricerca e la cura dei tumori Tommaso Campanella», unità operative allo stato esistenti presso la Fondazione possano entrare a fare parte della struttura sanitaria ed operativa dell'Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini e che i rapporti di lavoro dei dirigenti medici e del personale sanitario in atto presso tali unità continuino presso l'Azienda «senza soluzione di continuità»;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge della Regione Calabria n. 11 del 2009;
dichiara estinto il giudizio concernente l'art. 22, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), promosso dalla Regione Calabria con il ricorso, indicato in epigrafe, iscritto al n. 54 del registro ricorsi del 2009;
dichiara estinto il giudizio concernente gli artt. 1, comma 1, lettere a) e b), e 2, commi 1, 2, 3 e 6, della legge della Regione Calabria n. 11 del 2009, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso, indicato in epigrafe, iscritto al n. 43 del registro ricorsi del 2009.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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