Corte costituzionale

Sentenza n. 172/2010

Corte cost., sent. 13 maggio 2010, n. 172

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
172/2010
Data di deposito
13 maggio 2010
Data di decisione
10 maggio 2010
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Paolo Maria Napolitano
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:172

Norme oggetto del giudizio

  • art. 17, comma 30, decreto-legge n. 78 del 1° luglio 2009
  • art. 17, comma 30, bis, decreto-legge n. 78 del 1° luglio 2009
  • legge n. 102 del 3 agosto 2009
  • art. 3, legge n. 20 del 14 gennaio 1994

Parametri

Massime

Massima n. 34654

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, commi 30 e 30- bis , del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con il quale è stato modificato l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 - che prevede la sottoposizione al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti-Sezione centrale dei contratti di conferimento di incarichi, studi e consulenze a soggetti estranei all'Amministrazione - stante la inapplicabilità delle disposizioni censurate agli atti delle Regioni e degli enti locali, così venendo meno l'interesse della ricorrente a proporre la questione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, commi 30 e 30-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con il quale è stato modificato l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione di controllo della Corte dei conti), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97, 100, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione, all'art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonché al principio di leale collaborazione, dalla Regione Veneto con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 10 maggio 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 maggio 2010.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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