Corte costituzionale
Sentenza n. 121/2010
Corte cost., sent. 26 marzo 2010, n. 121
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 121/2010
- Data di deposito
- 26 marzo 2010
- Data di decisione
- 22 marzo 2010
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Gaetano Silvestri
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:121
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
- art. 13, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
- legge n. 133 del 6 agosto 2008
- art. 18, comma 4, bis, lett. a), decreto-legge n. 185 del 29 novembre 2008
- legge n. 2 del 28 gennaio 2009
- art. 11, comma 1, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
- art. 13, comma 1, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
- art. 13, comma 2, lett. a), decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
- art. 13, comma 2, lett. b), decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
- art. 13, comma 2, lett. c), decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
- art. 11, comma 2, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
- art. 11, comma 3, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
- art. 11, comma 4, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
- art. 11, comma 5, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
- art. 11, comma 8, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
- art. 11, comma 6, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
- art. 11, comma 9, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
- art. 11, comma 3, lett. e), decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
- art. 11, comma 4, ultimo periodo, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
- art. 11, comma 11, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
- art. 11, comma 12, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
- art. 13, comma 2, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
- art. 13, comma 3, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
- art. 13, comma 3, bis, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
- art. 2, comma 39, lett. a) e b), legge n. 191 del 23 dicembre 2009
- art. 11, comma 13, comma 3-ter, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
- art. 11, comma 13, comma 3-quater, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
Parametri
- art. 2, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 14, Costituzione
- art. 114, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 14, lett. g), statuto regione Sicilia
- decreto del Presidente della Repubblica n. 878 del 30 luglio 1950
- art. 117, comma 4, Costituzione
- art. 117, comma 6, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 32, comma 3, legge n. 87 del 11 marzo 1957
- art. 119, Costituzione
- art. 120, Costituzione
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 136, Costituzione
Massime
Massima n. 34504
V. titoletto.
Massima n. 34505
V. titoletto.
Massima n. 34506
È inammissibile il ricorso promosso dalla Regione Lazio avverso gli artt. 11 e 13, commi 1 e 2, lett. a ), b ) e c ), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in quanto, detto ricorso, notificato il 20 ottobre 2008, è stato depositato il successivo 5 novembre e quindi oltre il termine di 10 giorni dalla notifica, previsto dall'art. 32, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, che rinvia a quanto stabilito dall'art. 31, comma 4, della medesima legge. Orbene, alla stregua della consolidata giurisprudenza della Corte, il termine per il deposito del ricorso deve intendersi stabilito a pena di decadenza; né sono prospettati argomenti tali da indurre la Corte a modificare orientamento, considerando in particolare che, se si escludesse la decadenza per la mancata osservanza del termine per il deposito, le controversie fra lo Stato e le Regioni, una volta notificato il ricorso, potrebbero essere «instaurate sine die». In senso analogo, v. citate sentenze n. 72/1981 e n. 191/1980 e ordinanze n. 99/2000, n. 126/1997, n. 528 e n. 643/1988.
Massima n. 34507
È inammissibile, nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, l'intervento di soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare della potestà legislativa il cui atto è oggetto di contestazione (nella specie l'intervento spiegato dalla Regione Lazio nel giudizio promosso dalla Regione Campania). In senso analogo, v. citate sentenze n. 172/1994 e n. 111/1975.
Massima n. 34508
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 4- bis , lett. a ), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla 28 gennaio 2009, n. 2, che ha modificato l'art. 11, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Infatti, successivamente alla proposizione dei ricorsi, la disposizione di cui al comma 1 dell'art. 11 è stata nuovamente modificata dall'art. 7- quater , comma 12, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 aprile 2009, n. 33, che ha sostituito la parola «sentita» con le seguenti «d'intesa con», ripristinando pertanto l'originaria previsione dell'intesa con la Conferenza unificata. Sicché la Regione ricorrente, nella memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica, preso atto della sopravvenuta carenza di interesse della questione, ha chiesto la dichiarazione della intervenuta cessazione della materia del contendere alla quale la difesa erariale non ha manifestato opposizione. In senso analogo, v. citate sentenze n. 246, n. 234 e n. 225/2009.
Massima n. 34509
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, trattandosi di un'unica impugnazione di disposizioni di diverso contenuto, senza possibilità di dedurre dalle motivazioni addotte dalle ricorrenti le ragioni di incostituzionalità delle singole norme.
Massima n. 34510
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 del decreto-legge giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, va disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione per formulazione inadeguata delle censure rivolte all'intero art. 11 del decreto-legge n. 112 del 2008, in quanto dalla parte motiva dei relativi ricorsi si deduce come le censure, formalmente rivolte all'intero art. 11, debbano intendersi riferite solo ad alcuni specifici commi.
Massima n. 34511
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, del decreto-legge giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con il quale lo Stato, prevedendo l'approvazione di un piano nazionale di edilizia abitativa, ha inteso disciplinare in modo unitario la programmazione in materia di edilizia residenziale pubblica avente interesse a livello nazionale. La Corte ha già precisato che la materia dell'edilizia residenziale pubblica, non espressamente contemplata dall'art. 117 Cost., si estende su tre livelli normativi: il primo riguarda la determinazione dell'offerta minima di alloggi destinati a soddisfare le esigenze dei ceti meno abbienti (che rientra nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m, Cost.); il secondo livello normativo riguarda la programmazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica, che ricade nella materia "governo del territorio", ai sensi del terzo comma dell'art. 117 Cost.; il terzo livello normativo, rientrante nel quarto comma dell'art. 117 Cost., riguarda la gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari o degli altri enti che a questi sono stati sostituiti ad opera della legislazione regionale. Orbene, la previsione di un piano nazionale di edilizia abitativa si inserisce nel secondo livello normativo, nel senso che lo Stato, con il suddetto piano, fissa i principi generali che devono presiedere alla programmazione nazionale ed a quelle regionali nel settore. Nello stabilire tali principi, lo Stato non fa che esercitare le proprie attribuzioni in una materia di competenza concorrente, come il «governo del territorio». L'attuazione tecnico-amministrativa della norma oggetto di impugnazione è demandata allo Stato, per quanto attiene ai profili nazionali uniformi, con la conseguenza che la competenza amministrativa, limitatamente alle linee di programmazione di livello nazionale, deve essere riconosciuta, in applicazione del principio di sussidiarietà di cui al primo comma dell'art. 118 Cost., allo Stato medesimo, tenuto anche conto della sussistenza di idonea disciplina statale a garantire il principio di leale collaborazione. In materia edilizia residenziale pubblica, v. citate sentenze n. 166/2008, n. 94/2007, n. 451/2006 e n. 486/1995.
Massima n. 34512
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. La norma censurata - che indica alcune categorie sociali, cui è riconosciuta una posizione preferenziale rispetto a tutte le altre, in considerazione del particolare stato di disagio economico in cui versano le persone in esse comprese - rientra a pieno titolo nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, che deve avere carattere soggettivo, oltre che oggettivo, giacché occorre sempre tener presenti le differenti condizioni di reddito, che incidono in modo diretto sulla fissazione del singolo "livello minimo", da collegare alle concrete situazioni dei soggetti beneficiari. Nella delineata prospettiva, è immune dai vizi denunciati l'uso, da parte della disposizione censurata, dell'avverbio «prioritariamente», il quale non vale certo a legittimare interventi di edilizia residenziale pubblica rivolti a categorie sociali munite di redditi elevati. Tale avverbio, piuttosto, pone in rilievo che la legge statale, in coerenza con la sua funzione di individuare i «livelli minimi», stabilisce un ordine inderogabile di priorità, il quale non esclude la possibilità che le Regioni, una volta soddisfatte le esigenze delle categorie deboli specificamente elencate, possano, nell'ambito del proprio territorio, individuare altre categorie meritevoli di sostegno, cui ritengono utile e necessario fornire il supporto degli interventi pubblici in materia di edilizia residenziale. In senso analogo, v. citata sentenza n. 166/2008.
Massima n. 34513
È costituzionalmente illegittimo l'art. 11, comma 3, lett. e ), del decreto-legge giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, limitatamente alla parola «anche», premessa a «sociale», in quanto consente l'introduzione di finalità diverse da quelle che presiedono all'intera normativa avente ad oggetto il piano nazionale di edilizia residenziale pubblica. La disposizione censurata prevede in generale una tipologia di interventi qualificabili principi generali attinenti al settore dell'edilizia residenziale pubblica; ma il carattere sociale del piano nazionale previsto dalle norme censurate esclude che la potestà legislativa concorrente dello Stato possa essere utilizzata per altre finalità, non precisate e non preventivamente inquadrabili nel riparto di competenze tra Stato e Regioni. Questo sviamento è reso invece possibile dalla parola «anche», contenuta nella lettera e) del comma 3 dell'art. 11, che si pone come un corpo estraneo in un complesso normativo statale, il quale trae la sua legittimità dal fine unitario dell'incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Incremento che si attua mediante la statuizione congiunta di livelli essenziali dell'offerta abitativa e di principi generali volti a consentire interventi concreti di attuazione degli stessi livelli essenziali.
Massima n. 34514
È costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, l'art. 11, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, limitatamente alle parole «Decorsi novanta giorni senza che sia stata raggiunta la predetta intesa, gli accordi di programma possono essere comunque approvati». Tale norma, infatti, vanifica la previsione dell'intesa con la Conferenza unificata, che rappresenta il necessario momento di raccordo tra Stato e Regioni nella fase della realizzazione del piano nazionale, in quanto attribuisce ad una delle parti un ruolo preminente, incompatibile con il regime dell'intesa, caratterizzata dalla paritaria codeterminazione dell'atto; non è legittima infatti la drastica previsione, in caso di mancata intesa, della decisività della volontà di una sola delle parti, la quale riduce all'espressione di un parere il ruolo dell'altra. Il superamento delle eventuali situazioni di stallo deve essere realizzato attraverso la previsione di idonee procedure perché possano aver luogo reiterate trattative volte a superare le divergenze che ostacolino il raggiungimento di un accordo. Se queste cautele sono valide per tutti casi in cui sia prevista un'intesa, esse acquistano una pregnanza particolare nel sistema dei rapporti tra Stato e Regioni, in cui sono da integrare la potestà unificatrice del primo e le autonomie costituzionalmente tutelate delle seconde. In senso analogo, v. citate sentenze n. 24/2007 e n. 339/2005.
Massima n. 34515
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 5, del decreto-legge giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. La disposizione denunciata contiene principi fondamentali attraverso i quali realizzare gli interventi edificatori previsti dal piano nazionale di edilizia residenziale pubblica. Peraltro, alcune di queste previsioni, relative al trasferimento ed alla cessione dei diritti edificatori, incidono sulla materia «ordinamento civile», di competenza esclusiva dello Stato. Per quanto poi riguarda, in particolare, la previsione di cui alla lettera c), censurata per violazione dell'autonomia finanziaria degli enti locali, essa è immune dai vizi denunciati, in quanto si riferisce unicamente ai prelievi fiscali previsti da leggi statali, dei quali lo Stato può disporre con una norma a carattere generale, che mira alla loro riduzione in vista di un fine, anch'esso indicato nella legge, di rilevanza sociale a favore delle stesse popolazioni locali.
Massima n. 34516
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 8, del decreto-legge giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in quanto la norma impugnata, prevedendo modalità e termini per la verifica periodica della realizzazione del piano, non riguarda opere pubbliche e contiene discipline complementari rispetto a quelle di cui ai predetti commi 1 e 4 dello stesso art. 11, ritenuti dalla Corte immuni da censure.
Massima n. 34517
È costituzionalmente illegittimo l'art. 11, comma 9, del decreto-legge giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. La norma censurata consente il ricorso, in alternativa alle previsioni di cui al comma 4, alle modalità di approvazione previste per le infrastrutture strategiche; in questo modo, il legislatore intende garantire la speditezza delle procedure, a discapito però delle competenze costituzionalmente tutelate delle Regioni. Infatti, il ricorso alle modalità proprie delle infrastrutture strategiche è previsto in alternativa agli accordi di programma, per la cui approvazione è richiesta l'intesa con la Conferenza unificata, il che comporta la violazione del principio di leale collaborazione.
Massima n. 34518
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 11, del decreto-legge giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui prevede che i programmi integrati, di cui al comma 4, sono dichiarati di interesse strategico nazionale. Infatti, la dichiarazione di interesse strategico non può condurre alla conseguenza della variazione delle procedure ed in particolare della eliminazione dell'intesa con la Conferenza unificata, prevista dal comma 9. Espunta la previsione delle modalità di approvazione stabilite per le infrastrutture strategiche, la norma di cui al comma 11 resta logicamente coerente con l'esigenza di assicurare un momento unitario, a livello nazionale, della programmazione in materia di edilizia residenziale pubblica e non presenta quindi profili di illegittimità costituzionale.
Massima n. 34519
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 12, del decreto-legge giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Poiché lo Stato ha titolo per intervenire nella materia dell'edilizia residenziale pubblica, attraverso l'approvazione di un piano nazionale di edilizia abitativa, deve escludersi che sia illegittima l'istituzione di un apposito Fondo in materia, a prescindere dalla previsione di un'intesa. Quanto, poi, alla confluenza nel Fondo suddetto delle somme stanziate ma non iscritte nei bilanci e non impegnate, va considerato che la norma censurata dispone che le sole risorse non ancora iscritte nei bilanci e non impegnate confluiscano nel Fondo. Queste somme, peraltro, non sono sottratte in via permanente al circuito regionale, ma sono destinate ad essere nuovamente programmate in base alle modalità (compresa l'intesa con la Conferenza unificata, prevista nel testo attualmente vigente del comma 12) ed ai criteri previsti dalla medesima norma impugnata.
Massima n. 34520
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, del decreto-legge giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Se è pur vero che la gestione del patrimonio immobiliare degli IACP rientra nella competenza residuale delle Regioni, occorre rilevare che la norma censurata non attribuisce allo Stato alcuna possibilità di ingerenza in tale gestione. La semplice attività promozionale, di mero stimolo alla conclusione di accordi, liberamente stipulabili dalle Regioni, rimane esterna all'attività gestionale vera e propria, e lascia intatte le competenze regionali in merito. Sulla gestione del patrimonio immobiliare degli IACP, v. citata sentenza n. 94/2007.
Massima n. 34521
È costituzionalmente illegittimo l'art. 13, comma 2, del decreto-legge giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. La norma censurata ricalca quella prevista nell'art. 1, comma 598, della legge n. 266 del 2005, dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 94 del 2007. Vengono, infatti, dettati dalla legge statale alcuni criteri, di cui «si tiene conto» ai fini della conclusione degli accordi in materia di semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli IACP. Nel comma 1 dello stesso art. 13 il ruolo dello Stato, in una materia di competenza residuale delle Regioni, è limitato alla semplice promozione di accordi, mentre nel comma 2 si impone di tenere conto di alcuni criteri. L'uso del presente indicativo implica, infatti, una doverosità inconciliabile con la libertà incondizionata, di cui devono godere le Regioni nel condurre le trattative per raggiungere gli accordi di cui sopra. L'espressione ricordata - ancorché apparentemente più attenuata di quella «devono consentire», utilizzata nella norma già dichiarata costituzionalmente illegittima da questa Corte - contiene in sé un imperativo che una delle parti dei possibili accordi detta alle altre, limitando così la loro sfera di discrezionalità e pertanto menomando la pienezza della potestà legislativa residuale delle Regioni ex art. 117, quarto comma, Cost.
Massima n. 34522
È costituzionalmente illegittimo, per violazione della potestà legislativa residuale delle Regioni in materia di gestione degli immobili di proprietà degli IACP, ex art. 117, quarto comma, Cost., l'art. 13, comma 3, del decreto-legge giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. La norma censurata prevede la facoltà per le amministrazioni regionali e locali di stipulare convenzioni con società di settore, per lo svolgimento delle attività strumentali alla vendita dei singoli beni immobili. Orbene, l'attribuzione alle Regioni di una specifica facoltà in una materia che rientra nella loro competenza residuale implica un'intromissione dello Stato in una sfera che non gli appartiene. Per contro, l'attribuzione della medesima facoltà agli enti locali ha l'effetto di consentire a questi ultimi, avvalendosi della legge statale, di scavalcare la competenza regionale, anche nell'ipotesi che le singole Regioni, nella loro discrezionalità legislativa, non ritengano di dare spazio, nel proprio territorio, alle convenzioni previste dalla norma censurata. Sulla competenza legislativa residuale regionale concernente la gestione del patrimonio immobiliare degli IACP, v. citata sentenza n. 94/2007.
Massima n. 34523
Tenuto conto che la disposizione di cui all'art. 13, comma 3- bis , del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 è stata modificata, dopo la proposizione dei ricorsi, dall'art. 2, comma 39, lettere a) e b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, con effetto dal 1° gennaio 2010, deve ritenersi che, in presenza del medesimo contenuto precettivo, le questioni di legittimità costituzionale devono intendersi trasferite sul nuovo testo della disposizione impugnata tuttora in vigore. In senso analogo, v. citata sentenza n. 15/2010.
Massima n. 34524
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3- bis , del decreto-legge giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, modificato dall'art. 2, comma 39, lett. a) , e b) , della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Lo strumento prescelto nella norma censurata per porre in equilibrio le potestà legislative dello Stato (fissazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m, Cost.) e della Regione ("servizi sociali", materia non menzionata nel secondo e nel terzo comma dell'art. 117 Cost. da ritenere appartenente alla competenza legislativa residuale delle Regioni), fondate su principi in astratto separati e coesistenti, in concreto potenzialmente confliggenti, non è irragionevole, giacché impone una procedura di codecisione nella gestione del Fondo e salvaguarda le politiche abitative regionali. Va peraltro sottolineato che il bilanciamento effettuato dal legislatore è il portato temporaneo della perdurante inattuazione dell'art. 119 Cost. e di imperiose necessità sociali, indotte anche dalla attuale grave crisi economica nazionale e internazionale, che costituiscono giustificazioni sufficienti, ma contingenti, per leggi statali di tutela di diritti sociali limitative della competenza legislativa residuale delle Regioni nella materia dei "servizi sociali". In tema di "servizi sociali", v. citate sentenze n. 10/2010, n. 168/2009 e n. 50/2008.
Massima n. 34525
È costituzionalmente illegittimo l'art. 13, comma 3- ter , del decreto-legge giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. La norma in oggetto prevede la cessione in proprietà agli aventi diritto degli alloggi realizzati ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, la quale prevedeva la costruzione, a spese dello Stato, di alloggi per accogliere le famiglie allocate in grotte, baracche, scantinati, edifici pubblici, locali malsani e simili. Gli alloggi costruiti ai sensi della legge citata erano trasferiti in gestione agli IACP, oggi enti strumentali delle Regioni. Orbene, la previsione, da parte di una legge statale, della cessione in proprietà di tali immobili realizza pertanto una ingerenza nella gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica, che appartiene alla competenza residuale delle Regioni. In senso analogo, v. citata sentenza n. 94/2007.
Massima n. 34526
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3- quater , del decreto-legge giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. La norma citata istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio. A valere sulle risorse del Fondo sono concessi contributi statali per interventi realizzati dagli enti destinatari, nei rispettivi territori, per il risanamento ed il recupero dell'ambiente e lo sviluppo economico dei territori stessi. Il tenore della disposizione fa ritenere che la stessa faccia riferimento a misure specifiche destinate ad incrementare uno sviluppo eco-compatibile in territori che necessitano di interventi di risanamento. La finalità di tutela dell'ambiente si pone pertanto come prevalente e rende legittimo, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., l'esercizio della potestà legislativa statale al riguardo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi e riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse dalle Regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Toscana e Sicilia con i ricorsi indicati in epigrafe;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 3, lettera e), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, limitatamente alla parola «anche»;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4, ultimo periodo, del d.l. n. 112 del 2008, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 133 del 2008, limitatamente alle parole «Decorsi novanta giorni senza che sia stata raggiunta la predetta intesa, gli accordi di programma possono essere comunque approvati»;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 9, del d.l. n. 112 del 2008, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 133 del 2008;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, commi 2, 3 e 3-ter, del d.l. n. 112 del 2008, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 133 del 2008;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 1, 2, 5, 8, 11 e 12 del d.l. n. 112 del 2008, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 133 del 2008, promosse, in riferimento agli artt. 2, 14, 114, 117, 118, 119, 120 e 136 della Costituzione, all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), all'art. 14, lettera g), del r.d.lgs. 15 maggio 1946 n. 545 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, al d.P.R. 30 luglio 1950, n. 878 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di opere pubbliche), ed ai principio di ragionevolezza e di leale collaborazione, dalle Regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Umbria, Toscana, Puglia, Campania, Valle d'Aosta e Sicilia con i ricorsi indicati in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 1, 3-bis (come modificato dall'art. 2, comma 39, lettere a e b, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010») e 3-quater, del d.l. n. 112 del 2008, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 133 del 2008, promosse, in riferimento agli artt. 117, 118, 119 e 136 Cost., all'art. 14, lettera g), del r.d.lgs. 15 maggio 1946 n. 545 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, al d.P.R. 30 luglio 1950, n. 878 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di opere pubbliche), ed al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Toscana, Puglia, Campania e Sicilia con i ricorsi indicati in epigrafe;
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 4-bis, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2, promossa, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. ed al principio di leale collaborazione, dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara inammissibile il ricorso promosso dalla Regione Lazio avverso gli artt. 11 e 13 del d.l. n. 112 del 2008, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 133 del 2008, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost., nonché ai principi di ragionevolezza, proporzionalità e di leale collaborazione;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9, del d.l. n. 112 del 2008, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 133 del 2008, promosse, in riferimento all'art. 117, terzo e quarto comma, Cost., dalle Regioni Emilia-Romagna, Liguria e Campania con i ricorsi indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 marzo 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Allegato:
ordinanza letta all’udienza del 23 febbraio 2010
ORDINANZA
Ritenuto che la Regione Lazio ha depositato atto di intervento nel giudizio promosso dalla Regione Campania (reg. ric. n. 79 del 2008)
avverso gli artt. 11 e 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1,
della legge 6 agosto 2008, n. 133, chiedendo che le norme impugnate siano
dichiarate illegittime.
Considerato che la Regione Lazio ha impugnato con autonomo ricorso (reg. ric. n. 89 del 2008), depositato fuori
termine, gli artt. 11 e 13 del d.l. n. 112 del 2008;
che, per costante giurisprudenza di questa Corte (sentenze n.
172 del 1994 e n. 111 del 1975), nei giudizi di legittimità costituzionale in
via principale non è ammessa la presenza di soggetti diversi dalla parte
ricorrente e dal titolare della potestà legislativa il cui atto è oggetto di
contestazione;
che, d’altra parte, l’ammissibilità dell’atto di intervento
della Regione Lazio nel presente giudizio vanificherebbe la perentorietà del
termine previsto per il deposito del ricorso nei giudizi in via principale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile l’intervento spiegato dalla
Regione Lazio nel giudizio promosso dalla Regione Campania.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze