Corte costituzionale

Ordinanza n. 94/2010

Corte cost., ord. 12 marzo 2010, n. 94

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
94/2010
Data di deposito
12 marzo 2010
Data di decisione
8 marzo 2010
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mazzella
Presidente
DE SIERVO
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:94

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8-septies, decreto-legge n. 136 del 28 maggio 2004
  • legge n. 186 del 27 luglio 2004

Parametri

Massime

Massima n. 34454

Sono manifestamente inammissibili, per irrilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8- septies del d.l. 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, nella legge 27 luglio 2004, n. 186, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24, 81, 101, 102, 104 e 119 Cost., nella parte in cui prevede che il contributo una tantum contemplato dall'art. 2, comma 2, del d.l. n. 367 del 1990, convertito, con modificazioni, nella legge n. 31 del 1991, deve intendersi erogabile dagli enti territoriali interessati entro i limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 11 del medesimo d.l. e nell'ambito della quota destinata a ciascun ente, e nella parte in cui ha modificato il testo del citato art. 2, comma 2, stabilendo che le parole "di lire" siano sostituite da "fino a lire". Il rimettente ha sollevato le questioni di costituzionalità dopo avere integralmente deciso nel merito i giudizi principali.

Massima n. 34455

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8- septies del d.l. 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, nella legge 27 luglio 2004, n. 186, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 24, comma secondo, Cost., nella parte in cui prevede che il contributo una tantum contemplato dall'art. 2, comma 2, del d.l. n. 367 del 1990, convertito, con modificazioni, nella legge n. 31 del 1991, deve intendersi erogabile dagli enti territoriali interessati entro i limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 11 del medesimo d.l. e nell'ambito della quota destinata a ciascun ente, e nella parte in cui ha modificato il testo del citato art. 2, comma 2, stabilendo che le parole "di lire" siano sostituite da "fino a lire". Analoga questione, sollevata in riferimento anche agli artt. 101, 102 e 104 Cost., è stata, infatti, dichiarata infondata con la sentenza n. 135 del 2006, né risultano prospettate nuove argomentazioni che possano indurre a dubitare che all'art. 8- septies del d.l. n. 136 del 2004 debba essere attribuita la semplice funzione di aver definitivamente imposto per legge la corretta interpretazione dell'art. 2, comma 2, del d.l. n. 367 del 1990. Per la manifesta infondatezza e la non fondatezza di analoghe questioni aventi ad oggetto l'impugnato art. 8- septies del d.l. n. 136 del 2004, v., rispettivamente, l'ordinanza n. 351/2006 e la citata sentenza n. 135/2006.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8-septies, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 27 luglio 2004, n. 186, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 81, 101, 102, 104 e 119 della Costituzione, dal Giudice di pace di San Vito dei Normanni, con le ordinanze nn. 253, 254, 255, 256 e 257 del 2009;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8-septies, del decreto-legge n. 136 del 2004, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di San Vito dei Normanni, con l'ordinanza n. 258 del 2009.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2010.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 marzo 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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