Corte costituzionale
Ordinanza n. 84/2010
Corte cost., ord. 5 marzo 2010, n. 84
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 84/2010
- Data di deposito
- 5 marzo 2010
- Data di decisione
- 24 febbraio 2010
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfio Finocchiaro
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:84
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 986, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
Parametri
Massime
Massima n. 34409
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 986, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione per omesso esperimento, ad opera del rimettente, di una soluzione interpretativa costituzionalmente orientata, giacché la Commissione rimettente ha espressamente argomentato il carattere, a suo avviso, non interpretativo della norma, attribuendole, viceversa, effetto innovativo, con incidenza sulle controversie pendenti.
Massima n. 34410
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 986, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono inammissibili le censure formulate per ritenuta violazione degli artt. 11, 41, 53 e 111 Cost., trattandosi di questioni non sollevate con l'ordinanza di rimessione bensì con la memoria depositata nell'imminenza dell'udienza.
Massima n. 34411
E' manifestamente inammissibile, in relazione agli artt. 3, 101, 102 e 104 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 986, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, laddove, interpretando il comma 982, lettere a) e b), e il comma 985 dell'art. 1 della stessa legge, amplierebbe il presupposto impositivo della tassa portuale estendendone l'applicazione alle operazioni svolte su qualsiasi struttura di ormeggio realizzata al di fuori dell'ambito portuale. Il rimettente, infatti, omette di formulare una sufficiente motivazione sia sulla rilevanza, dato che la mera enunciazione della fondatezza della questione non è sufficiente a dimostrare la rilevanza della stessa, sia sulla non manifesta infondatezza, in quanto esclude il carattere interpretativo del comma 986, semplicemente perché le vicende giudiziarie relative a precedenti pretese, allo stesso titolo, dell'amministrazione finanziaria, si sarebbero concluse nel senso della non debenza del tributo, ma non si dà cura di approfondire le questioni connesse a natura e presupposti di applicabilità del tributo, alla ricerca di un significato rientrante nelle possibili letture della disciplina complessiva sulla tassa portuale, che la norma censurata potrebbe essere intervenuta a confermare, e senza tenere conto della ulteriore previsione generalizzante, di cui all'art. 28, comma 6, della legge n. 84 del 1994, che adotta quale presupposto dell'imposizione l'appartenenza ad un ambito portuale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 986, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 101, 102 e 104 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Siracusa, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 marzo 2010.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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