Corte costituzionale
Ordinanza n. 65/2010
Corte cost., ord. 24 febbraio 2010, n. 65
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 65/2010
- Data di deposito
- 24 febbraio 2010
- Data di decisione
- 22 febbraio 2010
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:65
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001
- art. 11, decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001
- art. 4-bis, decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001
- art. 21, comma 1, bis, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
- legge n. 133 del 6 agosto 2008
Parametri
- art. 76, Costituzione
- legge n. 422 del 29 dicembre 2000
- art. 77, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- clausula 8, punto 3, dell'Accordo-quadro da essa recepito, direttiva CE n. 70 del 28 giugno 1999
- art. 1, comma 2, lett. b), legge n. 230 del 18 aprile 1962
- art. 3, comma 1, Costituzione
- art. 24, comma 2, Costituzione
- art. 101, Costituzione
- art. 102, comma 2, Costituzione
Massime
Massima n. 34372
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 11 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, impugnati, in riferimento agli artt. 76, 77 e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui aboliscono l'onere dell'indicazione del nominativo del lavoratore sostituito previsto dalla legge n. 230 del 1962 quale condizione di liceità dell'assunzione a tempo determinato di altro dipendente. La questione è già stata ritenuta infondata con la sentenza n. 214 del 2009 e, successivamente, manifestamente infondata con l'ordinanza n. 325 del 2009, né vi è ragione di discostarsi dalle motivazioni delle dette decisioni. Per la non fondatezza e la manifesta infondatezza della medesima questione, v., rispettivamente, le seguenti citate decisioni: sentenza n. 214/2009 e ordinanza n. 325/2009.
Massima n. 34373
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4- bis del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dall'art. 21, comma 1- bis , del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 101, 102, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., poiché l'impugnata disposizione è stata giudicata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 214 del 2009. Per la declaratoria di illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 4- bis del d.lgs. n. 368 del 2001, v. la citata sentenza n. 214/2009.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 11 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES), sollevata, in riferimento agli artt. 76, 77 e 117, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis del medesimo d.lgs. n. 368 del 2001, introdotto dall'art. 21, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 101, 102, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2010.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 febbraio 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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