Corte costituzionale

Ordinanza n. 65/2010

Corte cost., ord. 24 febbraio 2010, n. 65

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
65/2010
Data di deposito
24 febbraio 2010
Data di decisione
22 febbraio 2010
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mazzella
Presidente
DE SIERVO
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:65

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001
  • art. 11, decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001
  • art. 4-bis, decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001
  • art. 21, comma 1, bis, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
  • legge n. 133 del 6 agosto 2008

Parametri

Massime

Massima n. 34372

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 11 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, impugnati, in riferimento agli artt. 76, 77 e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui aboliscono l'onere dell'indicazione del nominativo del lavoratore sostituito previsto dalla legge n. 230 del 1962 quale condizione di liceità dell'assunzione a tempo determinato di altro dipendente. La questione è già stata ritenuta infondata con la sentenza n. 214 del 2009 e, successivamente, manifestamente infondata con l'ordinanza n. 325 del 2009, né vi è ragione di discostarsi dalle motivazioni delle dette decisioni. Per la non fondatezza e la manifesta infondatezza della medesima questione, v., rispettivamente, le seguenti citate decisioni: sentenza n. 214/2009 e ordinanza n. 325/2009.

Massima n. 34373

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4- bis del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dall'art. 21, comma 1- bis , del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 101, 102, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., poiché l'impugnata disposizione è stata giudicata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 214 del 2009. Per la declaratoria di illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 4- bis del d.lgs. n. 368 del 2001, v. la citata sentenza n. 214/2009.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 11 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES), sollevata, in riferimento agli artt. 76, 77 e 117, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe;

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis del medesimo d.lgs. n. 368 del 2001, introdotto dall'art. 21, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 101, 102, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2010.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 febbraio 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze