Corte costituzionale
Ordinanza n. 118/2010
Corte cost., ord. 25 marzo 2010, n. 118
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 118/2010
- Data di deposito
- 25 marzo 2010
- Data di decisione
- 22 marzo 2010
- Esito
- Cessata materia del contendere
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:118
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Regione Liguria n. 12 del 28 aprile 2009
- art. 2, legge della Regione Liguria n. 12 del 28 aprile 2009
- art. 3, comma 2, legge della Regione Liguria n. 12 del 28 aprile 2009
- art. 3, comma 3, legge della Regione Liguria n. 12 del 28 aprile 2009
- art. 3, comma 4, legge della Regione Liguria n. 12 del 28 aprile 2009
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 33, Costituzione
- art. 51, Costituzione
- art. 81, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
- decreto legislativo n. 288 del 16 ottobre 2003
- art. 3, comma 90, legge n. 244 del 24 dicembre 2007
- art. 1, comma 565, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
- art. 117, comma 2, lett. m), Costituzione
- art. 1, comma 796, lett. b), legge n. 296 del 27 dicembre 2006
- art. 3, comma 96, legge n. 244 del 24 dicembre 2007
Massime
Massima n. 34494
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3, commi 2, 3 e 4, della legge della Regione Liguria 28 aprile 2009, n. 12, in materia di assunzione di personale del servizio sanitario regionale e di personale della ricerca in servizio presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le Aziende ed Enti del servizio sanitario regionale, censurati in riferimento agli artt. 3, 33, 51, 81, 97, 117, commi secondo, lett. l ) e m ), e terzo, e 118 Cost. Il ricorrente Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso poiché, successivamente alla proposizione del medesimo, è stata promulgata ed è entrata in vigore la legge della Regione Liguria 21 ottobre 2009, n. 42 che ha abrogato gli impugnati artt. 1 e 2 ed ha modificato il denunciato art. 3. La suddetta rinuncia, pur non potendo comportare l'estinzione del processo, in quanto è stata accettata in udienza dal difensore della Regione senza una corrispondente deliberazione di accettazione della Giunta regionale, può, infatti, fondare, unitamente ad altri elementi (nella specie, il fatto che non risulti che le impugnate disposizioni abbiano avuto medio tempore applicazione e che siano state adottate le deliberazioni della Giunta regionale cui era subordinata l'operatività delle denunciate previsioni), una dichiarazione di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente, poiché la citata sopravvenienza normativa deve ritenersi satisfattiva della pretesa avanzata con il ricorso. Nel senso che la Giunta regionale è il solo organo dotato di legittimazione a procedere all'accettazione della rinuncia proveniente dalla controparte, v. la citata ordinanza n. 418/2008. Sull'idoneità della rinuncia non ritualmente accettata a fondare, unitamente ad altri elementi, una dichiarazione di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente, v., ex multis , le citate ordinanze n. 153/2009 e n. 53/2009.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 marzo 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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