Corte costituzionale

Ordinanza n. 118/2010

Corte cost., ord. 25 marzo 2010, n. 118

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
118/2010
Data di deposito
25 marzo 2010
Data di decisione
22 marzo 2010
Esito
Cessata materia del contendere
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Ugo De Siervo
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:118

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge della Regione Liguria n. 12 del 28 aprile 2009
  • art. 2, legge della Regione Liguria n. 12 del 28 aprile 2009
  • art. 3, comma 2, legge della Regione Liguria n. 12 del 28 aprile 2009
  • art. 3, comma 3, legge della Regione Liguria n. 12 del 28 aprile 2009
  • art. 3, comma 4, legge della Regione Liguria n. 12 del 28 aprile 2009

Parametri

Massime

Massima n. 34494

Va dichiarata la cessazione della materia del contendere nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3, commi 2, 3 e 4, della legge della Regione Liguria 28 aprile 2009, n. 12, in materia di assunzione di personale del servizio sanitario regionale e di personale della ricerca in servizio presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le Aziende ed Enti del servizio sanitario regionale, censurati in riferimento agli artt. 3, 33, 51, 81, 97, 117, commi secondo, lett. l ) e m ), e terzo, e 118 Cost. Il ricorrente Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso poiché, successivamente alla proposizione del medesimo, è stata promulgata ed è entrata in vigore la legge della Regione Liguria 21 ottobre 2009, n. 42 che ha abrogato gli impugnati artt. 1 e 2 ed ha modificato il denunciato art. 3. La suddetta rinuncia, pur non potendo comportare l'estinzione del processo, in quanto è stata accettata in udienza dal difensore della Regione senza una corrispondente deliberazione di accettazione della Giunta regionale, può, infatti, fondare, unitamente ad altri elementi (nella specie, il fatto che non risulti che le impugnate disposizioni abbiano avuto medio tempore applicazione e che siano state adottate le deliberazioni della Giunta regionale cui era subordinata l'operatività delle denunciate previsioni), una dichiarazione di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente, poiché la citata sopravvenienza normativa deve ritenersi satisfattiva della pretesa avanzata con il ricorso. Nel senso che la Giunta regionale è il solo organo dotato di legittimazione a procedere all'accettazione della rinuncia proveniente dalla controparte, v. la citata ordinanza n. 418/2008. Sull'idoneità della rinuncia non ritualmente accettata a fondare, unitamente ad altri elementi, una dichiarazione di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente, v., ex multis , le citate ordinanze n. 153/2009 e n. 53/2009.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 25 marzo 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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