Corte costituzionale
Sentenza n. 99/2009
Corte cost., sent. 2 aprile 2009, n. 99
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 99/2009
- Data di deposito
- 2 aprile 2009
- Data di decisione
- 1° aprile 2009
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Gaetano Silvestri
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:99
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 279, legge n. 244 del 24 dicembre 2007
- art. 2, comma 280, legge n. 244 del 24 dicembre 2007
- art. 2, comma 280, lett. c), legge n. 244 del 24 dicembre 2007
- art. 2, comma 280, lett. a), legge n. 244 del 24 dicembre 2007
- art. 2, comma 280, lett. b), legge n. 244 del 24 dicembre 2007
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 32, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. m), Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 117, comma 4, Costituzione
- art. 5, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 120, comma 2, Costituzione
- art. 11, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 119, comma 3, Costituzione
Massime
Massima n. 33296
Sono inammissibili le questioni di costituzionalità dell'art. 2, commi 279 e 280, lett. c ), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, proposte dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., atteso che tali parametri non riguardano il riparto di competenze tra Stato e Regioni e la loro eventuale violazione non si risolve in lesioni delle competenze regionali stabilite dalla Costituzione. - V., citate, sentenze n. 12 del 2009, n. 371 e n. 326 del 2008.
Massima n. 33297
Sono inammissibili le questioni di costituzionalità dell'art. 2, commi 279 e 280, lett. c ), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, proposte dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., atteso che tali parametri non riguardano il riparto di competenze tra Stato e Regioni e la loro eventuale violazione non si risolve in lesioni delle competenze regionali stabilite dalla Costituzione. - V., citate, sentenze n. 12 del 2009, n. 371 e n. 326 del 2008.
Massima n. 33298
È inammissibile - in quanto carente di qualsiasi motivazione - la questione di costituzionalità dell'art. 2, commi 279 e 280, lett. c ), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sollevata dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 32 Cost. - V., citate, sentenze n. 428, n. 387 e n. 326 del 2008.
Massima n. 33299
I commi 279 e 280 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, disciplinanti la ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento tecnologico delle strutture sanitarie, possono essere ricondotti alle materie, entrambe di potestà legislativa concorrente, del governo del territorio e della tutela della salute. Non può, di contro, ritenersi che l'edilizia sanitaria rientri nella potestà legislativa residuale delle Regioni, di cui al quarto comma dell'art. 117 Cost., né che attenga ai livelli essenziali di assistenza, che il comma secondo, lettera m ), dello stesso art. 117 riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. - V., citate, sentenze n. 45 del 2008 e n. 105 del 2007.
Massima n. 33300
Non è fondata la questione di costituzionalità dell'art. 2, comma 279, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sollevata dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost., nonché al principio di leale collaborazione tra enti. La disposizione censurata prevede un semplice incremento (di tre miliardi di euro) dell'importo fissato per l'attuazione del programma di edilizia sanitaria, aumento che non può ritenersi lesivo delle competenze legislative delle Regioni, anche perché nessuna innovazione viene apportata alla precedente disciplina, ivi comprese le forme istituzionali di coinvolgimento delle Regioni e di accordo con le stesse. È opportuno rilevare che l'aumento previsto corrisponde al fabbisogno definito nel Memorandum siglato il 17 aprile 2007 dai Ministri dello sviluppo economico e della salute e dai Presidenti di otto Regioni meridionali ed insulari, al fine di superare la separazione tra le politiche di finanziamento dei servizi sanitari e socio-sanitari e le politiche di investimento strutturale. - V., citata, sentenza n. 45 del 2008.
Massima n. 33301
È costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 280, lett. a ), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119, terzo comma, Cost. (assorbita la questione promossa, «in via subordinata», con riferimento al principio di leale collaborazione). La disposizione censurata - prevedendo che il maggiore importo di cui all'art. 1, comma 796, lettera n ), della legge finanziaria 2007 sia vincolato per 100 milioni di euro al potenziamento delle unità di risveglio dal coma; per 7 milioni di euro al potenziamento e alla creazione di unità di terapia intensiva neonatale; per 3 milioni di euro all'acquisto di nuove metodiche analitiche, «basate sulla spettrometria di "massa tandem", per effettuare screening neonatali allargati, per patologie metaboliche ereditarie, per la cui terapia esistono evidenze scientifiche efficaci» - pone nuovi e puntuali vincoli di destinazione delle somme stanziate in un ambito materiale di potestà legislativa concorrente (governo del territorio e tutela della salute) - V., citata, sentenze n. 168, n. 142, n. 63, n. 50 e n. 45 del 2008.
Massima n. 33302
È costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 280, lett. b ), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119, terzo comma, Cost. (assorbita la questione promossa, «in via subordinata», con riferimento al principio di leale collaborazione). La disposizione censurata modifica la previsione e l'ammontare di un fondo a destinazione vincolata già esistente nell'originario testo del comma 796, lettera n ), dell'art. 1 della legge finanziaria 2007 e stabilisce che 150 milioni di euro sono vincolati ad interventi per la realizzazione di strutture residenziali e l'acquisizione di tecnologie per gli interventi territoriali dedicati alle cure palliative; ma, in tal modo, pone vincoli puntuali alla destinazione di somme stanziate in un ambito materiale di potestà legislativa concorrente (governo del territorio e tutela della salute). - Per dichiarazione di incostituzionalità di una norma corrispondente contenuta nella legge finanziaria 2007, v., citata, sentenza n. 45 del 2008.
Massima n. 33303
Non è fondata la questione di costituzionalità dell'art. 2, comma 280, lett. c ), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sollevata dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost., nonché al principio di leale collaborazione tra enti. La norma censurata si limita, infatti, ad introdurre un criterio di priorità nella realizzazione degli interventi nel campo dell'edilizia sanitaria, la cui programmazione ed attuazione spetta alle Regioni. Si tratta di principi fondamentali che lo Stato è competente a stabilire in una materia, come quella in questione, ascrivibile alla potestà legislativa concorrente.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse, nei confronti della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 280, lettere a) e b), della legge n. 244 del 2007;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 279 e 280, lettera c), della legge n. 244 del 2007, promosse, in riferimento agli artt. 3, 32 e 97 Cost., dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 279 e 280, lettera c), della legge n. 244 del 2007, promosse, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost. ed al principio di leale collaborazione, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 aprile 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 2 aprile 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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