Corte costituzionale

Sentenza n. 251/2009

Corte cost., sent. 24 luglio 2009, n. 251

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
251/2009
Data di deposito
24 luglio 2009
Data di decisione
16 luglio 2009
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Maria Rita Saulle
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:251

Norme oggetto del giudizio

  • art. 91, comma 2, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 91, comma 6, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 96, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 104, comma 3, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 113, comma 1, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 114, comma 1, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 116, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 91, comma 1, lett. d), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 96, comma 1, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 101, comma 7, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 104, comma 4, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 104, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
  • art. 95, comma 5, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006

Parametri

Massime

Massima n. 33830

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale promosso con ricorso delle Regioni Emilia-Romagna, Calabria, Toscana, Piemonte, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Basilicata avverso numerose disposizioni del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, vengono trattate le sole questioni aventi ad oggetto gli artt. 91, commi 1, lettera d), 2, e 6, 95, comma 5, prima parte, 96, 101, comma 7, 104, commi 3 e 4, 113, comma 1, 114, commi 1 e 2, e 116, con rinvio a separate decisioni delle ulteriori questioni.

Massima n. 33831

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale non è ammissibile l'intervento di soggetti privi di potestà legislativa. -Sul punto, citata, da ultimo, sentenza n. 405/2008.

Massima n. 33832

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Piemonte nei confronti degli artt. 91, 96, 104, comma 3, 113, comma 1, 114, comma 1, e 116 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in relazione agli artt. 2, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119, 120 Cost. e al principio di leale collaborazione. Infatti, le censure sono generiche, poiché non sorrette da un'autonoma e specifica motivazione in relazione a ciascuno dei numerosi parametri evocati.

Massima n. 33833

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Liguria avverso l'art. 91, comma 1, lettera d), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in riferimento agli artt. 117, primo comma, e 76 Cost. . Infatti, visto che la norma non è idonea a produrre alcun effetto nel territorio ligure, difetta l'interesse al ricorso in capo alla Regione ricorrente.

Massima n. 33834

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Liguria avverso gli artt. 91, comma 2, e 96 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.. La ricorrente, infatti, si è limitata a dedurre che non sussistono ragioni di esercizio unitario che giustifichino la competenza statale. -Che nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale l'esigenza di un'adeguata motivazione dell'impugnazione si ponga in termini più pregnanti che in quello incidentale si legge, ad esempio, nelle sentenze, citate, n. 428, n. 120 e n. 2/2008 e n. 430/2007.

Massima n. 33835

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Emilia-Romagna avverso l'art. 96, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., poiché la ricorrente non ha fornito alcuna specificazione né in ordine al motivo della dedotta illegittimità della lamentata "sovrapposizione" della disciplina statale a quella regionale né in ordine alle ragioni della ipotizzata violazione del principio di sussidiarietà.

Massima n. 33836

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Umbria avverso l'art. 96, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., poiché la ricorrente non ha fornito alcuna specificazione né in ordine al motivo della dedotta illegittimità della lamentata "sovrapposizione" della disciplina statale a quella regionale né in ordine alle ragioni della ipotizzata violazione del principio di sussidiarietà.

Massima n. 33837

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Emilia Romagna nei confronti dell'art. 101, comma 7, del d.lgs.3 aprile 2006, n. 152 in riferimento agli artt. 117 e 76 Cost., poiché la ricorrente non ha assolto l'onere di precisare adeguatamente quali attribuzioni proprie sarebbero state lese dalla norma censurata.

Massima n. 33838

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Umbria nei confronti dell'art. 101, comma 7, del d.lgs.3 aprile 2006, n. 152 in riferimento agli artt. 117 e 76 Cost., poiché la ricorrente non ha assolto l'onere di precisare adeguatamente quali attribuzioni proprie sarebbero state lese dalla norma censurata.

Massima n. 33839

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalle Regioni Abruzzo e Campania nei confronti dell'art. 101, comma 7, del d.lgs.3 aprile 2006, n. 152 in riferimento agli artt. 117 e 76 Cost., poiché le ricorrenti non hanno assolto l'onere di precisare adeguatamente quali attribuzioni proprie sarebbero state lese dalla norma censurata.

Massima n. 33840

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Basilicata nei confronti dell'art. 101, comma 7, del d.lgs.3 aprile 2006, n. 152 in riferimento all'art. 76 Cost., poiché la ricorrente non ha assolto l'onere di precisare adeguatamente quali attribuzioni proprie sarebbero state lese dalla norma censurata.

Massima n. 33841

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Calabria nei confronti dell'art. 101, comma 7, del d.lgs.3 aprile 2006, n. 152 in riferimento agli artt. 76 e 117, primo e terzo comma, Cost., poiché la ricorrente non ha assolto l'onere di precisare adeguatamente quali attribuzioni proprie sarebbero state lese dalla norma censurata.

Massima n. 33842

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Emilia-Romagna avverso l'art. 104, comma 3, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in riferimento agli artt. 76 e 117 Cost.. Infatti, la ricorrente non ha alcun interesse alla impugnazione, posto che la norma non sottrae alla Regione il potere di autorizzare lo scarico nel sottosuolo di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui sono stati estratti, ma assicura il coinvolgimento regionale attraverso il meccanismo dell'intesa.

Massima n. 33843

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Emilia-Romagna avverso l'art. 104, comma 4, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in riferimento all'art. 117 Cost. e alla direttiva 80/68/CEE. Infatti, a prescindere dall'omessa indicazione del parametro costituzionale che si assume violato, la ricorrente non ha specificato quali attribuzioni regionali verrebbero lese in dipendenza della violazione della menzionata disciplina comunitaria.

Massima n. 33844

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Calabria avverso l'art. 116 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in riferimento agli artt. 114 e 118 Cost. in quanto motivata sulla base di considerazioni del tutto generiche.

Massima n. 33845

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Puglia avverso gli artt. 101, comma 7, e 104 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. in quanto la ricorrente, oltre a non fornire alcuna argomentazione sulla pretesa lesione del principio di sussidiarietà, adduce una motivazione indeterminata e intrinsecamente contraddittoria della violazione dei parametri indicati.

Massima n. 33846

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle Regioni Liguria e Puglia avverso l'art. 91, comma 2, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, censurato, in riferimento agli artt. 5, 76, 117 e 118 Cost., ove prevede che spetta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza Stato-Regioni, l'individuazione di ulteriori aree sensibili in materia di tutela delle acque dall'inquinamento. Premesso che l'ambito di intervento della norma censurata è ascrivibile alla materia dell'ambiente, attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., l'allocazione delle funzioni operata dalla norma è coerente anche con il principio di sussidiarietà, posto che la individuazione delle aree maggiormente esposte al rischio di inquinamento deve rispondere a criteri uniformi ed omogenei, dovendo, nel contempo, tener conto delle peculiarità territoriali su cui incide. A ciò si aggiunga che la citata funzione amministrativa statale di individuazione si affianca a quella delle Regioni che, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, possono designare a loro volta ulteriori aree sensibili e altresì indicare, nell'ambito delle aree individuate dallo Stato, i corpi idrici che non possono rientrare in quella categoria.

Massima n. 33847

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle Regioni Calabria, Toscana e Marche avverso l'art. 91, commi 2 e 6, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, censurato, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 Cost., ove prevedono rispettivamente che spetti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza Stato-Regioni, l'individuazione di ulteriori aree sensibili in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e il potere di reidentificare dette aree con cadenza quadriennale. Premesso che l'ambito di intervento della norma censurata è ascrivibile alla materia dell'ambiente, attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., l'allocazione delle funzioni operata dalla norma è coerente anche con il principio di sussidiarietà, posto che la individuazione delle aree maggiormente esposte al rischio di inquinamento deve rispondere a criteri uniformi ed omogenei, dovendo, nel contempo, tener conto anche delle peculiarità territoriali su cui incide. A ciò si aggiunga che la citata funzione amministrativa statale di individuazione si affianca a quella delle Regioni che, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, possono designare a loro volta ulteriori aree sensibili e altresì indicare, nell'ambito delle aree individuate dallo Stato, i corpi idrici che non possono rientrare in quella categoria. Il potere di reidentificazione, poi, ha natura eminentemente ricognitiva.

Massima n. 33848

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Umbria avverso l'art. 95, comma 5, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, censurato, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 Cost., ove assegna alle Autorità concedenti il potere di effettuare il censimento di tutte le utilizzazioni in atto nello stesso corpo idrico sulla base dei criteri indicati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. In primo luogo è erronea la premessa secondo cui la materia della "tutela quantitativa della risorsa idrica e della pianificazione dell'utilizzazione di essa" andrebbe ascritta alla competenza legislativa concorrente regionale, dal momento che essa rientra senz'altro nella materia "tutela dell'ambiente". Inoltre, dato che la norma prevede la previa intesa con la Conferenza permanente sopracitata, risulta assicurata la partecipazione del sistema delle autonomie regionali al procedimento di elaborazione dei criteri suddetti.

Massima n. 33849

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle Regioni Emilia-Romagna, Liguria, Calabria, Toscana e Marche avverso gli artt. 113, comma 1, e 114 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, censurati, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 Cost., nella parte in cui, rispettivamente, assegnano alle Regioni il compito di disciplinare le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate e di adottare apposita disciplina in materia di restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione. Non è, infatti, condivisibile l'assunto secondo cui la competenza normativa attribuita alle Regioni sarebbe illegittimamente condizionata al previo parere del Ministro dell'ambiente, posto che tale parere non ha natura vincolante e deve intendersi riferito alla sola funzione amministrativa e non anche a quella normativa.

Massima n. 33850

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle Regioni Emilia-Romagna, Liguria e Umbria avverso l'art. 96, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, censurato, in riferimento all'art. 76 Cost., ove, nel regolare il procedimento per il rilascio di concessioni di acqua pubblica, stabilisce una riserva di parere vincolante all' Autorità di bacino distrettuale. Invero, il coinvolgimento delle Regioni è assicurato da quanto previsto dall'art. 63 del d.lgs. n. 152/2006, in base al quale "è necessaria la partecipazione dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico di cui di volta in volta si tratta, alla Conferenza istituzionale permanente principale organo dell'autorità di bacino". V., citata, sentenza n. 232/2009.

Massima n. 33851

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle Regioni Toscana e Marche avverso l'art. 116 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, censurato, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., nella parte in cui subordina l'efficacia delle misure adottate dalle Regioni per la tutela del sistema idrico alla approvazione dell'Autorità di bacino. La previsione della sottoposizione dei programmi di misure di tutela dei corpi idrici a detta approvazione risponde alla duplice necessità di demandare ad un organo idoneo il valutare la coerenza del quadro complessivo dell'attività di programmazione derivante dai concorrenti strumenti di pianificazione in materia di tutela delle acque e di assicurare un'adeguata partecipazione al relativo procedimento di formazione delle Regioni nel cui territorio debbono essere attuate le misure in questione. V., citata, sentenza n. 232/2009.

Massima n. 33852

v. titoletto

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

riservata a separate pronunce la decisione sulle altre questioni di legittimità costituzionale promosse in via principale nei confronti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) dalle Regioni Emilia-Romagna, Calabria, Toscana, Piemonte, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia, Campania, Marche, Basilicata con i ricorsi indicati in epigrafe;

1) dichiara inammissibili gli interventi della Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) – Onlus (nei giudizi promossi dalle Regioni Emilia-Romagna, Toscana, Piemonte, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Basilicata con i ricorsi indicati in epigrafe), della Biomasse Italia S.p.a., della Società Italiana Centrali Termoelettriche – SICET S.r.l., della Ital Green Energy S.r.l e della E.T.A. Energie Tecnologie Ambiente S.p.a. (nel giudizio promosso dalla Regione Piemonte con il ricorso indicato in epigrafe);

2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 91, commi 2 e 6, 96, 104, comma 3, 113, comma 1, 114, comma 1, e 116 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 2, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119, 120 Cost., nonché al principio di leale collaborazione, dalla Regione Piemonte, con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 91, comma 1, lettera d), 91 comma 2, e 96, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 Cost., dalla Regione Liguria, con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 96, comma 1, 101, comma 7, e 104, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 Cost., dalla Regione Emilia-Romagna, con i ricorsi indicati in epigrafe;

5) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 96, comma 1, e 101, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 Cost., dalla Regione Umbria, con il ricorso indicato in epigrafe;

6) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 101, comma 7, e 116 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 76, 114, 117, primo e terzo comma, e 118 Cost., dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe;

7) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 101, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 76 e 117 Cost., dalle Regioni Umbria, Abruzzo e Campania, con i ricorsi indicati in epigrafe;

8) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 101, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 76 Cost., dalla Regione Basilicata, con il ricorso indicato in epigrafe;

9) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 101, comma 7, e 104 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;

10) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 91, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 5, 76, 117 e 118 Cost., dalle Regioni Liguria e Puglia, con i ricorsi indicati in epigrafe;

11) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 91, commi 2 e 6, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 Cost. e al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Calabria, Toscana e Marche, con i ricorsi indicati in epigrafe;

12) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 95, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 Cost., dalla Regione Umbria, con il ricorso indicato in epigrafe;

13) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 96, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento all'art. 76 Cost., dalle Regioni Umbria, Emilia-Romagna e Liguria, con i ricorsi indicati in epigrafe;

14) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 113, comma 1, e 114, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 Cost., dalle Regioni Emilia-Romagna, Liguria, Calabria, Toscana e Marche, con i ricorsi indicati in epigrafe;

15) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 116 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. e al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Toscana e Marche, con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 luglio 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Maria Rita SAULLE, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2009.

Il Cancelliere

F.to: MILANA

Allegato:

ordinanza letta all'udienza del 5 maggio 2009

ORDINANZA

Considerato che il presente giudizio di costituzionalità delle leggi, promosso in via di azione, è configurato come svolgentesi esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa, in quanto avente ad oggetto questioni di competenza normativa, fermi restando, per i soggetti privi di tale potestà, i mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente anche di fronte a questa Corte in via incidentale (sentenze nn. 405 del 2008 e 469 del 2005).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile l'intervento spiegato nei giudizi indicati in epigrafe dalla Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature - ONLUS e da Biomasse Italia S.p.a., Società Italiana Centrali Termoelettriche - SICET S.r.l., Ital Green Energy S.r.l. ed E.T.A. Energie Tecnologiche Ambiente S.p.a.

F.to: Francesco AMIRANTE, Presidente

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze