Corte costituzionale

Sentenza n. 237/2009

Corte cost., sent. 24 luglio 2009, n. 237

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
237/2009
Data di deposito
24 luglio 2009
Data di decisione
16 luglio 2009
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Alfonso Quaranta
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:237

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 17, legge n. 244 del 24 dicembre 2007
  • art. 2, comma 21, legge n. 244 del 24 dicembre 2007
  • art. 4-bis, comma 5, decreto-legge n. 97 del 3 giugno 2008
  • art. 4-bis, comma 6, decreto-legge n. 97 del 3 giugno 2008
  • art. 2, comma 20, legge n. 244 del 24 dicembre 2007
  • art. 2, comma 19, legge n. 244 del 24 dicembre 2007
  • art. 2, comma 22, legge n. 244 del 24 dicembre 2007
  • art. 2, comma 18, legge n. 244 del 24 dicembre 2007
  • art. 2, comma 21, ultimo periodo, legge n. 244 del 24 dicembre 2007

Parametri

Massime

Massima n. 33733

Allorché sopravvengano disposizioni legislative dalle quali sono desumibili norme sostanzialmente coincidenti con quelle originarie, oggetto di impugnativa, le questioni di costituzionalità - in forza del principio di effettività della tutela giurisdizionale - debbono intendersi trasferite sulle nuove norme nella parte in cui modificano quelle originarie. Va esclusa, quindi, la cessazione della materia del contendere sulle questioni in relazione al contenuto dei ricorsi proposti dalle Regioni, poiché la breve proroga dei termini disposta non incide sul contenuto precettivo delle norme censurate.

Massima n. 33734

La circostanza che la Regione ricorrente abbia dato attuazione, nel termine stabilito dalla legislazione statale, alle disposizioni impugnate (in conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 17, della legge n. 244 del 2007) non determina il venir meno dell'interesse al ricorso da parte della stessa Regione, avendo questa ribadito, nella memoria depositata, che "i criteri che si sono dovuti applicare non possono essere ritenuti vincolanti per il legislatore regionale".

Massima n. 33735

La circostanza che la Giunta regionale abbia preso atto, con specifica delibera, dell'automatica produzione degli effetti di riordino secondo quanto stabilito dalla legge statale in caso di mancata attuazione, provvedendo, altresì, a nominare commissari straordinari per le comunità soppresse, non incide sull'interesse al ricorso, avendo la Regione ribadito, nella memoria depositata, "di essere fermamente convinta dell'illegittimità costituzionale delle disposizioni normative impugnate e della menomazione dei propri poteri".

Massima n. 33736

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prospettata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto formulata in modo generico e con evocazione inconferente dei parametri costituzionali ritenuti violati. Le Regioni, infatti, possono far valere il contrasto con norme costituzionali diverse da quelle attributive di competenza solo ove esso si risolva in una lesione di sfere di competenza regionali. Nella specie, le censure sono proposte in relazione a parametri non attinenti al riparto di competenze, senza che sia desunta la compressione di sfere di attribuzione regionale. - In senso analogo, vedi, citate, ex multis , sentenze n. 289 e n. 216/2008.

Massima n. 33737

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 19 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prospettata in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, in quanto la disposizione censurata non è idonea a vulnerare ambiti di autonomia regionale, con conseguente difetto di interesse, da parte della Regione ricorrente, alla sua impugnazione.

Massima n. 33738

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prospettate, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, in quanto le disposizioni contenute nel comma 17 costituiscono espressione di principi fondamentali della materia del coordinamento della finanza pubblica e si propongono di contribuire, su un piano generale, al contenimento della spesa pubblica corrente nella finanza pubblica allargata e nell'ambito di misure congiunturali dirette a questo scopo nel quadro della manovra finanziaria per l'anno 2008. Quanto disposto dal comma in questione non comporta, pertanto, alcuna indebita invasione dell'area riservata dall'art. 119 Cost. all'autonomia delle Regioni e degli enti locali, cui la legge statale può legittimamente prescrivere criteri ed obiettivi. -Sul carattere tassativo dell'enunciazione dell'art. 114 Cost. (e sull'impossibilità, quindi, di equiordinare comuni e comunità montane), vedi, citata, sentenza n. 456/2005. -Sulla possibilità per le Regioni di disporre la soppressione delle comunità montane, in quanto enti non costituzionalmente o statutariamente necessari, vedi, citata, sentenza n. 229/2001. -Sul significato e sul contenuto da attribuirsi alla "materia" del governo del territorio, vedi citate, sentenze n. 383 e n. 336/2005; n. 196/2004; n. 307/2003; sui limiti che tale competenza legislativa regionale incontra, vedi, citata sentenza n. 383/2005. -Sui presupposti per l'attrazione in sussidiarietà di funzioni amministrative (che non vengono neppure in rilievo a proposito della norma censurata in questa sede), vedi, citate, sentenze n. 6/2004 e n. 303/2003. -Sulla necessaria determinatezza della clausola di salvaguardia, vedi sentenze, citate, n. 165 e n. 95/2007; n. 118/2006. -Nel senso che una disposizione statale di principio in tema di coordinamento della finanza pubblica può incidere sulla materia dell'organizzazione e del funzionamento della Regione, vedi, citate, sentenze n. 159/2008; n. 188/2007; n. 2/2004 e n. 274/2003. -Sulla natura di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, delle norme statali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli enti locali, vedi, citate, sentenze n. 139/2009; n. 289 e n. 120/2008.

Massima n. 33739

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prospettate, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione. Ed invero, il legislatore statale, anche con il predetto comma (al pari di quanto disposto col comma 17), in funzione dell'obiettivo di riduzione della spesa corrente per il funzionamento delle comunità montane e senza incidere sull'autonomia delle Regioni nell'attuazione del previsto intervento di riordino, si è limitato ha fornire al legislatore regionale alcuni "indicatori" che si presentano non vincolanti, né dettagliati, né auto applicativi, al pari di quelli contenuti nell'art. 27 del t.u. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. -Sul ruolo delle autonomie regionali in materia di comunità montane, vedi, citata, sentenza n. 229/2001

Massima n. 33740

È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 117 della Costituzione, e con assorbimento delle ulteriori censure, l'art. 2, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Ed invero, la norma censurata - la quale disciplina gli effetti derivanti dalla mancata attuazione, nel termine stabilito dalla legge statale, dell'intervento di riordino regionale - contiene una disciplina di dettaglio ed auto applicativa che non può essere ricondotta all'alveo dei principi fondamentali della materia del coordinamento della finanza pubblica, in quanto non lascia alle Regioni alcuno spazio di autonoma scelta, disponendo direttamente la conseguenza, anche molto incisiva, della soppressione delle comunità montane che si trovino nelle condizioni ivi previste.

Massima n. 33741

È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 117, quarto comma, e 127 della Costituzione, e con assorbimento delle ulteriori censure, l'art. 2, comma 21, ultimo periodo della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella parte in cui prevede "gli effetti di cui al comma 20 si producono dalla data di pubblicazione del predetto decreto". Invero, tale disposizione attribuisce ad un atto amministrativo della Stato (il previsto d.P.C.m.), a decorrere dalla data di sua pubblicazione, efficacia abrogativa di quanto disposto dalle leggi regionali di riordino, se ritenute inadeguate a realizzare gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, con ciò incidendo sul criterio di riparto delle competenze tra Stato e Regioni e sul principio di legalità sostanziale, in forza dei quali ogni intervento sull'efficacia di leggi regionali deve trovare puntuale giustificazione in fonti costituzionali. -Sull'uso "improprio" del potere legislativo statale o regionale, vedi, citata, sentenza n. 198/2004.

Massima n. 33742

È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 117 della Costituzione, e con assorbimento delle ulteriori censure, l'art. 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Invero, la norma, nel disciplinare, da parte della legge statale, gli effetti conseguenti al riordino e alla soppressione delle comunità montane, non riveste carattere di principio fondamentale della materia relativa al coordinamento della finanza pubblica ed anzi, risulta invasiva di ambiti di autonomia delle Regioni, alle quali deve essere riconosciuto il potere di disciplinare direttamente gli aspetti relativi alla fase successiva alla soppressione delle comunità montane.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i ricorsi,

riservata ogni decisione sulle restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), promosse dalla Regione Toscana e dalla Regione Veneto con i ricorsi indicati in epigrafe;

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 20, della suddetta legge n. 244 del 2007;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 21, ultimo periodo, della suddetta legge n. 244 del 2007, che prevede «gli effetti di cui al comma 20 si producono dalla data di pubblicazione del predetto decreto»;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 22, della suddetta legge n. 244 del 2007;

4) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 17, 18, 19, 20, 21 e 22, della suddetta legge n. 244 del 2007, promossa dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

5) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 19, della suddetta legge n. 244 del 2007, promossa dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

6) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 17 e 18, della suddetta legge n. 244 del 2007, promosse dalla Regione Toscana e dalla Regione Veneto, in riferimento, nel complesso, agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 luglio 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Alfonso QUARANTA , Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2009.

Il Cancelliere

F.to: MILANA

Testo integrale

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