Corte costituzionale
Sentenza n. 107/2009
Corte cost., sent. 9 aprile 2009, n. 107
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 107/2009
- Data di deposito
- 9 aprile 2009
- Data di decisione
- 1° aprile 2009
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:107
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 46, legge n. 244 del 24 dicembre 2007
- art. 2, comma 47, legge n. 244 del 24 dicembre 2007
- art. 2, comma 48, legge n. 244 del 24 dicembre 2007
- art. 2, comma 49, legge n. 244 del 24 dicembre 2007
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 5, Costituzione
- art. 32, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 120, Costituzione
- art. 11, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 2, comma 1, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 32, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 33325
V. titoletto.
Massima n. 33326
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi da 46 a 49, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sollevate per asserita violazione degli artt. 3, 32 e 97 della Costituzione, trattandosi di parametri diversi da quelli ricavabili dal titolo V della parte seconda della Costituzione e dunque non attinenti specificamente alla produzione di fonti normative, poiché la loro evocazione non risulta, prima facie , destinata a far valere una menomazione delle attribuzioni costituzionalmente spettanti» alla Regione ricorrente. In senso analogo, v. citata sentenza n. 216 del 2008, punto 4, del Considerato in diritto .
Massima n. 33327
È inammissibile, per difetto di interesse, attuale e concreto, a proporre impugnazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi da 46 a 49, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sollevata per asserita violazione dell'art. 117 della Costituzione, in quanto la ricorrente si è limitata a dolersi del contenuto della impugnata disciplina, senza l'affermazione di un proprio autonomo titolo ad emanare quella stessa normativa, e dunque della lesione della sua sfera di competenza; dal che consegue che la ricorrente nessuna utilità diretta ed immediata potrebbe trarre, sul piano sostanziale, da una eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale della contestata disciplina legislativa statale, per violazione del parametro in questione. In senso analogo, v. citata sentenza n. 216 del 2008 punti 6 e 7, del Considerato in diritto .
Massima n. 33328
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi da 46 a 49, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sollevata per asserita violazione dell'art. 118 della Costituzione. Non si versa nella specie in un'ipotesi di allocazione a livello statale di funzioni regionali o di altri enti territoriali, bensì di un intervento diretto dello Stato, a livello legislativo, destinato ad interessare soggetti diversi dalla Regione ricorrente; sicché lo stesso risulta privo di un'incidenza - se non mediata - sulle funzioni amministrative della ricorrente. In senso analogo, v. citata sentenza n. 216 del 2008, punto 7, del Considerato in diritto .
Massima n. 33329
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi da 46 a 49, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sollevata per asserita violazione dell'art. 119 della Costituzione, risultando l'insussistenza di una astratta idoneità della disciplina in contestazione ad influire sull'autonomia finanziaria delle Regioni. Infatti, quello previsto dalle norme impugnate è un intervento finanziario a carico dello Stato per il rientro dai deficit sanitari regionali che, da un lato, favorisce altre Regioni, rispetto alla ricorrente, e, dall'altro, è effettuato con oneri a carico della fiscalità generale, sicché la eventuale caducazione di tali norme non comporterebbe» - stante l'assenza di un fondo sanitario nazionale destinato esclusivamente al finanziamento della spesa sanitaria - la ridistribuzione di maggiori risorse in favore di tutte le Regioni; peraltro, nell'attuale fase di perdurante inattuazione della citata disposizione costituzionale (art. 119 Cost.), le Regioni sono legittimate a contestare interventi legislativi dello Stato, concernenti il finanziamento della spesa sanitaria, soltanto qualora lamentino una diretta ed effettiva incisione della loro sfera di autonomia finanziaria; evenienza, questa, neppure dedotta in giudizio. In senso analogo, v. la citata sentenza n. 216/2008, punto 7, del Considerato in diritto .
Massima n. 33330
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi da 46 a 49, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sollevata per asserita violazione del principio di leale collaborazione (artt. 5 e 120 Cost.), per carenza di interesse al ricorso, stante la rilevata insussistente astratta idoneità della disciplina in contestazione ad influire sull'autonomia finanziaria delle Regioni; e ciò a prescindere dal rilievo che l'esercizio dell'attività legislativa sfugge alle procedure di leale collaborazione. Sull'insussistente obbligo di coinvolgimento delle Regioni nell'esercizio dell'attività legislativa, v, le citate sentenze n. 371, n. 222, n. 159/2008, sentenza n. 401/2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale, promosse sempre dalla Regione Veneto con il ricorso n. 19 del 2008,
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi da 46 a 49, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2008), promosse dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 3, 32, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120 Cost. ed all'art. 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 aprile 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alfonso QUARANTA , Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 aprile 2009.
Il Cancelliere
F.to: MELATTI
Testo integrale
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