Corte costituzionale
Sentenza n. 46/2008
Corte cost., sent. 4 marzo 2008, n. 46
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 46/2008
- Data di deposito
- 4 marzo 2008
- Data di decisione
- 25 febbraio 2008
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:46
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 3, e ss., legge n. 140 del 20 giugno 2003
- art. 3, comma 3, ultimo periodo, legge n. 140 del 20 giugno 2003
Parametri
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 68, comma 2, Costituzione
- art. 68, comma 3, Costituzione
- art. 3, comma 1, Costituzione
- art. 24, comma 1, Costituzione
- art. 25, comma 1, Costituzione
- art. 81, comma 4, Costituzione
- art. 103, comma 2, Costituzione
- art. 113, comma 1, Costituzione
- art. 113, comma 2, Costituzione
Massime
Massima n. 32148
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, ultimo periodo, della legge 20 giugno 2003, n. 140, censurato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 25, primo comma, 68, secondo e terzo comma, 81, quarto comma, 103, secondo comma e 113, primo e secondo comma, Cost., nella parte in cui estende la garanzia prevista dall'art. 68, primo comma, Cost., ai procedimenti innanzi a tutti i giudici, ivi compreso quello dinanzi alla Corte dei conti in sede giurisdizionale, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità per insufficiente descrizione della fattispecie. Infatti, l'ordinanza di rimessione riporta circostanze di fatto provviste di un sufficiente grado di precisione ai fini della valutazione della rilevanza delle questioni sollevate.
Massima n. 32149
L'art. 68, primo comma, Cost., nel testo originario così come in quello in parte mutato dalla legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3, esclude ogni forma di responsabilità giuridica dei parlamentari per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle funzioni e si riferisce non solo alla responsabilità penale, ma anche a quella civile, come a qualsiasi altra forma di responsabilità diversa da quella che può essere fatta valere nell'ambito dell'ordinamento interno della Camera di appartenenza. L'art. 3, comma terzo, della legge 20 giugno 2003, n. 140 non estende l'ambito applicativo della prerogativa della insindacabilità a ipotesi di responsabilità diverse ed ulteriori rispetto a quelle previste dalla norma costituzionale, ma è, invece, finalizzato a rendere immediatamente e direttamente operativo sul piano processuale il disposto della previsione costituzionale. - Sulla pacifica riferibilità del primo comma dell'art. 68 Cost. a tutte le forme di responsabilità giuridica in cui potrebbe incorrere un parlamentare a causa delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle funzioni v., citata, sentenza n. 265/1997. - Sul fatto che l'art. 3 della legge n. 140 del 2003 disciplini, per ogni tipo di procedimento giurisdizionale, un'apposita procedura, nell'ipotesi in cui sia rilevata o eccepita l'applicabilità del primo comma dell'art. 68 Cost. v., citata, sentenza n. 149/2007.
Massima n. 32150
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, ultimo periodo, della legge 20 giugno 2003, n. 140, censurato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 25, primo comma, 68, secondo e terzo comma, 81, quarto comma, 103, secondo comma e 113, primo e secondo comma, Cost., nella parte in cui estende la garanzia prevista dall'art. 68, primo comma, Cost., ai procedimenti innanzi a tutti i giudici, ivi compreso quello dinanzi alla Corte dei conti in sede giurisdizionale. La lettura che il rimettente dà dell'art. 68, primo comma, Cost. è errata, posto che, considerate le profonde differenze fra l'istituto in esso previsto e le prerogative contemplate nel secondo e terzo comma della stessa norma costituzionale, non è possibile dedurre l'ampiezza della prerogativa dell'irresponsabilità, di cui al primo comma, dalle tipologie di inviolabilità, di cui al secondo e terzo comma. In realtà, l'art. 68, primo comma, Cost. si riferisce da sé, pacificamente, a tutte le forme di responsabilità giuridica in cui potrebbe incorrere un parlamentare a causa delle opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle funzioni, e le norme processuali di cui ai commi 3 e seguenti dell'art. 3 della legge n. 140 del 2003 non reintroducono ipotesi di autorizzazione a procedere, ma delimitano entro brevi termini perentori l'esercizio delle diverse prerogative e dei differenziati poteri da parte dei diretti interessati, del giudice e della Camera di appartenenza. D'altra parte, il giudice a quo che non condividesse la delibera parlamentare favorevole all'applicazione dell'art. 68, primo comma, Cost., potrebbe contestarne la legittimità sollevando un apposito conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato. L'applicabilità della prerogativa di cui all'art. 68, primo comma, Cost., anche alla responsabilità amministrativa e contabile dei parlamentari determina l'infondatezza delle censure concernenti la violazione degli artt. 3, 24, primo comma, 113, commi primo e secondo, nonchè 103, secondo comma, e 25, primo comma: con riferimento a tale censura va aggiunto che la puntuale attribuzione della giurisdizione in relazione alle diverse fattispecie di responsabilità amministrativa non opera automaticamente in base all'art. 103 Cost., ma è rimessa alla discrezionalità del legislatore. Quanto all'asserita lesione del quarto comma dell'art. 81 Cost., sono inconferenti i rilievi svolti dal rimettente, atteso che l'irresponsabilità dei parlamentari è sancita direttamente da una disposizione costituzionale che non tollera eccezioni ove ne ricorrano i presupposti applicativi. - Sul fatto che la puntuale attribuzione della giurisdizione in relazione alle diverse fattispecie di responsabilità amministrativa non opera automaticamente in base all'art. 103 Cost., ma è rimessa alla discrezionalità del legislatore v., citate, ex multis , sentenze n. 24/1993, n. 773/1988, n. 641 e n. 230/1987, n. 241 e n. 189/1984.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, ultimo periodo, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 25, primo comma, 68, secondo e terzo comma, 81, quarto comma, 103, secondo comma e 113, primo e secondo comma della Costituzione, dalla Corte dei conti con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 marzo 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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