Corte costituzionale

Sentenza n. 351/2008

Corte cost., sent. 24 ottobre 2008, n. 351

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
351/2008
Data di deposito
24 ottobre 2008
Data di decisione
22 ottobre 2008
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Sabino Cassese
Presidente
FLICK
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:351

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, legge della Regione Lazio n. 8 del 13 giugno 2007
  • art. 1, comma 2, legge della Regione Lazio n. 8 del 13 giugno 2007

Parametri

Massime

Massima n. 32876

L'approvazione di una proposta di legge regionale di modifica delle disposizioni censurate, intervenuta nelle more del giudizio di legittimità costituzionale, il cui contenuto lasci inalterato l'assetto normativo denunciato come costituzionalmente illegittimo, è ininfluente sulla decisione che il giudice rimettente è chiamato ad adottare.

Massima n. 32877

Va disattesa l'eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale, in ragione dell'intervenuto decorso, nelle more del giudizio cautelare a quo (avente ad oggetto l'impugnativa della decadenza di un direttore generale disposta in applicazione della normativa denunciata), dell'originario termine di durata dell'incarico dei direttori generali attualmente in carica. Il rimettente ha, infatti, motivato in modo non irragionevole in ordine alla perdurante possibilità di concedere la tutela cautelare rispetto al decorso del termine originariamente fissato per l'incarico.

Massima n. 32878

Va disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per difetto di rilevanza in ragione dell'intervenuta disposizione regionale di proroga dei contratti dei direttori generali attualmente in carica, poiché questa non può avere l'effetto di sanare l'eventuale illegittimità degli atti con cui essi sono stati conferiti.

Massima n. 32879

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 97 della Costituzione, l'art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Lazio 13 giugno 2007, n. 8, che esclude la obbligatoria reintegrazione del direttore generale automaticamente decaduto dall'incarico in base ad una disposizione dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale. Posto che, nel settore pubblico, il potere dell'amministrazione di esonerare un dirigente dall'incarico e di risolvere il relativo rapporto di lavoro, è circondato da garanzie e limiti che sono posti non solo e non tanto nell'interesse del soggetto da rimuovere, ma anche e soprattutto a protezione di più generali interessi collettivi, la circostanza che il direttore generale, rimosso automaticamente e senza contraddittorio, riceva, in applicazione della disposizione legislativa regionale impugnata, un ristoro economico, non attenua in alcun modo il pregiudizio da quella rimozione arrecato all'interesse collettivo all'imparzialità e al buon andamento della pubblica amministrazione. Inoltre, tale forma onerosa di spoils system fa subire alla collettività anche un aggiuntivo costo finanziario costituito, oltre che dall'obbligo di corrispondere la retribuzione dei nuovi dirigenti, nominati in sostituzione di quelli automaticamente decaduti, da quello di corrispondere a questi ultimi un ristoro economico. - Sugli interessi collettivi ai quali si ispira la tutela della posizione dei dirigenti pubblici, v. la citata sentenza n. 103 del 2007. - Con specifico riferimento alla posizione dei direttori generali di aziende sanitarie locali, v. la citata sentenza n. 104 del 2007.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Lazio 13 giugno 2007, n. 8 (Disposizioni concernenti cariche di organi di amministrazione di enti pubblici dipendenti decaduti ai sensi di norme legislative regionali dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2008.

F.to:

Giovanni Maria FLICK, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 ottobre 2008.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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