Corte costituzionale
Sentenza n. 351/2008
Corte cost., sent. 24 ottobre 2008, n. 351
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 351/2008
- Data di deposito
- 24 ottobre 2008
- Data di decisione
- 22 ottobre 2008
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Sabino Cassese
- Presidente
- FLICK
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:351
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, legge della Regione Lazio n. 8 del 13 giugno 2007
- art. 1, comma 2, legge della Regione Lazio n. 8 del 13 giugno 2007
Parametri
Massime
Massima n. 32876
L'approvazione di una proposta di legge regionale di modifica delle disposizioni censurate, intervenuta nelle more del giudizio di legittimità costituzionale, il cui contenuto lasci inalterato l'assetto normativo denunciato come costituzionalmente illegittimo, è ininfluente sulla decisione che il giudice rimettente è chiamato ad adottare.
Massima n. 32877
Va disattesa l'eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale, in ragione dell'intervenuto decorso, nelle more del giudizio cautelare a quo (avente ad oggetto l'impugnativa della decadenza di un direttore generale disposta in applicazione della normativa denunciata), dell'originario termine di durata dell'incarico dei direttori generali attualmente in carica. Il rimettente ha, infatti, motivato in modo non irragionevole in ordine alla perdurante possibilità di concedere la tutela cautelare rispetto al decorso del termine originariamente fissato per l'incarico.
Massima n. 32878
Va disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per difetto di rilevanza in ragione dell'intervenuta disposizione regionale di proroga dei contratti dei direttori generali attualmente in carica, poiché questa non può avere l'effetto di sanare l'eventuale illegittimità degli atti con cui essi sono stati conferiti.
Massima n. 32879
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 97 della Costituzione, l'art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Lazio 13 giugno 2007, n. 8, che esclude la obbligatoria reintegrazione del direttore generale automaticamente decaduto dall'incarico in base ad una disposizione dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale. Posto che, nel settore pubblico, il potere dell'amministrazione di esonerare un dirigente dall'incarico e di risolvere il relativo rapporto di lavoro, è circondato da garanzie e limiti che sono posti non solo e non tanto nell'interesse del soggetto da rimuovere, ma anche e soprattutto a protezione di più generali interessi collettivi, la circostanza che il direttore generale, rimosso automaticamente e senza contraddittorio, riceva, in applicazione della disposizione legislativa regionale impugnata, un ristoro economico, non attenua in alcun modo il pregiudizio da quella rimozione arrecato all'interesse collettivo all'imparzialità e al buon andamento della pubblica amministrazione. Inoltre, tale forma onerosa di spoils system fa subire alla collettività anche un aggiuntivo costo finanziario costituito, oltre che dall'obbligo di corrispondere la retribuzione dei nuovi dirigenti, nominati in sostituzione di quelli automaticamente decaduti, da quello di corrispondere a questi ultimi un ristoro economico. - Sugli interessi collettivi ai quali si ispira la tutela della posizione dei dirigenti pubblici, v. la citata sentenza n. 103 del 2007. - Con specifico riferimento alla posizione dei direttori generali di aziende sanitarie locali, v. la citata sentenza n. 104 del 2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Lazio 13 giugno 2007, n. 8 (Disposizioni concernenti cariche di organi di amministrazione di enti pubblici dipendenti decaduti ai sensi di norme legislative regionali dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2008.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 ottobre 2008.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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