Corte costituzionale

Sentenza n. 326/2008

Corte cost., sent. 1° agosto 2008, n. 326

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
326/2008
Data di deposito
1° agosto 2008
Data di decisione
30 luglio 2008
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Sabino Cassese
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:326

Norme oggetto del giudizio

  • art. 13, decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006
  • legge n. 248 del 4 agosto 2006

Parametri

Massime

Massima n. 32814

V. titoletto.

Massima n. 32815

Non è ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, sollevata con riferimento all'art.119 Cost., perché non autonomamente argomentata, e quindi generica.

Massima n. 32816

Non è ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, sollevata con riferimento agli artt. 114, 118 e 120, perché non autonomamente argomentata, e quindi generica.

Massima n. 32817

Non è ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, sollevata con riferimento all'art. 3, perché non autonomamente argomentata, e quindi generica.

Massima n. 32818

Non è ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, sollevata con riferimento all'art. 41, perché non autonomamente argomentata, e quindi generica.

Massima n. 32819

In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, le censure sollevate in riferimento agli artt. 97 e 117 Cost., con ricorso proposto prima della conversione del decreto-legge, devono intendersi assorbite in quelle, di identico tenore, sollevate con successivo ricorso avverso la disposizione quale risultante della legge di conversione.

Massima n. 32820

In relazione alla questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), nonostante i commi 3 e 4 del medesimo art. 13 siano stati modificati dall'art. 1, comma 720, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le relative modifiche, pur incidendo sui termini di alcune delle censure formulate dalle ricorrenti, non sono tali da determinare la cessazione della materia del contendere.

Massima n. 32821

Con riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, sollevata per asserita lesione delle potestà legislative regionali statutarie in materia di «organizzazione degli uffici regionali e degli enti locali», può farsi esclusivo riferimento all'art. 117 Cost., in quanto la potestà legislativa da esso conferita assicura un'autonomia più ampia di quella prevista dagli statuti speciali delle Regioni ricorrenti.

Massima n. 32822

Non è idonea a escludere un'eventuale lesione della potestà legislativa delle ricorrenti Regioni a statuto speciale la previsione contenuta nell'art. 1, comma 1- bis , del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, in base alla quale «le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità agli statuti speciali e alle relative norme di attuazione», trattandosi di clausola formulata in termini generici, che non ha l'effetto di escludere una lesione della potestà legislativa regionale. - In senso analogo, v. le citate sentenze nn. 165 e 162/2007 e nn. 234, 118 e 88/2006.

Massima n. 32823

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sollevata con riferimento all'art. 117 Cost., agli artt. 14, lettera p ), e 17, lettera i ), dello statuto della Regione siciliana, agli artt. 4, n. 1, n. 1- bis e n. 6, 8 e 48 e seguenti dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia e all'art. 2, comma 1, lettere a ) e b ), dello statuto della Regione Valle d'Aosta. Le disposizioni censurate che riguardano l'attività di società partecipate dalle Regioni e dagli enti locali, non rientrano nella materia dell'organizzazione amministrativa, perché non sono rivolte a regolare una forma di svolgimento dell'attività amministrativa, bensì nella materia - definita prevalentemente in base all'oggetto - «ordinamento civile», perché mirano a definire il regime giuridico di soggetti di diritto privato e a tracciare il confine tra attività amministrativa e attività di persone giuridiche private. Esse, inoltre, hanno il dichiarato scopo di tutelare la concorrenza, poiché mirano ad evitare che soggetti dotati di privilegi operino in mercati concorrenziali, sicché, la disciplina delle società con partecipazione pubblica dettata dalla norma statale è rivolta ad impedire che dette società costituiscano fattori di distorsione della concorrenza, rientrando così nella materia - definita prevalentemente in base al fine - della «tutela della concorrenza», tenuto anche conto della proporzionalità e della ragionevolezza di tale disciplina (accertate alla luce di uno scrutinio operato distintamente per le varie previsioni dell'articolo impugnato) e, quindi, della sua idoneità a perseguire finalità inerenti alla tutela della concorrenza; infine, le ulteriori disposizioni, che dettano una disciplina transitoria e dispongono in ordine ai contratti conclusi successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge, costituiscono sanzione e complemento delle disposizioni finora considerate e, a loro volta, regolano non irragionevolmente la fase di adeguamento alla nuova disciplina da parte delle società destinatarie di essa. - In materia di "tutela della concorrenza", v. le citate sentenze nn. 63 e 51/2008 e nn. 452, 401, 303 e 38/2007 e ordinanza n. 421/2007.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sollevata dalle Regioni Veneto, siciliana, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con i ricorsi in epigrafe;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della stessa norma sollevata dalle Regioni siciliana e Friuli-Venezia Giulia, in riferimento all'art. 41 Cost., con i ricorsi in epigrafe;

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della stessa norma sollevata dalle Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, in riferimento all'art. 119 Cost., con i ricorsi in epigrafe;

4) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della stessa norma sollevata dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 114, 118 e 120 Cost., con i ricorsi in epigrafe;

5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, sollevata dalle Regioni Veneto, siciliana, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, con i ricorsi in epigrafe, con riferimento all'art. 117 Cost.; agli artt. 14, lettera p), e 17, lettera i), dello statuto della Regione siciliana; agli artt. 4, n. 1, n. 1-bis e n. 6, 8 e 48 e seguenti dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia; e all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), dello statuto della Regione Valle d'Aosta.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 luglio 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'1 agosto 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze