Corte costituzionale
Sentenza n. 326/2008
Corte cost., sent. 1° agosto 2008, n. 326
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 326/2008
- Data di deposito
- 1° agosto 2008
- Data di decisione
- 30 luglio 2008
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Sabino Cassese
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2008:326
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006
- legge n. 248 del 4 agosto 2006
Parametri
- art. 114, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 120, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 41, Costituzione
- art. 14, lettera p), statuto regione Sicilia
- art. 17, lettera i), statuto regione Sicilia
- art. 97, Costituzione
- art. 4, n. 1, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 4, n. 1-bis, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 4, n. 6, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 8, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 48, e seguenti, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 2, comma 1, lettere a) e b), statuto regione Valle d'Aosta
- art. 119, Costituzione
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
Massime
Massima n. 32814
V. titoletto.
Massima n. 32815
Non è ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, sollevata con riferimento all'art.119 Cost., perché non autonomamente argomentata, e quindi generica.
Massima n. 32816
Non è ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, sollevata con riferimento agli artt. 114, 118 e 120, perché non autonomamente argomentata, e quindi generica.
Massima n. 32817
Non è ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, sollevata con riferimento all'art. 3, perché non autonomamente argomentata, e quindi generica.
Massima n. 32818
Non è ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, sollevata con riferimento all'art. 41, perché non autonomamente argomentata, e quindi generica.
Massima n. 32819
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, le censure sollevate in riferimento agli artt. 97 e 117 Cost., con ricorso proposto prima della conversione del decreto-legge, devono intendersi assorbite in quelle, di identico tenore, sollevate con successivo ricorso avverso la disposizione quale risultante della legge di conversione.
Massima n. 32820
In relazione alla questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), nonostante i commi 3 e 4 del medesimo art. 13 siano stati modificati dall'art. 1, comma 720, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le relative modifiche, pur incidendo sui termini di alcune delle censure formulate dalle ricorrenti, non sono tali da determinare la cessazione della materia del contendere.
Massima n. 32821
Con riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, sollevata per asserita lesione delle potestà legislative regionali statutarie in materia di «organizzazione degli uffici regionali e degli enti locali», può farsi esclusivo riferimento all'art. 117 Cost., in quanto la potestà legislativa da esso conferita assicura un'autonomia più ampia di quella prevista dagli statuti speciali delle Regioni ricorrenti.
Massima n. 32822
Non è idonea a escludere un'eventuale lesione della potestà legislativa delle ricorrenti Regioni a statuto speciale la previsione contenuta nell'art. 1, comma 1- bis , del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, in base alla quale «le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità agli statuti speciali e alle relative norme di attuazione», trattandosi di clausola formulata in termini generici, che non ha l'effetto di escludere una lesione della potestà legislativa regionale. - In senso analogo, v. le citate sentenze nn. 165 e 162/2007 e nn. 234, 118 e 88/2006.
Massima n. 32823
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sollevata con riferimento all'art. 117 Cost., agli artt. 14, lettera p ), e 17, lettera i ), dello statuto della Regione siciliana, agli artt. 4, n. 1, n. 1- bis e n. 6, 8 e 48 e seguenti dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia e all'art. 2, comma 1, lettere a ) e b ), dello statuto della Regione Valle d'Aosta. Le disposizioni censurate che riguardano l'attività di società partecipate dalle Regioni e dagli enti locali, non rientrano nella materia dell'organizzazione amministrativa, perché non sono rivolte a regolare una forma di svolgimento dell'attività amministrativa, bensì nella materia - definita prevalentemente in base all'oggetto - «ordinamento civile», perché mirano a definire il regime giuridico di soggetti di diritto privato e a tracciare il confine tra attività amministrativa e attività di persone giuridiche private. Esse, inoltre, hanno il dichiarato scopo di tutelare la concorrenza, poiché mirano ad evitare che soggetti dotati di privilegi operino in mercati concorrenziali, sicché, la disciplina delle società con partecipazione pubblica dettata dalla norma statale è rivolta ad impedire che dette società costituiscano fattori di distorsione della concorrenza, rientrando così nella materia - definita prevalentemente in base al fine - della «tutela della concorrenza», tenuto anche conto della proporzionalità e della ragionevolezza di tale disciplina (accertate alla luce di uno scrutinio operato distintamente per le varie previsioni dell'articolo impugnato) e, quindi, della sua idoneità a perseguire finalità inerenti alla tutela della concorrenza; infine, le ulteriori disposizioni, che dettano una disciplina transitoria e dispongono in ordine ai contratti conclusi successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge, costituiscono sanzione e complemento delle disposizioni finora considerate e, a loro volta, regolano non irragionevolmente la fase di adeguamento alla nuova disciplina da parte delle società destinatarie di essa. - In materia di "tutela della concorrenza", v. le citate sentenze nn. 63 e 51/2008 e nn. 452, 401, 303 e 38/2007 e ordinanza n. 421/2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sollevata dalle Regioni Veneto, siciliana, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con i ricorsi in epigrafe;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della stessa norma sollevata dalle Regioni siciliana e Friuli-Venezia Giulia, in riferimento all'art. 41 Cost., con i ricorsi in epigrafe;
3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della stessa norma sollevata dalle Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, in riferimento all'art. 119 Cost., con i ricorsi in epigrafe;
4) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della stessa norma sollevata dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 114, 118 e 120 Cost., con i ricorsi in epigrafe;
5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, sollevata dalle Regioni Veneto, siciliana, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, con i ricorsi in epigrafe, con riferimento all'art. 117 Cost.; agli artt. 14, lettera p), e 17, lettera i), dello statuto della Regione siciliana; agli artt. 4, n. 1, n. 1-bis e n. 6, 8 e 48 e seguenti dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia; e all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), dello statuto della Regione Valle d'Aosta.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 luglio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'1 agosto 2008.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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