Corte costituzionale

Sentenza n. 306/2008

Corte cost., sent. 30 luglio 2008, n. 306

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
306/2008
Data di deposito
30 luglio 2008
Data di decisione
29 luglio 2008
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Amirante
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2008:306

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 32770

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 9 della legge 30 luglio 2002, n. 189, in relazione all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, censurati poiché escludono dal beneficio dell'indennità di accompagnamento per inabilità lo straniero che non sia in possesso della carta di soggiorno e dei requisiti reddituali previsti, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità sollevata sulla base dell'assunto che, secondo giurisprudenza costituzionale uniforme, il legislatore può intervenire sui rapporti di durata dettando norme peggiorative riguardo alle posizioni soggettive ad esse inerenti. Detta eccezione, infatti, non è sorretta da alcuna argomentazione.

Massima n. 32771

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 9 della legge 30 luglio 2002, n. 189, in relazione all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, censurati poiché escludono dal beneficio dell'indennità di accompagnamento per inabilità lo straniero che non sia in possesso della carta di soggiorno e dei requisiti reddituali previsti, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità basata sul fatto che il rimettente non avrebbe motivato sul possesso da parte della ricorrente di un titolo giustificativo della sua presenza in Italia. Infatti, nell'ordinanza di rimessione si afferma espressamente che la disabile è regolarmente soggiornante in Italia da oltre sei anni e che la carta di soggiorno non può esserle rilasciata solo per carenza del requisito reddituale.

Massima n. 32772

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 9 della legge 30 luglio 2002, n. 189, in relazione all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, il rimettente formalmente propone due questioni, censurando le norme nella parte in cui escludono dal beneficio dell'indennità di accompagnamento per inabilità lo straniero che non sia in possesso della carta di soggiorno per carenza dei requisiti reddituali, e, in subordine, nella parte in cui subordinano la concessione dell'indennità allo straniero in possesso del permesso di soggiorno, alla condizione del possesso del reddito richiesto per la carta di soggiorno. In realtà, per l'identità delle disposizioni censurate e dei parametri evocati, la questione sollevata è una sola, volta ad escludere la necessità, per l'attribuzione del diritto all'indennità, della ricorrenza della condizione di percettore di reddito idoneo.

Massima n. 32773

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 9 della legge 30 luglio 2002, n. 189, in relazione all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, censurati poiché escludono dal beneficio dell'indennità di accompagnamento per inabilità lo straniero che non sia in possesso dei requisiti reddituali previsti, per l'ottenimento della carta di soggiorno, non è implausibile la motivazione che il rimettente dà della rilevanza della questione. Infatti, non appare pertinente la tesi secondo la quale le disposizioni della CEDU che vietano discriminazioni fra cittadini e stranieri riguardo all'applicazione di norme inerenti alla sicurezza sociale, tra cui rientrano quelle che prevedono prestazioni assistenziali, sarebbero entrate a far parte del diritto comunitario e sarebbero, perciò, direttamente applicabili. Così come, del resto, è da escludere la diretta applicazione sia delle disposizioni della CEDU, in quanto tali, che delle convenzioni OIL. - Sulla esclusione della diretta applicazione delle norme della CEDU v., citate, sentenze n. 348 e n. 349/2007 e n. 39/2008.

Massima n. 32774

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 9 della legge 30 luglio 2002, n. 189, in relazione all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, la sopravvenienza, rispetto all'ordinanza di rimessione, del d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 3 non ha mutato, nella sostanza, i termini della questione, né inciso sulla sua rilevanza nel giudizio di provenienza, con la conseguenza che non è necessario disporre la restituzione degli atti al rimettente.

Massima n. 32775

Sono costituzionalmente illegittimi l'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e l'art. 9, comma 1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 9 della legge 30 luglio 2002, n. 189 e poi sostituito dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 3, nella parte in cui escludono che l'indennità di accompagnamento per inabilità di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno e ora previsti per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. E', infatti, manifestamente irragionevole subordinare l'attribuzione di una prestazione assistenziale quale l'indennità di accompagnamento al possesso di un titolo di legittimazione alla permanenza nel territorio, che richiede, per il suo rilascio, la titolarità di un reddito. Tale irragionevolezza incide sul diritto alla salute, inteso anche come diritto ai rimedi possibili alle menomazioni prodotte da patologie di non lieve importanza; ne consegue il contrasto non solo con l'art. 3 Cost., ma anche con gli artt. 32, 38 e con l'art. 2 Cost., tenuto conto che quello alla salute è un diritto fondamentale della persona. Infine, risulta violato anche l'art. 10, primo comma, Cost., dal momento che tra le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute rientrano quelle che, nel garantire i diritti inviolabili indipendentemente dall'appartenenza a determinate entità politiche, vietano discriminazioni nei confronti degli stranieri, legittimamente soggiornanti nel territorio dello Stato. Al legislatore è consentito dettare norme, non palesemente irragionevoli, che regolino l'ingresso e la permanenza di extracomunitari in Italia, ma una volta che il diritto a soggiornare non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri, stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona. - Sulla qualificazione del diritto alla salute come diritto fondamentale della persona v., citate, sentenze n. 432/2005 e n. 252/2001. - Sulla possibilità per il legislatore di regolare l'ingresso e la permanenza nel territorio di stranieri extracomunitari v., citata, da ultimo, sentenza n. 148/2008.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), e dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) – come modificato dall'art. 9, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 e poi sostituito dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 – nella parte in cui escludono che l'indennità di accompagnamento, di cui all'art. l della legge 11 febbraio 1980, n. 18, possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 luglio 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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